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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07312/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La vicenda riguarda la richiesta della questura di prorogare il trattenimento di un cittadino straniero presso il CPR, finalizzato all'esecuzione dell'espulsione disposta dal prefetto. Il giudice di pace aveva accolto la richiesta con un provvedimento redatto su modulo standard, limitandosi a barrarne la casella relativa alla sussistenza dei presupposti di legge. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e la falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del testo unico immigrazione, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il giudice di pace non aveva indicato i presupposti specifici posti a fondamento della proroga e aveva utilizzato una motivazione meramente apparente o inesistente, fondata su un formulario standard. La difesa amministrativa contestava l'opposizione alla proroga, richiamando la necessità di ulteriori accertamenti sull'identificazione e sulle attività finalizzate al rimpatrio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, osservando che il provvedimento di proroga del trattenimento era sostanzialmente privo di motivazione: il giudice di pace si era limitato a indicare in modo stereotipato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, senza esporre gli elementi specifici della concreta vicenda né consentire al destinatario di comprendere il nucleo decisionale. In ragione dell'assenza di una motivazione, neppure succinta, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato senza rinvio, rilevando che il termine perentorio per disporre la convalida era ormai decorso. Quanto alle spese, non è stata disposta regolazione nel dispositivo, richiamandosi il principio secondo cui, nel patrocinio a spese dello Stato contro un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore va richiesta al giudice competente ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la falsa applicazione di norme di diritto da parte del giudice di pace

  • art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di trattenimento e espulsione dello straniero

  • art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998

    indicato dal giudice di pace come base della convalida/proroga del trattenimento; la Corte afferma che il mero richiamo alla norma non basta a integrare una motivazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza per difetto di motivazione e di tutela difensiva

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza per difetto di motivazione e di giusto processo

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato nella costituzione delle amministrazioni intimate ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato quale norma che regola la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione nel caso di cassazione senza rinvio

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte afferma che non si applica al caso di soccombenza di un'amministrazione statale contro parte ammessa al patrocinio

  • art. 14, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    richiamato nel testo come riferimento normativo del trattenimento e della sua proroga

Massime di principio

  • In materia di proroga del trattenimento dello straniero, il provvedimento del giudice deve contenere una motivazione effettiva, sia pure sintetica, che esponga gli elementi specifici della concreta vicenda e non si esaurisca nella mera spunta di un modulo prestampato.
  • Il semplice richiamo ai presupposti legali del trattenimento non è sufficiente quando il giudice è chiamato a verificare la sussistenza in concreto dei presupposti per la proroga della misura limitativa della libertà personale.
  • Un provvedimento privo di motivazione idonea a rendere comprensibile il nucleo decisorio è affetto da vizio censurabile in cassazione per violazione di legge e va cassato.
  • Quando il termine perentorio per la convalida o proroga è già decorso, la cassazione avviene senza rinvio, poiché il giudice di rinvio non potrebbe più adottare validamente il provvedimento richiesto.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato, se la parte ammessa è vittoriosa contro un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115 del 2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato prevista per la diversa ipotesi di soccombenza della parte non ammessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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