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Regolamento

R.R. TAA 4/2000

Regolamento di esecuzione della legge regionale 14.8.1999, n. 4 “Informatizzazione del Libro fondiario” (B.U. 12 settembre 2000, n. 38)

Normativa regionaleR.R. TAA 4/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione/Provincia autonoma di Trento e Bolzano, le modalità operative del libro fondiario informatizzato: giornale tavolare, esecuzione e notificazione dei decreti, copie, raccolta documenti, planimetrie e caricamento dei dati. Si applica ai comuni catastali informatizzati/dichiarati informatizzati e non ai libri montanistici e ferroviari.

Regolamento di esecuzione per l’informatizzazione del Libro fondiario

Regolamento di esecuzione per l’informatizzazione del Libro fondiario

Il provvedimento detta le regole operative di attuazione della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4, per la gestione informatizzata del Libro fondiario nel territorio interessato. La disciplina riguarda i comuni catastali dichiarati informatizzati e coordina il passaggio dal sistema tradizionale a quello informatico, con alcune esclusioni e disposizioni transitorie.

Ambito di applicazione e coordinamento con il regime previgente

Il regolamento si applica ai comuni catastali per i quali sia stato aperto il nuovo libro fondiario informatico con editto della Corte d’Appello. Per tali comuni sostituisce il regolamento di attuazione del 1991. Negli uffici che gestiscono sia comuni informatizzati sia non informatizzati, il giornale tavolare viene tenuto anche per i comuni non ancora informatizzati, mentre l’attuale registro dei proprietari continua ad essere aggiornato fino al completamento della conversione. Le disposizioni non si applicano ai libri montanistici e ai libri ferroviari.

Giornale tavolare: presentazione, numerazione e registrazione

Tutte le domande e gli atti relativi a iscrizioni nel libro maestro devono essere registrati nel giornale tavolare, gestito tramite banca dati. Ogni atto riceve un contrassegno con ufficio, data, ora e minuto di presentazione, oltre al numero di giornale e all’anno. La numerazione è progressiva da 1 per ciascun anno solare.

Le domande presentate per posta o notificate si considerano pervenute contemporaneamente; se arrivate fuori orario, sono registrate il primo giorno lavorativo successivo come prime domande della giornata. Le domande presentate durante un’interruzione del sistema sono annotate in un apposito registro con data, ora e minuto e poi riversate nel giornale secondo l’ordine risultante. Le istanze simultanee relative alla stessa partita o allo stesso oggetto devono essere indicate come “contemporanee” e tale simultaneità deve risultare anche sul libro maestro.

Contenuto del giornale e gestione della pratica

Il giornale tavolare informatizzato contiene, tra gli altri, numero progressivo annuale, data di presentazione, generalità di almeno un istante e di un istanziato, dati dei destinatari del decreto tavolare, iscrizione richiesta, comune catastale e partita tavolare, esito ed estremi dell’evasione, data di esecuzione, data di ricevimento del decreto notificato, termini d’ufficio e rapporti connessi, nonché il funzionario assegnatario e l’eventuale piombatura provvisoria.

La tenuta del giornale spetta al direttore dell’ufficio o a un dipendente da lui delegato, sotto la sua responsabilità. La presentazione della domanda e il pagamento dei diritti sono attestati con quietanza.

Confronto tavolare e predisposizione del decreto

Dopo la registrazione, la domanda o l’atto devono essere confrontati con lo stato tavolare. Il conservatore sostituisce la piombatura provvisoria con quella prevista dalla legge di informatizzazione e rimuove la piombatura dalle partite o porzioni materiali non interessate dall’iscrizione; dove non esiste piombo provvisorio, si appone quello definitivo.

Il conservatore annota il confronto sul margine della domanda o su foglio separato, con data e firma, e svolge il controllo degli allegati, predisponendo il decreto tavolare o verificando quello predisposto dalle parti. Le denominazioni dei documenti nel decreto devono conformarsi all’elenco allegato al regolamento.

Trasmissione al giudice tavolare ed evasione

Conclusi gli adempimenti preliminari, domande, allegati e decreto predisposto devono essere trasmessi al giudice tavolare entro il termine da questi fissato, a cura del direttore dell’ufficio. Ricevuto il provvedimento del giudice, l’addetto al giornale vi inserisce data e contenuto del decreto.

Esecuzione delle iscrizioni, deroghe e certificazione del compimento

Le iscrizioni devono essere eseguite secondo il decreto tavolare e nell’ordine cronologico di presentazione. Una deroga all’ordine cronologico può essere valutata e autorizzata dal direttore o dal suo sostituto. Il regolamento ammette anche la pertrattazione anticipata di un decreto predisposto prima della firma del giudice, senza cancellazione del piombo fino alla sottoscrizione; eventuali modifiche devono essere considerate prima della cancellazione.

