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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2173

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2173 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome [«Terras de Cister» (IGP)]

Normativa europea32023R2173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione conferisce la protezione dell’Unione al nome «Terras de Cister» come IGP, a seguito dell’esame della domanda presentata dal Portogallo e della mancata ricezione di opposizioni. La Commissione dà attuazione all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, disponendo la protezione del nome e la sua iscrizione nel registro pertinente. Il testo è essenziale e contiene soltanto la decisione di protezione e le disposizioni finali su entrata in vigore e applicabilità diretta.

Conferimento della protezione IGP al nome «Terras de Cister» ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al nome geografico/prodotto «Terras de Cister» qualificato come indicazione geografica protetta (IGP) nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. La protezione opera nell’Unione europea ed è destinata a tutti gli Stati membri, con iscrizione nel registro previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Non contiene esclusioni specifiche; disciplina esclusivamente il riconoscimento/protezione del nome registrato.

Protezione IGP del nome «Terras de Cister»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2173 della Commissione conferisce la protezione prevista dall’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 al nome «Terras de Cister», qualificato come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si inserisce nella disciplina dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dal Portogallo.

Contesto procedurale

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione rileva inoltre che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98; in assenza di contestazioni, il nome può essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.

Effetti della decisione

L’articolo 1 sancisce in modo diretto la protezione del nome «Terras de Cister» (IGP). Il regolamento non disciplina ulteriori condizioni sostanziali o tecniche, limitandosi a formalizzare la tutela del nome nell’ambito del sistema europeo delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Protezione del nome «Terras de Cister» (IGP)

L’articolo 1 stabilisce che il nome «Terras de Cister» è protetto come indicazione geografica protetta (IGP). La protezione è concessa in applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e comporta l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento, come richiamato nei considerando.

Presupposti procedurali della registrazione

I considerando indicano che la domanda di registrazione, trasmessa dal Portogallo, è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, la Commissione procede alla protezione del nome.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine e indicazioni geograficheorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

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