Regolamento (UE) 2023/2147
Regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro sanzionatorio UE nei confronti di soggetti collegati ad attività che minacciano la pace, la stabilità, la sicurezza e la transizione politica del Sudan. La misura centrale è il congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di renderli disponibili, con un elenco nominativo nell’allegato I. Il testo disciplina inoltre deroghe umanitarie e procedurali, obblighi di cooperazione e informazione, regole sul trattamento dei dati personali, divieto di elusione e sanzioni nazionali.
Misure restrittive dell’UE nei confronti di persone ed enti responsabili di attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan, con congelamento di fondi e risorse economiche e divieti di messa a disposizione.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I, nonché a chiunque, nell’Unione o nei suoi confronti, ponga in essere operazioni vietate o di elusione delle misure. Ha efficacia nel territorio dell’Unione, compreso lo spazio aereo, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, nei confronti dei cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, delle persone giuridiche/enti costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e delle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione. Sono previste deroghe specifiche per esigenze umanitarie, bisogni primari, spese legali, costi di mantenimento di fondi congelati, decisioni giudiziarie/arbitrali e pagamenti dovuti a missioni diplomatiche o organizzazioni internazionali immuni.
Misure restrittive nei confronti del Sudan
Il regolamento istituisce un regime di misure restrittive dell’Unione in considerazione di attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. Il quadro è adottato in attuazione della decisione (PESC) 2023/2135 e si fonda sull’articolo 215 TFUE, con l’obiettivo di garantire applicazione uniforme agli operatori economici degli Stati membri.
Finalità e principi generali
Le misure hanno carattere mirato e riguardano persone fisiche e giuridiche, entità e organismi ritenuti responsabili, sostenitori o beneficiari di attività che minacciano pace, stabilità e sicurezza del Sudan, ostacolano la transizione politica, impediscono l’assistenza umanitaria o si rendono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario. Il regolamento richiama espressamente il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti della difesa e la protezione dei dati personali.
Ambito soggettivo e definizioni
L’articolo 1 fornisce definizioni ampie di "richiesta", "contratto o transazione", "fondi", "risorse economiche" e delle nozioni di congelamento, utili per delimitare l’operatività dei divieti e delle eccezioni. Rientrano nella nozione di autorità competenti quelle designate dagli Stati membri e indicate sui siti web dell’allegato II.
Congelamento dei fondi e divieto di disponibilità
Il nucleo della disciplina è contenuto nell’articolo 2: tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti inclusi nell’allegato I sono congelati, e nessun fondo o risorsa economica può essere messo, direttamente o indirettamente, a loro disposizione. L’allegato I comprende soggetti collegati a condotte che minacciano la pace e la sicurezza del Sudan, ostacolano la transizione politica, ostacolano l’aiuto umanitario o sono coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, nonché i soggetti associati a tali condotte.
Deroghe autorizzative e umanitarie
Gli articoli 3, 4, 5 e 6 prevedono un sistema di deroghe autorizzabili dalle autorità competenti. In particolare, possono essere consentiti svincoli o messe a disposizione di fondi per bisogni essenziali, spese legali ragionevoli, spese di gestione/custodia, spese straordinarie, pagamenti per missioni diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali immuni, aiuti umanitari e bisogni umani fondamentali, nonché l’esecuzione di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali e pagamenti dovuti in base a rapporti contrattuali o obbligatori preesistenti.
Per le spese straordinarie è richiesta una notifica preventiva di almeno due settimane; per talune autorizzazioni in materia umanitaria opera un meccanismo accelerato con silenzio-assenso dopo cinque giorni lavorativi. Le autorizzazioni concesse devono essere comunicate, a seconda dei casi, entro due o quattro settimane.
Gestione dei conti congelati
L’articolo 7 chiarisce che gli enti finanziari o creditizi possono accreditare su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché anch’essi congelati, e devono informare senza indugio l’autorità competente. Sono inoltre consentiti accrediti di interessi o altri profitti, pagamenti dovuti da obbligazioni preesistenti e pagamenti derivanti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, a condizione che rimangano sottoposti a congelamento.
Obblighi di informazione, cooperazione e segreto professionale
L’articolo 8 impone ai soggetti interessati di fornire immediatamente alle autorità competenti tutte le informazioni utili all’applicazione del regolamento, comprese quelle su conti e importi congelati, e di collaborare alla loro verifica. Il regolamento tutela tuttavia la riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie e il segreto delle comunicazioni avvocato-cliente, esteso anche ad altri professionisti abilitati che prestino consulenza in procedimenti in corso o futuri. Le informazioni ricevute sono utilizzate solo per le finalità del regolamento e il trattamento dei dati personali è limitato a quanto necessario, nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Divieto di elusione e obblighi dei soggetti elencati
L’articolo 9 vieta la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività dirette a eludere le misure restrittive. I soggetti inseriti nell’allegato I devono comunicare entro sei settimane le informazioni sui fondi o risorse economiche di loro appartenenza, possesso, detenzione o controllo situati nella giurisdizione dello Stato membro e collaborare alla verifica: la mancata comunicazione è espressamente qualificata come partecipazione all’elusione. Anche qui vale il principio di uso limitato delle informazioni e di trattamento dei dati personali solo nella misura necessaria.
