Ordinanza n. 1251/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 0000913 in data 14/01/2022, pervenuta mezzo pec il 14/01/2022 (doc. 1), con cui il Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica IV – Urbanistica del Comune di San Pietro Vernotico ha rigettato la richiesta di permesso di costruire presentata in data 31/12/2020 (acquisita al prot. n. 31533/21 - da D’OSTUNI Lidia per la realizzazione dell’ampliamento, oltre che di modifiche interne e di prospetto, dell’immobile ad uso residenziale sito in località Campo di Mare alla via Della Civetta s.n.c.; - solo ove occorra, trattandosi di atto endo-procedimentale, della nota prot. n. AOO 07920/12/2021/15278 della Regione Puglia. - solo ove occorra, trattandosi di atti endo-procedimentali, del preavviso di diniego, ex art. 10-bis L. 241/1990 comunicato con prot. n. 17747 in data 21/07/2021, nonché della nota comunale prot. n. 24188 in data 18/10/2021; - di ogni altro atto presupposto, connesso e-o consequenziale, allo stato non meglio conosciuto, nella parte in cui risultasse lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; Nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 20, co. 8, d.P.R. n. 380/2000, sulla istanza presentata da D’OSTUNI Lidia al Comune di San Pietro Vernotico (acquisita in data 31/12/2020 al prot. n. 31533/21 – pratica edilizia n. 496/2020), con cui ha chiesto il rilascio del permesso di costruire, ex art. 3 L.R. n. 14/2009, per un aumento volumetrico riguardante in parte il fabbricato secondario (“corpo di fabbrica b”) ed in parte il fabbricato principale (“corpo di fabbrica A”) mediante l’utilizzo sia del volume disponibile per il fabbricato secondario (pari a mc. 14) sia di quello disponibile per il fabbricato principale (pari mc. 141,71).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per l’ampliamento e le modifiche interne e di prospetto di un immobile residenziale; la ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del silenzio-assenso sull’istanza edilizia
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 14 gennaio 2022 relativo all’istanza di permesso di costruire presentata il 31 dicembre 2020 per ampliare un immobile residenziale in località Campo di Mare, con modifiche interne e di prospetto, avvalendosi della disciplina regionale sul piano casa e della volumetria disponibile per il fabbricato principale e per quello secondario. Ha chiesto anche l’accertamento del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001, contestando inoltre, in via subordinata, atti endoprocedimentali presupposti. L’ordinanza non esamina i motivi sostanziali di impugnazione né la domanda di accertamento.
La decisione
Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo, eseguita presso l’indirizzo PEC della Polizia locale anziché presso l’indirizzo dell’Amministrazione comunale risultante dal Registro IPA, come prescritto dagli artt. 149-bis c.p.c. e 15-ter d.l. 179/2012. Poiché il Comune non si è costituito, il Collegio ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., e ha rimesso gli atti al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di merito. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità del diniego o sulla formazione del silenzio-assenso.
Norme richiamate
artt. 149-bis c.p.c. e 15-ter d.l. 179/2012
Considerato che la notifica del ricorso introduttivo è nulla, in quanto effettuata presso l’indirizzo PEC della Polizia locale del Comune di San Pietro Vernotico, anziché presso l’indirizzo dell’Amministrazione comunale presente nel Registro IPA, come prescritto dagli artt. 149-bis c.p.c. e 15-ter d.l. 179/2012;
La notificazione telematica del ricorso all’Amministrazione comunale deve essere effettuata all’indirizzo dell’ente risultante dal Registro IPA; la notifica all’indirizzo PEC della Polizia locale è nulla.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Ritenuto pertanto che, a fronte della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente, sia doverosa l’assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo ex art. 44, co. 4 c.p.a. (all’esito della declaratoria di parziale incostituzionalità di cui a Corte Cost., 09/07/2021 n. 148);
Rilevata la nullità della notificazione e in assenza della costituzione dell’Amministrazione resistente, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione telematica di un ricorso a un’amministrazione comunale deve essere indirizzata alla PEC dell’ente risultante dal Registro IPA; l’invio alla PEC della Polizia locale, anziché a quella dell’Amministrazione, è nullo.
- Quando la notificazione del ricorso introduttivo è nulla e l’amministrazione resistente non si è costituita, il giudice assegna un termine perentorio per rinnovarla ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., senza decidere nel frattempo le questioni di merito.
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