Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2835

Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione

Normativa europea32023R2835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2023/2835 stabilisce regole speciali per alcune importazioni agricole nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo. Disciplina in modo puntuale il regime del riso Basmati, le garanzie doganali per talune importazioni di cereali, la sospensione o riduzione dei dazi sui melassi e i controlli sul luppolo importato, prevedendo anche deroghe limitate dall’attestato di equivalenza. Al tempo stesso aggiorna il quadro normativo sostituendo numerosi regolamenti precedenti e coordinandosi con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e con i sistemi digitali di notifica documentale.

Norme specifiche per le importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo, con disciplina particolare per il riso Basmati, le garanzie su taluni cereali, i dazi sui melassi e i controlli/esenzioni per il luppolo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti dei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo provenienti da paesi terzi. In particolare riguarda il riso Basmati semigreggio di specifiche varietà e codici NC, le importazioni di mais vitreo, frumento tenero di qualità alta e frumento duro, i melassi di canna e di barbabietola del codice NC 1703, nonché il luppolo e i prodotti derivati importati. Opera nell’ambito dell’OCM agricola e si coordina con il regime dei titoli di importazione/esportazione, con il codice doganale dell’Unione e con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. Si applica direttamente negli Stati membri dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; abroga una serie ampia di regolamenti precedenti ormai superati, inclusi atti relativi anche alle restituzioni all’esportazione soppresse dal regolamento (UE) 2021/2117.

Norme specifiche per le importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo

Il regolamento delegato (UE) 2023/2835 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 dettando regole speciali per alcune importazioni agricole da paesi terzi. Esso sostituisce un frammentato insieme di atti precedenti, coordinandosi con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e con il quadro doganale dell’Unione, anche in vista della progressiva digitalizzazione delle formalità non doganali tramite ELAN.

Ambito e finalità

Il provvedimento mira a garantire il corretto funzionamento degli scambi per riso, cereali, zucchero e luppolo nel nuovo contesto della PAC e dell’OCM unica. I considerando richiamano, tra l’altro, la necessità di preservare l’equilibrio di mercato, assicurare controlli amministrativi e sanitari adeguati, ridurre gli oneri burocratici in alcuni casi e sostituire norme obsolete o frammentate.

Riso Basmati

Per il riso Basmati semigreggio delle varietà elencate all’articolo 2, paragrafo 1, e dei codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98, è previsto dazio zero all’importazione se l’operazione è coperta da un titolo d’importazione rilasciato secondo il regime del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. La domanda del titolo richiede due elementi probatori specifici: la prova che il richiedente abbia esportato dall’Unione o immesso in libera pratica almeno 25 tonnellate di riso nel corso di uno dei due anni civili precedenti, e un certificato di autenticità rilasciato dall’autorità competente del paese esportatore.

Il regolamento prevede inoltre una deroga espressa alla trasferibilità dei diritti derivanti dai titoli d’importazione: tali diritti non sono trasferibili, in deroga alla disciplina generale. Per il resto, si applicano le regole del regime generale dei titoli, salvo incompatibilità con la disciplina speciale.

Cereali: garanzie doganali

Per il mais vitreo, l’importatore deve costituire presso l’autorità doganale una garanzia specifica, salvo che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia corredata di un certificato di conformità del Senasa argentino, come richiamato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

Per il frumento tenero di qualità alta e per il frumento duro, la garanzia specifica è dovuta alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo presentazione dei certificati di conformità rilasciati dal FGIS o dalla Canadian Grain Commission. Per il frumento tenero, la garanzia non è richiesta per l’intero periodo di eventuale sospensione dei dazi per tutte le categorie qualitative. Per il frumento duro, la garanzia non è richiesta quando il dazio applicabile alle differenti qualità è pari a zero.

Zucchero: melassi

Il regolamento introduce un meccanismo di sospensione o riduzione dei dazi all’importazione per i melassi di canna e di barbabietola (codice NC 1703 10 00 e 1703 90 00). Se i prezzi cif rappresentativi e il dazio applicabile superano 8,21 EUR/100 kg, la Commissione può sospendere o ridurre il dazio all’importazione all’importo da essa constatato, fissato contestualmente ai prezzi rappresentativi.

È prevista anche una clausola di salvaguardia di mercato: qualora la sospensione rischi effetti pregiudizievoli sul mercato dei melassi dell’Unione, la Commissione può decidere di non applicarla per un determinato periodo secondo la procedura dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Luppolo: controlli, attestato di equivalenza ed esenzioni

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 30 giugno, i risultati dei controlli effettuati nell’anno precedente sulla conformità dei prodotti importati ai requisiti minimi di commercializzazione. Se un prodotto derivato dal luppolo non corrisponde alle indicazioni contenute nell’attestato di equivalenza, lo Stato membro interessato informa la Commissione, che può escludere dall’elenco l’organismo che ha rilasciato l’attestato.