Responsabilità, effetti sulle pretese e tutela giurisdizionale
L’articolo 10 esonera da responsabilità chi agisca in buona fede congelando fondi o rifiutandone la disponibilità, salvo negligenza, e chi non sapesse né avesse ragione di sospettare la violazione delle misure. L’articolo 11 limita fortemente l’azionabilità di pretese connesse a contratti o transazioni colpite dalle sanzioni, comprese richieste di indennizzo, compensazione e garanzia, quando promosse dai soggetti elencati o da chi agisca per loro conto; resta però fermo il diritto al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento.
Cooperazione tra Stati membri, Commissione e aggiornamento degli elenchi
L’articolo 12 impone un flusso costante di informazioni tra Commissione e Stati membri su fondi congelati, autorizzazioni, problemi applicativi, violazioni e sentenze nazionali. L’articolo 13 disciplina l’aggiornamento dell’allegato I da parte del Consiglio, con obbligo di comunicare i motivi dell’inserimento e possibilità per gli interessati di presentare osservazioni; l’elenco deve essere riesaminato almeno ogni 12 mesi. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato II in base alle informazioni degli Stati membri.
Sanzioni nazionali e attuazione
L’articolo 15 demanda agli Stati membri la definizione delle sanzioni per le violazioni del regolamento e l’adozione di tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, con adeguati strumenti di confisca dei proventi illeciti; le relative norme nazionali devono essere comunicate senza indugio alla Commissione.
Applicazione territoriale ed entrata in vigore
L’articolo 19 estende la portata del regolamento oltre il territorio dell’Unione in base a criteri di cittadinanza, registrazione/costituzione e svolgimento di attività economiche nell’UE. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni chiave
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "richiesta" e "contratto o transazione" in senso ampio, includendo azioni contenziose e non, domande di adempimento, compensazione, esecuzione di sentenze o lodi arbitrali, nonché obbligazioni, garanzie e crediti. Sono inoltre definiti "fondi", "risorse economiche", "congelamento di fondi" e "congelamento di risorse economiche", nonché le "autorità competenti" e il "territorio dell’Unione".
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
L’articolo 2 dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell’allegato I, e vieta di mettere loro a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche. Nell’allegato I rientrano soggetti responsabili, sostenitori o beneficiari di azioni che minacciano pace, stabilità o sicurezza del Sudan, che ostacolano la transizione politica, che impediscono l’assistenza umanitaria, che commettono gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, nonché i soggetti ad essi associati.
Deroghe per esigenze essenziali e spese straordinarie
L’articolo 3 consente alle autorità competenti di autorizzare, a condizioni ritenute appropriate, lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per esigenze di base, onorari legali ragionevoli, costi di gestione o custodia, spese straordinarie previa notifica almeno due settimane prima, e pagamenti su o da conti di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali immuni. Le autorizzazioni concesse devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Esenzione umanitaria
L’articolo 4 prevede che il divieto dell’articolo 2 non si applichi alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari a garantire aiuti umanitari tempestivi o altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali, quando tali attività sono svolte da specifici soggetti internazionali, umanitari o nazionali indicati nel paragrafo 1. È inoltre prevista una deroga autorizzativa da parte delle autorità competenti, con silenzio-assenso se non intervengono decisione negativa, richiesta di informazioni o proroga entro cinque giorni lavorativi; le autorizzazioni sono comunicate entro quattro settimane.
Deroghe per decisioni giudiziarie o amministrative
L’articolo 5 consente lo svincolo di fondi congelati per dare esecuzione a decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative anteriori all’inserimento in elenco, purché i fondi siano utilizzati solo per soddisfare crediti riconosciuti da tali decisioni, la decisione non avvantaggi soggetti elencati e il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico. Le autorizzazioni sono comunicate entro due settimane.
Pagamenti dovuti in forza di rapporti preesistenti
L’articolo 6 autorizza, in deroga all’articolo 2, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati quando il pagamento è dovuto in forza di un contratto o di un’obbligazione sorti prima dell’inserimento in elenco, purché il pagamento sia effettuato da un soggetto elencato e non violi il divieto di messa a disposizione indiretta. Anche in questo caso è prevista comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Accrediti su conti congelati e pagamenti consentiti
L’articolo 7 consente agli enti finanziari o creditizi di accreditare su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché anch’essi congelati, e impone di informare senza indugio l’autorità competente. Sono inoltre esclusi dal divieto gli accrediti di interessi o altri profitti, i pagamenti dovuti da rapporti preesistenti e quelli derivanti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, purché restino congelati.
