Ordinanza ingiunzione o revoca n. 7 del 11/01/2023
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Ospedale-Università Padova - 11 gennaio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha sanzionato l’Azienda Ospedale-Università Padova per un data breach consistente nell’invio di una email plurima con gli indirizzi dei destinatari inseriti in chiaro nel campo "cc", rendendo conoscibili a ciascun paziente gli indirizzi degli altri e, nel contesto della comunicazione, anche la loro condizione di pazienti in attesa di trapianto cardiaco e coinvolti in uno studio clinico. L’Autorità ha qualificato l’evento come trattamento illecito di dati personali e di dati relativi alla salute, in violazione dei principi di integrità e riservatezza e della disciplina sui dati particolari. Pur riconoscendo la collaborazione del titolare, l’adozione di misure correttive e l’assenza di reclami, ha irrogato una sanzione di 5.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Azienda Ospedale-Università Padova: sanzione per invio di email con indirizzi in chiaro a pazienti coinvolti in uno studio clinico, con comunicazione illecita di dati relativi alla salute
Azienda Ospedale-Università Padova: sanzione per invio email con indirizzi in chiaro e divulgazione di dati sanitari
Il provvedimento riguarda una violazione notificata dall’Azienda Ospedale-Università Padova nell’ambito della gestione dei consensi informati per l’adesione a uno studio clinico della UOC Cardiochirurgia. L’evento ha comportato l’invio di una email plurima a 19 pazienti con indirizzi inseriti in chiaro nel campo cc, rendendo reciprocamene conoscibili gli indirizzi dei destinatari e, nel contesto della comunicazione, anche informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati.
Fatti e origine del procedimento
L’Azienda ha notificato al Garante una violazione di dati personali ai sensi dell’art. 33 GDPR, rappresentando che la comunicazione era stata inviata accidentalmente a più pazienti coinvolti nello studio clinico, ma con indirizzario visibile a tutti i destinatari. L’istruttoria è stata avviata ai sensi dell’art. 166, commi 5, 6 e 7, del Codice privacy, con contestazione preliminare dell’illecito trattamento e invito a presentare difese.
Trattamento esaminato e natura dei dati
Secondo l’Autorità, gli indirizzi email costituiscono dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, anche quando non contengono il nominativo dell’interessato. Nel caso concreto, tuttavia, il contenuto della comunicazione rendeva evidente che i destinatari erano pazienti in attesa di trapianto cardiaco e potenziali aderenti a uno studio clinico: ciò ha portato il Garante a qualificare il trattamento come avente ad oggetto anche dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR.
Violazioni accertate e norme richiamate
Il Garante ha ritenuto che la comunicazione abbia comportato la divulgazione reciproca di dati personali e sanitari senza idoneo presupposto giuridico, con violazione dei principi di:
- liceità, correttezza e trasparenza, in combinato con la base giuridica del trattamento;
- integrità e riservatezza, ex art. 5, par. 1, lett. f), GDPR;
- disciplina rafforzata dei dati particolari, ex art. 9 GDPR.
Nella motivazione sono richiamati anche l’art. 2-ter del Codice privacy e, per la rilevanza sanzionatoria, gli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, GDPR, oltre all’art. 166 del Codice.
Difese del titolare e misure organizzative rappresentate
L’Azienda ha sostenuto che l’errore era colposo e occasionale, dovuto alla sostituzione di una dipendente abitualmente addetta all’attività, e che la procedura via email era stata adottata solo temporaneamente durante l’emergenza Covid-19 per evitare l’accesso in presenza di pazienti fragili. Ha inoltre evidenziato:
- l’esistenza di un regolamento aziendale sull’uso di strumenti informatici, posta elettronica e internet;
- circolari e comunicazioni interne di richiamo al corretto uso della mail aziendale;
- attività formative generali e specifiche, anche con il coinvolgimento del DPO;
- l’invio ai destinatari di una mail di scuse e di invito a cancellare il messaggio ricevuto e a non utilizzare gli indirizzi visibili;
- la disponibilità a cooperare ulteriormente con l’Autorità.
Valutazioni del Garante
Il Garante ha ritenuto che tali elementi, pur considerati, non fossero sufficienti a superare i rilievi mossi. Ha osservato che:
- il trattamento ha riguardato dati personali e dati relativi alla salute;
- l’invio in un unico messaggio con destinatari in chiaro ha reso conoscibili a ciascun paziente gli indirizzi degli altri;
- la circostanza che solo una parte degli indirizzi fosse immediatamente riconducibile ai titolari non esclude la natura personale del dato;
- non vi erano elementi per disporre l’archiviazione.
L’Autorità ha tuttavia escluso la necessità di misure prescrittive o inibitorie, rilevando che la condotta aveva esaurito i suoi effetti e che l’Azienda aveva già adottato iniziative correttive.
Sanzione pecuniaria e criteri di quantificazione
La violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 9 GDPR è stata sanzionata ai sensi dell’art. 83, par. 5, GDPR. Nella determinazione dell’importo, il Garante ha applicato i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR, valorizzando in particolare:
- l’assenza di reclami o segnalazioni esterne;
- il numero degli interessati coinvolti, pari a 19;
- la natura particolare dei dati trattati;
- l’assenza di intenzionalità;
- la tempestiva presa in carico della problematica;
- l’elevato grado di cooperazione con l’Autorità;
- il contesto emergenziale e temporaneo della procedura adottata.
All’esito, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00.
Dispositivo finale
Il provvedimento:
- dichiara l’illiceità del trattamento effettuato dall’Azienda Ospedale-Università Padova;
- ordina il pagamento della sanzione di euro 5.000,00 entro 30 giorni dalla notificazione, con facoltà di definizione agevolata entro 30 giorni mediante pagamento della metà;
- dispone la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, Codice.
È inoltre richiamata la possibilità di ricorso giurisdizionale avanti l’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e violazione notificata
L’Azienda ha notificato al Garante, ai sensi dell’art. 33 GDPR, una violazione di dati personali verificatasi nell’ambito dell’acquisizione dei consensi informati per l’adesione a uno studio clinico della UOC Cardiochirurgia. Una comunicazione email inviata a 19 pazienti conteneva gli indirizzi dei destinatari in chiaro nel campo cc anziché in ccn, con conseguente possibilità per ciascun interessato di conoscere gli indirizzi degli altri destinatari.
Qualificazione dei dati coinvolti
Il Garante ha ritenuto che gli indirizzi email, anche se non direttamente riconducibili al nome e cognome del titolare dell’account, costituiscano dati personali. Nel contesto specifico, poiché la mail riguardava pazienti in attesa di trapianto di cuore e la possibile adesione a uno studio clinico, il trattamento ha riguardato anche dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15 GDPR.
Valutazione dell’illiceità
L’Autorità ha accertato che la comunicazione dei dati sanitari a una pluralità di destinatari, senza idoneo presupposto giuridico, ha violato i principi di liceità, integrità e riservatezza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. f), 6 e 9 GDPR, nonché l’art. 2-ter del Codice privacy richiamato nell’istruttoria. La circostanza che la mail fosse inviata per una finalità clinica non ha escluso l’illiceità della divulgazione reciproca degli indirizzi e del contesto sanitario.
Difese dell’Azienda e misure adottate
L’Azienda ha rappresentato che l’errore era colposo, dovuto alla sostituzione di personale abitualmente addetto, e che la procedura email era stata adottata temporaneamente in periodo pandemico per evitare accessi in presenza di pazienti fragili. Ha documentato misure di contenimento e prevenzione, tra cui avviso ai destinatari di cancellare la mail e non utilizzare gli indirizzi, regolamenti interni, circolari, formazione del personale e specifiche indicazioni operative sul corretto uso della posta elettronica.
Sanzione e criteri di quantificazione
Il Garante ha ritenuto applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 83, par. 5, GDPR, determinandola in 5.000 euro. Nella quantificazione ha valorizzato: numero limitato di interessati (19), assenza di reclami o segnalazioni, natura particolare dei dati trattati, mancanza di intenzionalità, cooperazione del titolare, adozione di misure correttive e contesto emergenziale/pandemico in cui si è verificato l’evento.
Esito finale e pubblicazione
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ha ordinato il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notificazione, con possibilità di definizione agevolata ex art. 166, comma 8, Codice, e ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, Codice.
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