R.R. TAA 1/2000
Approvazione dei modelli previsti dall'articolo 48 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L concernente "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (B.U. 14 marzo 2000, n. 11 - Suppl. n. 1 - Vol. I)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva, per la Regione Trentino-Alto Adige, i modelli e gli schemi contabili da usare nei bilanci, conti e relazioni previsionali dei comuni, delle unioni di comuni e degli enti ex art. 7 DPR 279/1974, con regole su compilazione, codifica e numerazione. Non introduce una scadenza temporale, ma disciplina moduli da applicare nella gestione contabile ordinaria.
Approvazione dei modelli contabili per comuni, unioni di comuni ed enti assimilati
Approvazione dei modelli contabili per gli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige
Il provvedimento approva la modulistica contabile prevista dal testo unico regionale sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La disciplina si applica ai comuni, alle unioni di comuni e, in quanto compatibile, agli enti istituiti ai sensi dell’art. 7 del DPR 22 marzo 1974, n. 279.
Modelli e schemi approvati
Sono approvati i modelli e gli schemi contabili allegati al decreto, che diventano parte integrante dell’atto. Riguardano:
- bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- relazione previsionale e programmatica;
- conto del tesoriere;
- conto del bilancio;
- conto economico;
- prospetti di conciliazione;
- conto del patrimonio;
- conti della gestione degli agenti contabili, del consegnatario di azioni, dell’economo e del consegnatario di beni.
Criteri di redazione della documentazione contabile
I documenti contabili devono essere redatti secondo i modelli approvati. I modelli relativi a bilancio di previsione, bilancio pluriennale, conto del tesoriere e conto del bilancio devono essere sviluppati dall’ente locale seguendo la struttura del modello e integrando tutte le ripartizioni dell’entrata e della spesa indicate dalla normativa.
Per la relazione previsionale e programmatica sono richieste le indicazioni minime necessarie sull’ente locale; la sezione 1 sulle caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente non è obbligatoria nella forma grafica. Gli enti possono comunque inserire ulteriori elementi.
Nel bilancio di previsione annuale e nel conto del bilancio va indicata, per ciascuna unità elementare, l’eventuale rilevanza ai fini IVA. Nel conto del bilancio deve inoltre essere indicata, per ciascuna unità elementare, la quota degli impegni di spesa derivanti dalla gestione di competenza riferita a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate.
Struttura delle entrate e delle spese
Il decreto definisce denominazioni e numerazioni dei titoli, delle categorie, delle funzioni, dei servizi, degli interventi e dei capitoli dei servizi per conto di terzi.
Per i comuni e le unioni di comuni sono previsti, tra gli altri:
- titoli di entrata relativi a entrate tributarie, contributi e trasferimenti, entrate extratributarie, alienazioni e trasferimenti di capitale, accensioni di prestiti, servizi per conto terzi;
- titoli di spesa relativi a spese correnti, spese in conto capitale, rimborso di prestiti, servizi per conto terzi;
- funzioni e servizi articolati per amministrazione, giustizia, polizia locale, istruzione, cultura, sport, turismo, viabilità e trasporti, territorio e ambiente, sociale, sviluppo economico e servizi produttivi.
Per gli enti istituiti ai sensi dell’art. 7 del DPR 279/1974 sono previsti titoli di entrata e spesa in parte diversi, coerenti con la loro natura, nonché funzioni e servizi specifici nei settori amministrazione, istruzione e cultura, sport e turismo, territorio e ambiente, sociale, sviluppo economico e polizia locale.
Regole di imputazione degli interventi e dei servizi
Le indicazioni di classificazione sono riportate anche nei riepiloghi di ciascun titolo, nei riepiloghi dei titoli e nel riepilogo generale delle spese correnti e in conto capitale. Il riepilogo generale deve essere effettuato anche per le spese di rimborso dei prestiti, con riferimento alle funzioni generali di amministrazione e al servizio di gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.
Gli enti locali possono iscrivere gli interventi nel servizio prevalente quando ciò corrisponde meglio alla concreta attività svolta. Nei comuni con meno di 5.000 abitanti gli oneri di spesa possono essere imputati al servizio prevalente se risulta eccessivamente oneroso attribuirli a una funzione specifica.
Sistema di codifica di bilancio
Il decreto disciplina un sistema di codifica a sette cifre per le entrate e per le spese.
Per la parte entrata:
- la prima cifra identifica il titolo;
- la seconda e la terza identificano la categoria, salvo i servizi per conto terzi, per i quali identificano il capitolo;
- la quarta, quinta, sesta e settima cifra identificano la risorsa, mentre per i servizi per conto terzi valgono come “0000”.
Per la parte spesa:
- la prima cifra identifica il titolo;
- la seconda e la terza identificano la funzione, salvo i servizi per conto terzi, per i quali valgono “00”;
- la quarta e la quinta identificano il servizio, salvo i servizi per conto terzi, per i quali valgono “00”;
- la sesta e la settima identificano l’intervento, mentre per i servizi per conto terzi identificano il capitolo.
La numerazione significativa deriva dal sistema di codifica ed è riportata nei modelli di bilancio, nel conto del tesoriere e nel conto del bilancio.
Codificazione dei titoli contabili e dei mandati
Ogni ordinativo di incasso e ogni mandato di pagamento devono essere contrassegnati dal numero di codice ricavato dagli elenchi approvati con il D.M. 24 luglio 1996 e successive modificazioni. Nei medesimi elenchi il termine “regione” va inteso come sostituito da “provincia” e viceversa.
Ambito soggettivo e operatività
La modulistica approvata vale per i comuni e le unioni di comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonché per gli enti istituiti ai sensi dell’art. 7 del DPR 22 marzo 1974, n. 279, nei limiti di compatibilità indicati dal testo unico regionale richiamato nel preambolo.
Utilità attuale
Il provvedimento è un atto tecnico di approvazione di modelli contabili e di classificazione, riferito a una disciplina di contabilità locale ormai superata da successivi interventi normativi. Per questo, sul piano pratico, ha oggi utilità molto limitata ed è da considerarsi non più attuale per l’ordinaria applicazione contabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 24 gen 2000R.R. TAA 2/2000
- Legge · 17 gen 2000L.R. TAA 2/2000
- Legge · 14 gen 2000L.R. TAA 1/2000
- Regolamento · 2 mag 2000R.R. TAA 3/2000
- Regolamento · 4 mag 2000R.R. TAA 4/2000
- Regolamento · 5 giu 2000R.R. TAA 5/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →