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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2164

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2164 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Großräschener See (IGP)

Normativa europea32023R2164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferisce la protezione IGP al nome «Großräschener See» nell’ambito della disciplina UE sulle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli. La Commissione ha preso atto dell’esame della domanda presentata dalla Germania e dell’assenza di dichiarazioni di opposizione. L’atto dispone la protezione del nome e la sua iscrizione nel registro pertinente, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Protezione e registrazione, come indicazione geografica protetta (IGP), del nome «Großräschener See» ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla protezione del nome «Großräschener See» quale IGP nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda, in particolare, la registrazione e tutela del nome nel registro previsto dall’articolo 104 del medesimo regolamento. Non contiene esclusioni specifiche, ma presuppone che la domanda sia stata esaminata dalla Commissione e che non siano state presentate opposizioni ai sensi dell’articolo 98.

Protezione IGP del nome «Großräschener See»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2164 della Commissione conferisce la protezione, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al nome «Großräschener See» come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si inserisce nella disciplina dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e completa il procedimento di registrazione avviato dalla Germania.

Procedimento di registrazione

Nei considerando la Commissione indica che la domanda di registrazione è stata esaminata ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre attestato che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento.

Effetti giuridici della protezione

In base all’articolo 1, il nome «Großräschener See» è formalmente protetto come IGP. La protezione implica l’inserimento nel sistema unionale delle denominazioni tutelate, richiamato dal considerando (3) con riferimento al registro di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Entrata in vigore e portata dell’atto

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Protezione del nome «Großräschener See»

L’articolo 1 stabilisce che il nome «Großräschener See» è protetto come IGP. La misura è adottata in base all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e comporta la tutela del nome a livello unionale.

Iter di esame e assenza di opposizioni

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione trasmessa dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non essendo pervenute opposizioni ai sensi dell’articolo 98, la protezione è stata confermata.

Iscrizione nel registro delle denominazioni protette

Il considerando (3) richiama l’articolo 99 e l’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, evidenziando che il nome deve essere protetto e iscritto nel registro previsto da tale ultima disposizione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiindicazioni geograficheregistri e tutela delle denominazioni

Testo integrale

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