Obblighi di informazione e cooperazione
L’articolo 8 impone alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente alle autorità competenti tutte le informazioni utili all’applicazione del regolamento, incluse quelle su conti e importi congelati, e di collaborare alla verifica. Il paragrafo 5 estende il dovere di elaborazione e scambio di informazioni, anche personali, a una serie di autorità pubbliche e registri; il paragrafo 6 limita il trattamento dei dati personali a quanto necessario e conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Divieto di elusione e obblighi di disclosure dei soggetti elencati
L’articolo 9 vieta di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività dirette a eludere le misure restrittive. I soggetti inseriti nell’allegato I devono comunicare entro sei settimane le informazioni sui propri fondi o risorse economiche situati nella giurisdizione dello Stato membro e collaborare alla verifica; l’omissione è qualificata come partecipazione all’elusione. Le informazioni sono utilizzate solo per le finalità previste e il trattamento dei dati personali è limitato alla necessità di applicazione del regolamento.
Tutela di buona fede e assenza di responsabilità
L’articolo 10 esclude la responsabilità di chi congeli fondi o rifiuti di renderli disponibili in buona fede ritenendo di agire conformemente al regolamento, salvo negligenza. Esclude inoltre la responsabilità di chi non sapeva, e non aveva motivo ragionevole di sospettare, che le proprie azioni avrebbero violato le misure restrittive.
Effetti sulle pretese contrattuali
L’articolo 11 dispone che non è soddisfatta alcuna richiesta connessa a contratti o transazioni colpiti dalle misure, incluse richieste di indennizzo, compensazione, garanzie, proroghe o pagamenti di obbligazioni, se presentate da soggetti elencati o da chi agisce per loro conto. L’onere della prova della liceità della pretesa incombe a chi la esercita; resta salvo il diritto al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento.
Scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri
L’articolo 12 prevede un obbligo reciproco di informazione tra Commissione e Stati membri sulle misure adottate, sui fondi congelati, sulle autorizzazioni rilasciate e sui problemi applicativi, incluse violazioni ed eventuali sentenze nazionali. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente ogni altra informazione pertinente che possa incidere sull’effettiva attuazione.
Inserimento e riesame dell’elenco
L’articolo 13 stabilisce che il Consiglio, quando decide di applicare le misure di cui all’articolo 2, modifica l’allegato I e comunica la decisione, con i motivi, ai soggetti interessati, offrendo loro la possibilità di presentare osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali il Consiglio riesamina le decisioni; l’elenco è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi. Alla Commissione è attribuito il potere di modificare l’allegato II sulla base delle informazioni degli Stati membri.
Contenuto minimo dell’allegato I
L’articolo 14 prevede che nell’allegato I siano indicati i motivi dell’inserimento e, ove disponibili, i dati identificativi necessari. Per le persone fisiche possono includersi nome, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero di passaporto o carta d’identità, genere, indirizzo e funzione/professione; per persone giuridiche, entità e organismi, denominazione, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede.
Sanzioni nazionali
L’articolo 15 obbliga gli Stati membri a stabilire le sanzioni per le violazioni del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono includere adeguati provvedimenti di confisca dei proventi delle violazioni; le norme nazionali devono essere comunicate senza indugio alla Commissione.
Protezione dei dati e ruoli istituzionali
L’articolo 16 consente a Consiglio, Commissione e alto rappresentante di trattare dati personali per i compiti connessi al regolamento, inclusa la preparazione e l’aggiornamento dell’allegato I e, per la Commissione, l’inclusione nell’elenco elettronico consolidato e nella mappa interattiva delle sanzioni, nonché il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure. Le istituzioni sono designate titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Autorità competenti e canali di comunicazione
L’articolo 17 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e pubblicarne i riferimenti sui siti web elencati nell’allegato II, comunicando senza indugio alla Commissione tali designazioni e ogni modifica successiva. Laddove il regolamento richieda notifiche o comunicazioni alla Commissione, devono essere utilizzati gli indirizzi indicati nell’allegato II.
Uso limitato delle informazioni
L’articolo 18 stabilisce che le informazioni fornite alla Commissione o ricevute da essa in applicazione del regolamento sono utilizzate solo per le finalità per le quali sono state fornite o ricevute.
Ambito territoriale e soggettivo di applicazione
L’articolo 19 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, alle persone giuridiche/enti costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e alle persone/entità che svolgono attività economiche, in tutto o in parte, nell’Unione.
Entrata in vigore
L’articolo 20 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2125
- Regolamento · 9 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2121
- Regolamento · 9 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2149
- Regolamento · 9 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2150
- Regolamento · 9 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2168
- Regolamento · 9 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2177
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →