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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15985/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società cessionaria di crediti deteriorati contro un soggetto che, dopo l'insorgere dell'inadempimento su un finanziamento assistito da fideiussione, aveva costituito un fondo patrimoniale conferendovi un immobile di proprietà. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione il soccombente ha proposto cinque motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza e del processo per violazione degli artt. 75, 77 e 100 c.p.c., sostenendo che la società attrice non avesse provato il potere rappresentativo del soggetto che aveva conferito la procura alle liti e quindi la propria legittimazione processuale; con il secondo ha dedotto nullità per violazione degli artt. 1346, 1264 e 1265 c.c., lamentando la mancata prova della titolarità attiva del credito azionato, in quanto la cessionaria non avrebbe dimostrato documentalmente l'effettiva cessione del credito, né l'inclusione di quel specifico credito nell'operazione di cessione in blocco, né l'idoneità della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; i motivi terzo, quarto e quinto, assorbiti, riguardavano rispettivamente i principi in materia di revocatoria ordinaria, la violazione degli artt. 1325, 1936 e 2901 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., e la violazione dell'art. 170 c.c. e dell'art. 12 disp. prel. c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo insussistente il dedotto difetto di rappresentanza processuale e richiamando il principio per cui, quando il potere rappresentativo risulti da atto soggetto a pubblicità legale, non è chi agisce a doverne provare l'esistenza, ma chi lo contesta a doverne dimostrare l'inesistenza; ha invece accolto il secondo motivo nei termini di motivazione, ritenendo non adeguatamente accertata dalla Corte territoriale la prova della cessione del credito e dell'inclusione del credito specifico nel blocco ceduto ex art. 58 TUB e L. n. 130/1999. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione della titolarità del credito e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore per rendere inefficace l'atto di costituzione del fondo patrimoniale.

  • art. 167 c.c.

    Richiamato quale norma che disciplina la costituzione del fondo patrimoniale, atto oggetto di revocatoria.

  • L. n. 130 del 1999

    Indicata come disciplina della cessione in blocco dei crediti alla società cessionaria.

  • art. 58 TUB

    Per la cessione in blocco è richiesta pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; tale pubblicità produce gli effetti della notificazione ex art. 1264 c.c. e rende la cessione opponibile erga omnes.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato per gli effetti della notifica della cessione ai debitori ceduti, prodotta dalla pubblicità prevista per la cessione in blocco.

  • art. 1265 c.c.

    Evocato nel motivo di ricorso sulla titolarità del credito ceduto; la Corte lo richiama nel contesto della contestazione della legittimazione sostanziale del cessionario.

  • art. 1346 c.c.

    Evocato nel motivo di ricorso sulla pretesa mancanza di prova della cessione del credito.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul difetto di rappresentanza processuale della società attrice.

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul difetto di rappresentanza processuale della società attrice.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul difetto di interesse/legittimazione ad agire derivante dal preteso difetto di rappresentanza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la cassazione senza rinvio, ma la Corte non lo applica perché accoglie con rinvio.

  • art. 1325 c.c.

    Evocato nel quinto motivo, poi assorbito.

  • art. 1936 c.c.

    Evocato nel quinto motivo, poi assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato nel quarto motivo, poi assorbito.

  • art. 170 c.c.

    Evocato nel quinto motivo, poi assorbito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Evocato nel quinto motivo, poi assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso da un ente o da una società, il potere rappresentativo della persona che rilascia la procura alle liti non deve essere provato da chi agisce quando esso risulti da un atto soggetto a pubblicità legale; grava invece sulla controparte che lo contesta l'onere di dimostrarne l'inesistenza.
  • La validità della procura alle liti rilasciata da una persona chiaramente identificabile come legale rappresentante dell'ente non è esclusa dal solo richiamo alla qualità rappresentativa, salvo prova contraria di chi contesta la legittimazione.
  • In caso di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, il cessionario che agisce in giudizio deve fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, dimostrando non solo l'esistenza dell'operazione di cessione, ma anche l'inclusione dello specifico credito controverso nel perimetro dei crediti ceduti.
  • La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione produce gli effetti di opponibilità della cessione ai debitori ceduti, ma non esonera il cessionario dall'onere di dimostrare, se specificamente contestata, che il credito azionato rientri effettivamente tra quelli oggetto della cessione.
  • Quando la titolarità del credito azionato non è adeguatamente accertata dal giudice di merito, la decisione che abbia riconosciuto la legittimazione del cessionario deve essere cassata con rinvio per nuovo esame della prova della cessione e dell'inclusione del credito specifico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del credito
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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