Se il decreto non dispone alcuna iscrizione, l’evasione avviene con cancellazione del piombo; se la partita non era stata piombata, il decreto viene archiviato. L’esecuzione dell’iscrizione viene certificata in calce al decreto con data e firma del conservatore o dell’aiutante tavolare; il dato viene registrato automaticamente nel giornale. Se l’iscrizione è stata accordata su domanda, l’avvenuto compimento va certificato anche nel decreto notificato al richiedente.

Notifica dei decreti e rapporti con il catasto

Dopo esecuzione e certificazione, i decreti tavolari sono notificati alle parti secondo la legge tavolare. Le ricevute postali sono conservate in ordine progressivo dopo l’annotazione della data di ricevimento nel giornale. Fino al collegamento definitivo tra banca dati del libro fondiario ed elenco particelle del catasto fondiario, la notifica al catasto per le intavolazioni di proprietà continua secondo la procedura vigente.

Quando occorra procedere d’ufficio a iscrizioni previste dalla legge tavolare, il conservatore presenta un rapporto scritto al giudice, ricavando gli elementi dal giornale, dal libro maestro, dai registri e dagli atti; il giudice emette il decreto sulla base di tale rapporto.

Forma, contenuto e rango delle iscrizioni nel libro maestro

Ogni iscrizione deve essere preceduta dalla data di presentazione della domanda e dal numero di giornale. Se più domande sono pervenute contemporaneamente e riguardano la stessa partita, l’iscrizione indica la contemporaneità di grado, il numero di giornale e l’anno di presentazione di tutte le domande.

Le iscrizioni, salvo quelle connesse, devono riportare l’esatta indicazione tavolare dell’immobile o del diritto. La cancellazione di ipoteche non rinnovate, prenotazioni non giustificate, iscrizioni indicate dalla legge tavolare, iscrizioni difformi dal decreto, iscrizioni di escorporazione/incorporazione e altre annotazioni o evidenze avviene mediante evidenza di cancellazione; la rettifica dell’iscrizione, se non eseguita in altra forma, avviene anch’essa con evidenza.

La giustificazione della prenotazione avviene sostituendo la prenotazione con l’intavolazione, con annotazione della giustificazione. Le modifiche di ipoteca simultanea sono eseguite in partita principale e accessoria; se le partite sono in uffici diversi, l’ufficio della partita principale avvisa quello accessorio, che rende evidente la modifica. Per le nuove iscrizioni di ipoteca simultanea nella partita accessoria va inserito un richiamo alla partita principale per le modifiche non ancora eseguite.

Il regime patrimoniale tra coniugi va menzionato presso le singole quote. In caso di trasferimento di proprietà, le iscrizioni riferite al proprietario precedente si collegano a quella del successore se ancora rilevanti. La postergazione di grado non comporta lo spostamento materiale delle iscrizioni, ma la sola annotazione del rango.

Proprietà, interessenze, quote e annotazioni speciali

L’intavolazione del diritto di proprietà a favore di un’interessenza con quote determinate si esegue a favore dei proprietari pro tempore, con indicazione della quota e dell’appartenenza all’interessenza. Se le quote non sono determinate, l’intavolazione avviene in favore dell’interessenza, con richiamo ai partecipanti. Per ciascuna particella va indicato il numero del corpo tavolare cui appartiene.

Se più quote dello stesso proprietario non sono gravate, l’intavolazione avviene su quella iscritta per prima, salvo diversa domanda; se le quote hanno gravami diversi, si intavola sulla quota indicata in domanda, con un’iscrizione per ciascuna quota diversa. Quando un diritto è iscritto in un rango migliore di altro, l’ordine delle iscrizioni non viene riformato: si opera mediante espresso richiamo all’iscrizione che attribuisce il grado.

L’iscrizione di diritti nel rango delle annotazioni previste dalla legge tavolare richiede il riferimento alla relativa domanda e, se del caso, al numero identificativo del sistema; le annotazioni collegate vengono cancellate contestualmente. Se un’iscrizione riguarda una precedente iscrizione cancellata, essa è eseguita nel rango corrente con richiamo al numero di giornale, all’anno e al contenuto essenziale della cancellazione. La reiscrizione di una cancellazione avviene nel rango originario; analogamente si procede per l’iscrizione nel rango dell’annotazione di reiezione della domanda.

