Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 121/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6214/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della concessione di ricevitoria del lotto e contestuale disdetta del contratto di affidamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento ADM di revoca della concessione relativa a una ricevitoria del lotto e di disdetta del contratto, avente durata dal 13 marzo 2024 al 12 marzo 2033. In appello ha sostenuto che il TAR avesse valutato i motivi in modo generico e inconferente e che, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., avrebbe dovuto attribuire prevalenza, se non considerazione esclusiva, al periculum in mora, senza rilevanza dell'interesse pubblico non espressamente richiamato dalla norma. Ha inoltre dedotto l'omessa valutazione del danno grave e irreparabile derivante dalla perdita dell'attività lavorativa e dell'unica fonte di sostentamento, nonché del pregiudizio professionale ed economico che avrebbe reso di fatto impossibile la vendita dell'attività. L'amministrazione ha sostenuto la legittimità della revoca, fondata su plurimi tardivi versamenti dei proventi del lotto e sulla mancata stipula della polizza assicurativa obbligatoria contro furto, rapina e incendio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha chiarito che, per ottenere la tutela cautelare ex art. 55 c.p.a., devono sussistere congiuntamente il periculum in mora e il fumus boni iuris; non è sufficiente la sola allegazione di un danno grave e irreparabile. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto non ravvisabile il fumus, considerando prima facie corretta la valutazione del TAR. Il provvedimento di revoca appariva sorretto da gravi inadempienze: plurimi tardivi versamenti dei proventi del lotto, in violazione della disciplina applicabile, e mancata presentazione della polizza assicurativa obbligatoria, nonostante la sollecitazione dell'ADM e il termine assegnato. Tali condotte sono state ritenute potenzialmente incompatibili con l'affidabilità morale e professionale richiesta al titolare di una concessione rilasciata intuitu personae, anche in ragione della qualifica di agente contabile e della connessa responsabilità aggravata verso l'erario. Il Consiglio ha inoltre ritenuto non applicabile l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 8 l. 689/1981, poiché la revoca non ha natura sanzionatoria, ma incide sulla gestione del rapporto concessorio, assimilabile alla risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento. Ha rilevato, infine, che il meccanismo della continuazione previsto dalla circolare ADM risultava applicato alla violazione n. 7. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    ai fini della concessione della misura cautelare ex art. 55 c.p.a. debba essere accertata la sussistenza di entrambi i requisiti

    La concessione della misura cautelare richiede congiuntamente il periculum in mora, consistente nel rischio di un danno grave e irreparabile, e il fumus boni iuris, consistente nella probabile fondatezza della pretesa azionata.

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.

  • D.P.R. n. 303 del 1990, art. 24

    i ricevitori lotto sono settimanalmente tenuti a versare i proventi della raccolta del gioco entro il termine perentorio del giovedì della settimana successiva all'estrazione

    Prevede l'obbligo del ricevitore di effettuare tempestivamente i versamenti dei proventi della raccolta del gioco del lotto.

  • legge n. 528 del 1982

    Richiamata, insieme alla legge n. 85 del 1990 e al D.P.R. n. 303 del 1990, quale disciplina violata dai tardivi versamenti dei proventi del lotto.

  • legge n. 85 del 1990, artt. 7, commi 4 e 5, e disciplina dell'ordinamento del gioco del lotto

    Prevede l'obbligo della polizza assicurativa contro furto, rapina e incendio per la gestione della ricevitoria del lotto.

  • D.P.R. n. 560 del 1996, art. 35, comma 4

    il concessionario (ora Lottomatica) settimanalmente trasmette, al competente Ufficio dei Monopoli, ai fini dei controlli amministrativi, un tabulato contenente gli estratti di ciascun raccoglitore, i relativi versamenti effettuati, nonché la segnalazione dei casi di ritardo, parziale od omesso versamento per le determinazioni che dovranno essere assunte dallo stesso Ufficio

    Disciplina la trasmissione dei dati sui versamenti e la segnalazione dei ritardi, dei versamenti parziali o omessi, ai fini delle determinazioni dell'Ufficio dei Monopoli.

  • legge n. 1293 del 1957, art. 34, comma 1, n. 9

    L'Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi: …. 9) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L'abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti

    Consente la disdetta o la revoca in presenza di violazione abituale delle norme di gestione e funzionamento delle rivendite, secondo la soglia temporale e numerica indicata.

  • art. 194 R.D. n. 827/1924

    Richiamato quale fondamento della responsabilità aggravata dell'agente contabile, qualifica attribuita al concessionario della ricevitoria.

  • art. 8 legge n. 689 del 1981

    Il cumulo giuridico non è applicabile alla revoca della concessione, perché tale provvedimento non ha natura sanzionatoria, ma attiene alla gestione del rapporto concessorio e presenta natura assimilabile alla risoluzione unilaterale per inadempimento.

Massime di principio

  • La tutela cautelare ex art. 55 c.p.a. presuppone la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'allegazione e l'eventuale prova di un danno grave e irreparabile non possono, da sole, compensare l'assenza di una ragionevole probabilità di fondatezza del ricorso.
  • Nella fase cautelare il giudice può ritenere insussistente il fumus sulla base di un esame sommario della motivazione dell'atto e della disciplina applicabile, senza definire in via piena e definitiva la controversia di merito.
  • La concessione di una ricevitoria del lotto, rilasciata intuitu personae, implica per tutta la durata del rapporto un elevato obbligo di affidabilità morale e professionale del concessionario, in considerazione della gestione di proventi pubblici e della sua qualifica di agente contabile.
  • La revoca di una concessione-contratto per gravi inadempienze del concessionario non ha natura di sanzione amministrativa, ma incide sul rapporto obbligatorio ed è assimilabile alla risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento; non trova pertanto applicazione il cumulo giuridico previsto dall'art. 8 l. 689/1981.
  • La reiterazione di tardivi versamenti dei proventi del gioco e la mancata stipula della polizza assicurativa obbligatoria possono integrare, in sede di sommaria valutazione cautelare, gravi inadempienze idonee a sostenere la revoca della gestione di una ricevitoria del lotto.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.