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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2110

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2110 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che stabilisce i volumi limite per gli anni 2024 e 2025 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32023R2110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa i volumi limite di importazione per alcuni ortofrutticoli per gli anni 2024 e 2025, ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione. Tali soglie sono determinate sulla base della media delle importazioni dei tre anni precedenti, secondo il quadro dell’OCM agricola e delle regole di esecuzione già previste dal regolamento (UE) 2017/892. L’atto non disciplina l’applicazione del dazio in concreto, ma rende operativo il meccanismo quantitativo che può attivarlo nei periodi sensibili per ciascun prodotto. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025.

Stabilisce, per gli anni 2024 e 2025, i volumi limite delle importazioni di taluni ortofrutticoli ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni in libera pratica nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, identificati mediante specifici codici NC. Rileva esclusivamente per i periodi di applicazione indicati per ciascun prodotto e per la determinazione del superamento dei volumi limite ai sensi dell’articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Si applica dal 1° gennaio 2024 fino al 30 giugno 2025; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce un dazio in sé, ma fissa i parametri quantitativi per la sua eventuale applicazione.

Volumi limite per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2110 della Commissione definisce, per il biennio 2024-2025, i volumi limite delle importazioni di taluni ortofrutticoli ai fini dell’eventuale attivazione del meccanismo del dazio addizionale all’importazione previsto dall’OCM unica. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, che disciplinano le condizioni di applicazione di tali misure nel settore ortofrutticolo.

Base normativa e ratio dell’intervento

La Commissione richiama l’articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché l’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Il sistema è costruito in modo da consentire un dazio addizionale soltanto quando le importazioni in libera pratica superano una soglia quantitativa prestabilita e soltanto nei periodi sensibili indicati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione. I considerando precisano che la soglia è determinata sulla base del 125 % della media delle importazioni del prodotto effettuate nei tre anni precedenti nel relativo periodo di applicazione, escludendo il consumo interno dal calcolo.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda esclusivamente alcuni prodotti ortofrutticoli individuati nell’allegato mediante codici NC vigenti alla data di adozione. L’interpretazione della designazione delle merci resta subordinata alle regole della nomenclatura combinata; il testo precisa inoltre che la descrizione merceologica è puramente indicativa e che prevale l’inquadramento tariffario per codice NC. I prodotti interessati comprendono, tra gli altri:

  • pomodori;
  • cetrioli;
  • carciofi;
  • zucchine;
  • arance;
  • clementine;
  • mandarini, inclusi tangerini, satsuma, wilkings e ibridi simili;
  • limoni;
  • uve da tavola;
  • mele;
  • pere;
  • albicocche;
  • ciliegie diverse dalle ciliegie acide;
  • pesche, comprese le pesche noci;
  • prugne.

Contenuto dispositivo essenziale

L’articolo 1 stabilisce che, per gli anni 2024 e 2025, i volumi limite applicabili ai prodotti dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento. Le soglie sono espresse in tonnellate e differiscono a seconda del prodotto e del periodo di commercializzazione/importazione considerato. Tra i periodi indicati figurano, a titolo esemplificativo, quelli per pomodori dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 maggio, per cetrioli dal 1° maggio al 31 ottobre e dal 1° novembre al 30 aprile, per limoni in due periodi annui distinti, nonché finestre stagionali per mele, pere, uve da tavola e altri prodotti.

Effetti operativi del superamento delle soglie

Il regolamento non istituisce direttamente il dazio addizionale, ma fornisce la base quantitativa per verificare se il volume di prodotti immessi in libera pratica in un determinato periodo superi il volume limite annuale. In tal caso, e sempre nei limiti previsti dalla normativa di esecuzione richiamata, può scattare il dazio addizionale all’importazione. Il testo ricorda inoltre che tale dazio non è applicabile quando le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione oppure quando l’effetto della misura risulterebbe sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.

Decorrenza, durata e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2024, in coerenza con l’inizio del periodo di applicazione per alcuni prodotti. L’atto cessa di produrre effetti il 30 giugno 2025. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Implicazioni pratiche per operatori e professionisti

Per importatori, spedizionieri e consulenti doganali, il regolamento rileva come strumento di monitoraggio delle quantità importate nei periodi stagionali indicati. La verifica del superamento dei volumi limite è essenziale per anticipare il possibile sorgere di un onere tariffario aggiuntivo sulle importazioni di specifici ortofrutticoli, con impatti diretti sulla pianificazione degli approvvigionamenti, sul pricing e sulla gestione doganale delle operazioni di importazione nell’Unione.

Disposizioni principali

Determinazione dei volumi limite per il 2024 e il 2025

L’articolo 1 stabilisce che, per gli anni 2024 e 2025, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento.

Base giuridica e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sull’articolo 183, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il considerando rileva che i volumi limite corrispondono al 125 % della media delle importazioni del prodotto nei tre anni precedenti durante il periodo di applicazione, senza tener conto del consumo interno. La fissazione per il biennio 2024-2025 deriva dai dati comunicati dagli Stati membri per il 2020, 2021 e 2022.

Presupposti per il dazio addizionale all’importazione

Il regolamento richiama il meccanismo dell’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892: il dazio addizionale all’importazione può applicarsi ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII quando il quantitativo immesso in libera pratica supera il volume limite annuale. È inoltre esclusa l’applicazione quando le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o quando gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

Decorrenza, efficacia e durata

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1° gennaio 2024 e cessa di avere efficacia il 30 giugno 2025.

Obbligatorietà e applicabilità diretta

Come previsto dalla formula finale, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Volumi limite per prodotto e periodo

L’allegato riporta, per ciascun codice NC e periodo stagionale, il volume limite in tonnellate. Sono inclusi, tra gli altri, pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, arance, clementine, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche e prugne, con i rispettivi periodi di applicazione e soglie quantitative.

Come è indicizzato

Materieagricolturaortofruttadazi doganaliorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionale

Testo integrale

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