Scorporazioni e incorporazioni tra uffici diversi

L’incorporazione da parte dell’ufficio competente può avvenire solo dopo la comunicazione all’ufficio competente per l’escorporazione e dopo l’effettiva escorporazione. Nei casi di scorporazione con trasporto di iscrizioni, il sistema genera automaticamente un’evidenza di trasporto, trasferita nell’archivio delle iscrizioni cancellate, salvo che per il foglio degli aggravi.

Iscrizioni automatiche e supportate dal sistema

Il sistema produce automaticamente alcune evidenze: trasporto delle iscrizioni in caso di scorporazione, denominazione del diritto di superficie e della sua durata, iscrizione di incorporazione in caso di annotazioni nel secondo foglio di consistenza, modifiche rese evidenti come tali quando non richiedono una diversa iscrizione, e la sommatoria delle quote complessivamente spettanti a un proprietario o comproprietario.

Per la proprietà del corpo tavolare o della porzione materiale, il sistema inserisce automaticamente il richiamo al foglio degli aggravi. Analogo richiamo è previsto per il diritto di superficie iscritto nel foglio degli aggravi. Le servitù e le loro modifiche generano automaticamente l’evidenza nel secondo foglio di consistenza del fondo dominante, se i fondi sono nello stesso ufficio e in comuni catastali informatizzati; modifiche, cancellazioni e iscrizioni connesse restano nel foglio degli aggravi. Per la proprietà pro tempore e le sue modifiche, il sistema rende automaticamente evidente il collegamento nel foglio di consistenza del bene collegato, con le modifiche annotate anche lì.

Il libro maestro riproduce la situazione attuale; le modifiche non rilevanti per lo stato tavolare attuale vengono archiviate tra le iscrizioni cancellate. Le incorporazioni di parti di particella sono archiviate tra le cancellate solo al trasferimento dell’intero corpo tavolare, o prima se la particella incorporante subisce variazioni di numerazione; l’incorporazione di intere particelle segue le stesse logiche archivistiche. Il sistema collega automaticamente quote di proprietà e iscrizioni del foglio degli aggravi e, quando muta la quota gravata, rende la modifica evidente nel foglio degli aggravi.

Disposizione transitoria sulle indicazioni fiscali

L’obbligo di indicare codice fiscale o partita IVA riguarda solo le domande relative a comuni catastali convertiti. L’indicazione è richiesta solo per le nuove iscrizioni e non per il trasporto di iscrizioni relative a diritti di proprietà e diritti reali richiesti prima dell’entrata in vigore della disciplina sull’indicazione fiscale.

Raccolta dei documenti e foglio di richiamo

Gli atti, documenti e copie destinati alla raccolta tavolare devono essere leggibili e idonei alla conservazione e alla riproduzione. Se nella raccolta esiste già una copia, non occorre produrne un’altra: si inserisce un foglio di richiamo con il numero di giornale della copia già depositata.

Copie, estratti, visure e attestazioni

Chiunque può chiedere copie di istanze, decreti tavolari e documenti, anche per estratto; sono altresì ottenibili copie dell’indice reale e dell’indice dei proprietari. Possono essere rilasciate copie per estratto anche prima dell’emissione del decreto, purché ciò sia espressamente annotato in calce e siano indicati numero di giornale e anno della domanda.

Le copie sono confrontate con l’originale o con la copia esistente nella raccolta e dichiarate conformi dal conservatore o dagli addetti qualificati. I decreti da notificare sono dichiarati conformi dal conservatore o dall’aiutante tavolare superiore. Il conservatore può rilasciare anche altre attestazioni desumibili dal libro maestro o dagli altri atti tavolari.

La copia sostitutiva della visura del libro maestro e la visura stessa riportano tutte le iscrizioni e i piombi esistenti al momento della consultazione, ma non quelli riferiti a domande già arrivate e ancora non registrate nel giornale; in tal caso va indicato che la visura o la copia non ha valore certificativo pieno. Le copie sostitutive dell’estratto tavolare sono retrodatate automaticamente al giorno precedente l’elaborazione e contengono tutte le iscrizioni di quel giorno e i piombi da effettuare in tale data; per garantirne la fede, le partite devono essere debitamente piombate nel giorno di presentazione della domanda. Sono previste anche copie fotostatiche delle partite del libro maestro fuori uso, da rilasciare integralmente.

Registro delle prenotazioni per copie e ordine di rilascio

Per le richieste di copie è tenuto un registro informatizzato con numero progressivo, data d’ordine, richiedente, oggetto, eventuale esenzione da bollo, data di esecuzione, diritti pagati o esenzione e osservazioni. Le copie sono eseguite secondo l’ordine cronologico, ma il direttore può autorizzare il rilascio anticipato per ragioni di ufficio su richiesta dell’interessato. Il pagamento dei diritti è attestato dalla quietanza.

