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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26420/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la restituzione in termini per depositare l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 23/11/2023, alternativamente prospettando la possibilità di una rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629‑bis c.p.p., lamentando altresì vizi nella notifica della vocatio in iudicium (art. 420‑bis c.p.p.). Sosteneva che la richiesta fosse stata erroneamente qualificata come mera istanza di remissione in termini dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente qualificato l'istanza come domanda di restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. e ne abbia dichiarato l'inammissibilità per mancanza dei presupposti (assenza di forza maggiore o caso fortuito e prova della regolare notificazione del decreto di citazione a mani dell'imputato). La Cassazione ha inoltre affermato che una istanza di restituzione in termini non può essere riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629‑bis c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla rescissione del giudicato per assenza dell'imputato; la Corte ha spiegato che tale rimedio è lo strumento specifico per lacune conoscitive successive al giudicato quando l'imputato è stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420‑bis, ma non può essere ricavato per riclassificare un'istanza di restituzione in termini.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Istituto della restituzione in termini. La Corte di appello ha qualificato l'istanza come domanda ex art. 175 e ne ha valutato i presupposti, ritenendo mancanti gli elementi richiesti (forza maggiore/caso fortuito) per riaprire i termini per l'impugnazione.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Regola la dichiarazione di assenza dell'imputato. Il ricorrente invocava vizi nelle notificazioni relative alla vocatio in iudicium ai sensi di questa norma, ma la Corte ha ritenuto dagli atti la regolarità della notificazione.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Principio di conservazione degli atti di impugnazione: la Corte ha ricordato che tale principio vale solo per i rimedi qualificati come impugnazioni dal codice, e quindi non si applica alla richiesta di restituzione in termini.

Massime di principio

  • Una istanza espressamente qualificata come restituzione in termini va valutata secondo l'art. 175 c.p.p.; non può essere automaticamente riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato (art. 629‑bis) salvo che la parte abbia formulato chiaramente tale domanda.
  • Per ottenere la restituzione in termini è necessario dimostrare i presupposti specifici (es. forza maggiore o caso fortuito) che giustifichino la mancata tempestiva impugnazione; mera allegazione di difetti di notifica non è sufficiente se dagli atti risulta la regolare notificazione.
  • La declaratoria di inammissibilità di una istanza di restituzione impedisce la valutazione nel merito dell'impugnazione tardiva allegata: prima si decide sull'ammissibilità dello strumento riparatorio, poi eventualmente sul contenuto dell'impugnazione.
  • Il rimedio della rescissione del giudicato (art. 629‑bis) è lo strumento relativo alle situazioni di assenza accertata ai sensi dell'art. 420‑bis e non può essere utilizzato per aggirare i limiti dell'art. 175 quando la parte non abbia formulato correttamente e tempestivamente la domanda corrispondente.
  • Il principio di conservazione degli atti di impugnazione non estende la natura degli atti: le regole che disciplinano la qualificazione e l'ammissibilità degli istituti procedurali devono essere rispettate per non compromettere la possibilità di riforma.

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