L.R. TAA 1/2000
Attuazione della direttiva 89/646 di data 15 dicembre 1989 del Consiglio delle Comunità Europee relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE del 12 dicembre 1977 (B.U. 18 gennaio 2000, n. 3 - Suppl. n. 1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il solo territorio del Trentino-Alto Adige, l’ordinamento delle banche a carattere regionale con sede legale nella Regione: autorizzazioni, revoca e diniego, requisiti di professionalità, indipendenza, correttezza, onorabilità e composizione degli organi, oltre a regole per i partecipanti al capitale. Prevede norme transitorie per le cariche già in essere e abroga la precedente l.r. 1/1987.
Ordinamento delle banche a carattere regionale in Trentino-Alto Adige
Ordinamento delle banche a carattere regionale
La legge regionale disciplina, nel solo ambito del Trentino-Alto Adige, l’ordinamento delle banche a carattere regionale con sede legale nel territorio regionale. L’impianto normativo regola il rilascio e la revoca delle autorizzazioni, i requisiti degli esponenti aziendali, la governance societaria e alcune regole di onorabilità dei partecipanti al capitale.
Ambito di applicazione e attività bancaria
La disciplina riguarda le banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della Regione. L’attività di raccolta del risparmio fra il pubblico e di esercizio del credito è qualificata come attività d’impresa. Le autorizzazioni all’esercizio sono rilasciate dalla competente Giunta provinciale nei casi previsti dal d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.
Requisiti per l’autorizzazione all’esercizio
L’autorizzazione è subordinata alla verifica di specifiche condizioni, tra cui:
- capitale sociale versato non inferiore al livello determinato dalla Banca d’Italia;
- possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza, competenza, correttezza e adeguato tempo dedicato;
- adeguata composizione diversificata degli organi di amministrazione e controllo;
- adozione della forma di società per azioni, banca popolare o banca di credito cooperativo;
- presentazione del programma di attività iniziale, della struttura organizzativa, dell’atto costitutivo e dello statuto. Le autorizzazioni devono essere trasmesse alla Banca d’Italia entro dieci giorni dalla loro adozione.
Professionalità degli esponenti delle banche in forma di società per azioni o banca popolare
Per amministratori con incarichi esecutivi sono richiesti, di regola, almeno tre anni di esperienza in funzioni di amministrazione, controllo o direzione nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure presso società quotate o comparabili per dimensione e complessità. Per i non esecutivi valgono requisiti analoghi, con possibile riconoscimento di esperienze professionali attinenti, attività accademica o funzioni apicali in enti pubblici. Il presidente del consiglio di amministrazione deve avere un’esperienza superiore di due anni rispetto ai requisiti ordinari. Direttore generale, amministratore delegato o figure equivalenti devono possedere almeno cinque anni di esperienza specifica nei settori indicati. Per i sindaci si richiede, in tutto o in parte, l’iscrizione al registro dei revisori legali e l’esperienza nella revisione legale o in attività analoghe.
Professionalità nelle banche di credito cooperativo
Per le banche di credito cooperativo i requisiti sono in parte più flessibili: gli amministratori devono avere almeno un anno di esperienza in funzioni bancarie, finanziarie, professionali o accademiche attinenti, oppure in enti pubblici o imprese comparabili. Il presidente deve aver maturato almeno tre anni di esperienza nelle attività rilevanti. Una parte limitata degli amministratori non esecutivi può essere scelta tra soggetti con esperienze più ampie ma meno specialistiche, entro il limite della metà dei componenti non esecutivi. Per i sindaci si richiede la revisione legale o attività equivalenti; il presidente del collegio deve avere almeno quattro anni di esperienza. Gli amministratori e i sindaci con professionalità di tipo “professionista intellettuale” decadono se non completano entro un anno un apposito programma di preparazione. Il direttore generale e l’equivalente devono avere almeno tre anni di esperienza qualificata.
Requisiti di indipendenza
La legge definisce le condizioni che fanno venir meno l’indipendenza dei consiglieri non esecutivi e dei sindaci, con particolare riguardo a legami familiari, partecipazioni, precedenti incarichi nella banca o nel gruppo, rapporti economici o professionali, incarichi politici o presso enti territoriali in situazioni di possibile contiguità con la banca. Il difetto dei requisiti comporta la decadenza dall’incarico di consigliere indipendente o di sindaco, salvo che il consigliere possa restare in carica come non indipendente se permane il numero minimo richiesto. Per le banche di credito cooperativo che adottano uno statuto tipo approvato secondo la disciplina richiamata, possono applicarsi i requisiti di indipendenza previsti dallo statuto stesso.
Criterio di competenza
Gli esponenti bancari devono possedere un adeguato livello di competenza in relazione al ruolo e alle caratteristiche dimensionali e operative della banca. La valutazione considera conoscenze teoriche ed esperienza pratica in materie come mercati finanziari, regolamentazione bancaria, strategia, governo societario, rischi, controlli interni, prodotti bancari, contabilità e tecnologia informatica. Per il presidente si valuta anche l’esperienza nel coordinamento e nella gestione di risorse umane. La verifica può essere omessa se l’esponente ha acquisito recentemente requisiti di professionalità equivalenti; per le banche di credito cooperativo la soglia temporale è più ampia. Se emergono carenze limitate, possono essere adottate misure correttive.
