Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2177

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2177 della Commissione, del 9 ottobre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Meso turopoljske svinje (DOP)

Normativa europea32023R2177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2177 iscrive nel registro UE delle DOP e delle IGP la denominazione "Meso turopoljske svinje". La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Croazia era stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto produce effetti generali, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della DOP "Meso turopoljske svinje" per una denominazione relativa a carni fresche di suino.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione di origine protetta "Meso turopoljske svinje" per un prodotto agricolo/alimentare classificato come classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non contiene esclusioni particolari, ma presuppone l’assenza di opposizioni nella procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Iscrizione della DOP "Meso turopoljske svinje"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2177 della Commissione dispone la registrazione della denominazione "Meso turopoljske svinje" come denominazione di origine protetta (DOP). L’atto si inserisce nella procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue alla pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia, senza che siano state sollevate opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare:

  • l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), relativo alla pubblicazione della domanda di registrazione;
  • l’articolo 51, relativo alla fase di opposizione;
  • l’articolo 52, paragrafo 2, quale base per l’adozione dell’atto di esecuzione di registrazione.

Dai considerando emerge che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, la denominazione deve essere registrata.

Ambito materiale della registrazione

La denominazione iscritta riguarda un prodotto classificato nella classe 1.1 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Carni fresche (e frattaglie)". Il regolamento ha quindi ad oggetto un prodotto agroalimentare specifico, con effetti rilevanti per la tutela del nome nella commercializzazione all’interno dell’Unione.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione della Commissione, il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP "Meso turopoljske svinje"

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Meso turopoljske svinje" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La denominazione è qualificata espressamente come DOP e riguarda un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare sull’articolo 52, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Croazia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti agroalimentariindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.