Planimetrie e raccolta degli elaborati delle porzioni materiali

Le servitù che non gravano l’intera particella devono essere rappresentate nelle planimetrie con tratteggio, non con colorazione. La raccolta delle planimetrie degli edifici divisi in porzioni materiali è ordinata per comune catastale e partita tavolare. Il commissario redige l’elenco delle planimetrie rilevanti al momento della conversione, con indicazione di comune, partita, numero di particella e numero/anno di giornale.

Dal momento di entrata in vigore del regolamento, la planimetria di edifici divisi in porzioni materiali deve contenere l’estratto di mappa. Nella Provincia di Bolzano le planimetrie delle divisioni materiali e delle successive modifiche devono essere redatte in forma bilingue. La planimetria allegata alla domanda di modifica deve rappresentare l’intera consistenza della porzione materiale modificata, comprese le parti comuni.

Caricamento dei dati e attività della commissione

Nel caricamento iniziale dei dati, la denominazione dell’istituto creditore nelle iscrizioni ipotecarie va riportata nella forma vigente al momento del caricamento. I diritti e gli obblighi estinti per confusione non vanno caricati nella banca dati.

I corpi estranei, salvo quelli appartenenti a masi chiusi, sono escorporati dalla partita e incorporati nella partita tavolare del comune catastale di appartenenza; se le operazioni non sono concluse al momento dell’apertura del libro informatico, si applicano le regole sulle scorporazioni tra uffici diversi. Se, in occasione dell’incorporazione di parti di superficie, vengono trasportati diritti il cui grado può essere compromesso dall’ordine delle iscrizioni, tale circostanza deve essere resa evidente con iscrizione di trasporto.

Il commissario redige verbali di inizio e fine lavori di caricamento, allegando al verbale finale la documentazione richiesta agli uffici pubblici. Per descrizioni complesse di diritti reali risalenti alla fase di impianto del libro, può effettuare il caricamento mediante rinvio al verbale di impianto, con apposito verbale e copia autenticata della parte richiamata. Tali verbali sono ordinati per comune catastale e microfilmati.

Il progetto del libro fondiario informatizzato comprende: la riproduzione su supporto magnetico, in provincia di Bolzano in entrambe le lingue, delle partite caricate; la raccolta delle planimetrie da conservare; l’elenco delle partite caricate; l’elenco delle nuove partite; l’elenco delle particelle edificiali formate per i diritti di superficie.

Il commissario cura anche l’evidenza delle modifiche alle ipoteche simultanee nelle partite accessorie, sia quando la partita principale è presso altro ufficio sia quando le partite sono nello stesso ufficio. Ogni modifica ai dati identificativi dei fondi dominanti e serventi o alla denominazione immobiliare delle proprietà pro tempore viene comunicata, dopo l’apertura del libro informatizzato, all’ufficio competente per la successiva trattazione, e per la necessaria concordanza tra catasto e tavolare il commissario comunica tutte le variazioni a entrambi gli uffici.

Termine edittale e partite fuori uso

Nella testata delle partite tavolari informatizzate viene resa evidente la decorrenza del termine edittale. Nelle partite poste fuori uso, dalle quali siano state escorporate particelle durante il caricamento, viene indicata la partita aperta corrispondente; inoltre, nella prima sezione del foglio di consistenza viene apposta la data di entrata in vigore del libro fondiario informatizzato.

Allegato tecnico sulle denominazioni degli atti

L’allegato A contiene un elenco di denominazioni standard di atti e provvedimenti da utilizzare nella banca dati ai fini della uniformità di forma e contenuto delle iscrizioni. L’elenco comprende, tra gli altri, atto di divisione, donazione, certificato di eredità, certificato di legato, contratto, decreto, decreto di aggiudicazione, decreto di esproprio, decreto di trasferimento, decreto ingiuntivo, deliberazione, determinazione del dirigente, ordinanza, sentenza, successione e usucapione.

Deprecazione/obsolescenza

Il regolamento ha natura di disciplina tecnica attuativa su un sistema di informatizzazione del libro fondiario e contiene disposizioni ancora logicamente applicabili ai procedimenti tavolari informatizzati nei comuni interessati. Non risulta, dal solo testo fornito, un’espressa abrogazione o una limitazione temporale tale da renderlo automaticamente obsoleto; pertanto non viene qualificato come deprecato.

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