Indipendenza di giudizio e tempo dedicato all’incarico
Gli esponenti devono agire con piena indipendenza di giudizio nell’interesse della sana e prudente gestione della banca. Essi devono comunicare le situazioni potenzialmente rilevanti per l’indipendenza e gli organi competenti devono valutarne l’impatto, verificare i presidi esistenti e, se necessario, rafforzarli o modificare ruoli e deleghe; in caso di insufficienza delle misure, può essere dichiarata la decadenza. Analoga disciplina riguarda il tempo da dedicare all’incarico: gli esponenti comunicano gli altri incarichi e attività che incidono sulla disponibilità di tempo, la banca informa sul tempo ritenuto necessario e l’organo competente valuta l’idoneità complessiva. Nelle banche di credito cooperativo la valutazione può essere omessa in presenza di dichiarazione scritta di disponibilità e rispetto dei limiti statutari al cumulo degli incarichi.
Adeguata composizione collettiva e equilibrio di genere
Consiglio di amministrazione e collegio sindacale devono essere adeguatamente diversificati per competenze, età, genere, anzianità di incarico e, per banche con significativa operatività internazionale, anche per provenienza geografica. La banca deve definire preventivamente la composizione ottimale degli organi e verificare la corrispondenza con quella effettiva, monitorando nel tempo eventuali carenze e adottando misure correttive o raccomandazioni all’assemblea. È inoltre imposto un requisito minimo di presenza del genere meno rappresentato, variabile in base al numero dei componenti dell’organo.
Onorabilità, correttezza e sospensione degli esponenti
La legge individua cause di ineleggibilità e decadenza legate a interdizione, condanne definitive o con patteggiamento, misure di prevenzione, interdizioni dagli uffici direttivi o da funzioni di amministrazione e controllo. La correttezza è valutata in modo non automatico, considerando condanne, sanzioni, procedimenti in corso, revoche, amministrazioni straordinarie, provvedimenti disciplinari, valutazioni negative delle autorità e informazioni negative in Centrale dei Rischi. La sospensione può scattare in caso di alcune condanne o misure cautelari/preventive; ha durata limitata e, prima della scadenza, l’organo competente deve decidere sulla decadenza o sul reintegro. La competenza provinciale può intervenire se la banca non provvede.
Valutazione, decadenza e poteri delle Province autonome
L’idoneità degli esponenti, la composizione collettiva e i limiti al cumulo degli incarichi sono valutati dagli organi sociali competenti, con verbalizzazione analitica. La banca cura anche programmi di preparazione e formazione. In caso di inidoneità non rimediabile, la decadenza va pronunciata entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell’evento sopravvenuto. Prima della decadenza di indipendenti o rappresentanti delle minoranze sono richiesti specifici pareri. I verbali sono trasmessi all’ufficio della Provincia autonoma competente, che può sostituirsi all’organo della banca nel pronunciare sospensione, decadenza o reintegro.
Partecipazioni al capitale e diritti di voto
Chi possiede più del 5% del capitale con diritto di voto non può votare sulle azioni o quote eccedenti se versa in specifiche situazioni di onorabilità compromessa, tra cui misure di prevenzione o determinate condanne penali definitive o patteggiate. Se il partecipante è una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti dagli amministratori o dai soggetti equivalenti. La violazione rende impugnabile la deliberazione; gli amministratori e i sindaci hanno l’obbligo di impugnazione. Le azioni o quote prive di voto continuano però a essere computate per la costituzione dell’assemblea. La disciplina vale anche per taluni titoli partecipativi emessi da casse di risparmio e per chi controlla la banca, con sospensione del diritto di voto sull’intera partecipazione.
Diniego e revoca dell’autorizzazione
Il diniego all’autorizzazione deve essere motivato e comunicato ai promotori entro sei mesi dalla domanda o dall’integrazione documentale, comunque non oltre dodici mesi complessivi; decorso tale termine, l’istanza si intende respinta. Anche la revoca deve essere motivata e trasmessa alla Banca d’Italia entro dieci giorni dall’adozione.
Regime transitorio, abrogazione ed entrata in vigore
Le cariche in essere alla data di entrata in vigore della legge sono confermate fino alla normale scadenza dei mandati. La certificazione del bilancio è divenuta obbligatoria dall’esercizio successivo all’entrata in vigore. La precedente legge regionale 22 marzo 1987, n. 1 è stata abrogata. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 17 gen 2000L.R. TAA 2/2000
- Regolamento · 24 gen 2000R.R. TAA 1/2000
- Regolamento · 24 gen 2000R.R. TAA 2/2000
- Regolamento · 2 mag 2000R.R. TAA 3/2000
- Regolamento · 4 mag 2000R.R. TAA 4/2000
- Regolamento · 5 giu 2000R.R. TAA 5/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →