Ordinanza ingiunzione o revoca n. 289 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Bertazzoni S.p.A. ha riscontrato solo tardivamente, e in modo incompleto per un lungo periodo, una richiesta di accesso presentata da un lavoratore ai sensi dell'art. 15 GDPR. La società non aveva dato seguito in tempi utili alla richiesta relativa al fascicolo personale e alle informazioni sui rischi specifici connessi alle mansioni svolte, nonostante il dipendente avesse inviato i chiarimenti richiesti. L'Autorità ha ritenuto violati i principi di correttezza e le regole sul riscontro alle istanze degli interessati, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e disponendo la pubblicazione del provvedimento.
Bertazzoni S.p.A.: omesso e tardivo riscontro a un'istanza di accesso del lavoratore ai dati personali nel rapporto di lavoro
Bertazzoni S.p.A. - omesso riscontro a un'istanza di accesso del lavoratore
Il provvedimento riguarda Bertazzoni S.p.A. ed è stato adottato a seguito del reclamo di un lavoratore che lamentava il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai propri dati personali trattati nell'ambito del rapporto di lavoro. L'Autorità ha accertato una violazione protrattasi per diversi mesi e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria, disponendo anche misure di pubblicazione del provvedimento.
Origine del procedimento e contenuto dell'istanza
Il reclamante aveva inviato il 31 marzo 2024 una PEC alla società chiedendo accesso al "fascicolo personale integrale" e a informazioni sui rischi specifici e sui possibili danni cui era stato esposto nello svolgimento dell'attività lavorativa in un arco temporale determinato, connesso anche a una contestazione disciplinare. Nel reclamo del 24 giugno 2024 ha lamentato che la società non avesse fornito alcuna risposta alla richiesta di accesso.
Svolgimento dell'istruttoria
L'Autorità ha avviato l'istruttoria preliminare invitando la società ad aderire alle richieste dell'interessato. Bertazzoni S.p.A. ha sostenuto di avere già risposto il 5 aprile 2024 con una richiesta di chiarimenti sulle postazioni e linee produttive, e di non aver potuto completare il riscontro perché la PEC del 7 aprile 2024, con cui il lavoratore forniva i chiarimenti richiesti, non sarebbe stata trasmessa internamente per un disguido. Solo in una fase successiva, dopo i contatti con il Garante, la società ha dichiarato di voler mettere a disposizione i documenti richiesti e ha poi inviato il riscontro il 14 gennaio 2025.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato:
- l'art. 15 GDPR, che riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni sul trattamento;
- l'art. 12 GDPR, che impone al titolare di fornire riscontro senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, e di informare l'interessato in caso di mancato accoglimento;
- l'art. 5, par. 1, lett. a) GDPR, relativo al principio di correttezza. È stato inoltre richiamato l'orientamento dell'EDPB sulle modalità di esercizio del diritto di accesso, in particolare sul fatto che il titolare non può imporre formalità o canali obbligati non necessari e non può pretendere che l'interessato giustifichi la propria richiesta.
Valutazione del Garante
L'Autorità ha ritenuto che la società non avesse validamente riscontrato l'istanza nei tempi di legge. In particolare:
- la risposta del 5 aprile 2024 era solo interlocutoria e limitata a una richiesta di chiarimenti;
- la PEC del 7 aprile 2024 del lavoratore era stata effettivamente inviata al medesimo indirizzo utilizzato in precedenza;
- non era ragionevole pretendere che il dipendente reiterasse solleciti, poiché l'onere di rispondere entro un mese grava sul titolare;
- la società avrebbe potuto riscontrare almeno la richiesta relativa al fascicolo personale, per la quale non servivano chiarimenti ulteriori;
- per le informazioni sui rischi specifici, la società avrebbe potuto individuare internamente le postazioni e le linee assegnate, anche consultando il registro dei turni. Il Garante ha quindi concluso che, dal 31 marzo 2024 al 14 gennaio 2025, la società ha omesso il riscontro dovuto, violando gli artt. 5, 12 e 15 GDPR.
Sanzione e criteri di quantificazione
Nel determinare la sanzione, l'Autorità ha applicato i criteri dell'art. 83, par. 2, GDPR, considerando:
- la natura della violazione, relativa a principi generali e diritti dell'interessato;
- la durata, pari a circa dieci mesi;
- il contesto lavorativo e la condizione di squilibrio tra titolare e interessato;
- il fatto che la violazione abbia riguardato un solo interessato;
- la cooperazione successiva della società, che ha comunque trasmesso i dati nel corso del procedimento;
- le condizioni economiche del contravventore, desunte dal bilancio 2023. La sanzione amministrativa pecuniaria è stata fissata in euro 20.000.
Dispositivo e ulteriori misure
Il Garante ha rilevato l'illiceità del trattamento effettuato da Bertazzoni S.p.A. e ha ordinato il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica, con facoltà di definizione agevolata nei limiti di legge. Ha inoltre disposto:
- la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito istituzionale;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante;
- l'annotazione delle violazioni nel registro interno dell'Autorità. È stata infine indicata la possibilità di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dal Codice e dalla legge n. 689/1981.
Punti principali
Origine del procedimento e reclamo
Il procedimento nasce dal reclamo del 24 giugno 2024 presentato da un ex dipendente di Bertazzoni S.p.A., che lamentava l'omesso riscontro a una richiesta di accesso inoltrata il 31 marzo 2024 via PEC. La richiesta riguardava il fascicolo personale integrale e informazioni sui rischi specifici e sui possibili danni connessi alle attività lavorative svolte in un periodo determinato, anche in vista di una contestazione disciplinare.
Istruttoria e difese della società
Nel corso dell'istruttoria la società ha sostenuto di avere risposto con una nota del 5 aprile 2024, chiedendo chiarimenti sulle postazioni e linee produttive indicate dal lavoratore. Ha poi affermato che la PEC di chiarimenti del 7 aprile 2024, pur ricevuta, non era stata trasmessa ai responsabili interni per un disguido. Solo dopo l'intervento del Garante la società ha riconosciuto la necessità di fornire il riscontro e ha inviato la documentazione il 14 gennaio 2025.
Norme applicate e valutazione del Garante
L'Autorità ha richiamato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 15 GDPR, sottolineando che il titolare deve rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, agevolando l'esercizio dei diritti e senza poter subordinare l'accesso a formalità non necessarie. È stato ritenuto irrilevante l'argomento secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto sollecitare ulteriormente la società o inviare i chiarimenti a un diverso indirizzo PEC.
Illiceità del trattamento e sanzione
Il Garante ha qualificato come illecito l'omesso riscontro all'istanza dal 31 marzo 2024 al 14 gennaio 2025, considerando la violazione non minore per la pluralità delle disposizioni coinvolte e per il contesto lavoristico, caratterizzato da squilibrio tra le parti. Tenendo conto dei criteri dell'art. 83, par. 2, GDPR, della durata della violazione, del numero limitato di interessati e della cooperazione successiva della società, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro.
Provvedimenti accessori
Oltre all'ingiunzione di pagamento, il Garante ha disposto la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione e del provvedimento sul sito istituzionale, nonché l'annotazione nel registro interno dell'Autorità. È stata inoltre indicata la possibilità di opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
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