Le notifiche e le relazioni avvengono tramite il sistema di notifica istituito dai regolamenti delegato (UE) 2017/1183 e di esecuzione (UE) 2017/1185. In via derogatoria, per piccoli quantitativi di luppolo e derivati non è richiesto né l’attestato di equivalenza né il rispetto delle prescrizioni di etichettatura quando l’importazione avviene entro i limiti di 1 kg per il luppolo in coni e la polvere di luppolo e di 300 g per gli estratti, se destinati a vendita al minuto per uso privato, a sperimentazione scientifica e tecnica o a fiere con specifico regime doganale. In tali casi, sull’imballaggio devono essere indicati designazione, peso e uso finale.

Abrogazioni e continuità normativa

Il regolamento abroga numerosi atti precedenti, tra cui regolamenti relativi alle importazioni di riso Basmati, al luppolo, ai cereali e a varie discipline settoriali ormai superate. Sono inoltre abrogati diversi regolamenti sulle restituzioni all’esportazione, in coerenza con la soppressione di tale sistema operata dal regolamento (UE) 2021/2117.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e struttura del regolamento

L’articolo 1 individua le quattro aree materiali disciplinate: importazioni di riso Basmati, costituzione di garanzie per mais vitreo e per frumento tenero e duro, sospensione o riduzione dei dazi per i melassi, controlli sul luppolo importato ed esenzioni dall’attestato di equivalenza e dalle regole di etichettatura.

Riso Basmati: dazio zero e titolo d’importazione

Per il riso semigreggio Basmati di specifiche varietà e codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98, l’importazione beneficia di dazio zero se accompagnata da un titolo d’importazione rilasciato secondo i regolamenti delegato (UE) 2016/1237 e di esecuzione (UE) 2016/1239. La domanda del titolo deve essere corredata dalla prova che il richiedente ha esportato dall’Unione o immesso in libera pratica almeno 25 tonnellate di riso nei due anni civili precedenti, nonché da un certificato di autenticità del paese esportatore. I diritti derivanti dai titoli non sono trasferibili in deroga alla disciplina generale.

Garanzie per mais vitreo, frumento tenero e frumento duro

Per il mais vitreo l’importatore deve costituire presso l’autorità doganale una garanzia specifica, salvo presentazione del certificato di conformità rilasciato dal Senasa argentino previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. Per il frumento tenero di qualità alta e per il frumento duro è richiesta una garanzia specifica alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo presentazione dei certificati di conformità del FGIS o della Canadian Grain Commission. La garanzia non è dovuta, per il frumento tenero, durante l’eventuale sospensione dei dazi per tutte le categorie qualitative; per il frumento duro, se il dazio applicabile alle differenti qualità è pari a zero.

Melassi: sospensione o riduzione dei dazi

Quando i prezzi cif rappresentativi dei melassi e il dazio all’importazione applicabile ai melassi di canna o di barbabietola superano 8,21 EUR/100 kg, la Commissione sospende o riduce il dazio all’importazione all’importo da essa constatato, fissato contestualmente ai prezzi rappresentativi. Se la sospensione rischia di arrecare effetti pregiudizievoli al mercato dei melassi dell’Unione, può essere disposta la non applicazione della sospensione per un determinato periodo secondo la procedura dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Luppolo importato: controlli e attestato di equivalenza

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il 30 giugno, i risultati dei controlli effettuati nell’anno precedente sulla conformità ai requisiti minimi di commercializzazione del luppolo importato. Se un prodotto derivato dal luppolo non corrisponde alle indicazioni dell’attestato di equivalenza che lo accompagna, lo Stato membro informa la Commissione, che può escludere l’organismo certificatore dall’elenco delle autorità autorizzate. Le notifiche e le relazioni sono effettuate tramite il sistema di notifica previsto dai regolamenti delegato (UE) 2017/1183 e di esecuzione (UE) 2017/1185.

Esenzione per piccoli quantitativi e usi particolari di luppolo

In deroga alle regole generali, per l’immissione in libera pratica di luppolo e derivati non sono richiesti attestato di equivalenza né conformità alle norme di etichettatura per quantitativi non superiori a 1 kg per il luppolo in coni e la polvere di luppolo, e a 300 g per gli estratti, se destinati a vendita al minuto per uso privato, sperimentazione scientifica e tecnica o fiere con regime doganale specifico. Sull’imballaggio devono figurare designazione, peso e uso finale del prodotto.

Abrogazioni e coordinamento normativo

L’articolo 11 abroga una serie di regolamenti della Commissione e del Consiglio, tra cui quelli relativi al Basmati, al luppolo, ai cereali e a varie restituzioni all’esportazione. L’abrogazione dei regolamenti sulle restituzioni è collegata alla soppressione di tale sistema ad opera del regolamento (UE) 2021/2117.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica commercialedoganemercato internoorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.