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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 10 del 11/01/2023

Provvedimento dell'11 gennaio 2023

Garante Privacy10

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accoglie il reclamo di un interessato nei confronti di Google LLC e ordina la rimozione, dai risultati di ricerca associati al suo nome, di diversi URL che rinviano ad articoli su vicende giudiziarie risalenti, rilevando che l’interesse pubblico alla reperibilità non prevale sul diritto all’oblio. La decisione tiene conto del tempo trascorso, dell’avvenuta definizione dei procedimenti e dell’esecuzione della pena, nonché della presenza di immagini e video particolarmente pregiudizievoli. Viene imposto l’adeguamento entro 20 giorni e richiesto un riscontro entro 30 giorni.

Google LLC: diritto all’oblio e rimozione dai risultati di ricerca di URL collegati a vicende giudiziarie dell’interessato

Google LLC - rimozione di URL dai risultati di ricerca per diritto all’oblio

Il Garante per la protezione dei dati personali accoglie il reclamo proposto nei confronti di Google LLC in relazione alla persistenza, nei risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato, di URL che rinviano ad articoli su vicende giudiziarie risalenti. Il provvedimento riguarda la de-indicizzazione di contenuti giornalistici relativi a procedimenti penali conclusi con condanne ormai espiate.

Origine del reclamo e posizioni delle parti

L’interessato, rappresentato da un difensore, ha chiesto la rimozione di diversi URL dai risultati di ricerca del motore di ricerca Google, sostenendo che le vicende narrate dagli articoli fossero ormai remote, definite in sede giudiziaria e tali da non giustificare più la loro continua reperibilità online in associazione al proprio nome. Secondo il reclamante, la persistente indicizzazione costituiva un ostacolo al reinserimento sociale.

Google LLC, nella risposta al Garante, ha invece evidenziato che i contenuti erano stati pubblicati tra il 2011 e il 2016 e riguardavano diversi procedimenti penali in cui l’interessato era stato coinvolto e per i quali era stato condannato per reati ritenuti gravi, tra cui detenzione, spaccio e traffico di droga. La società ha quindi sostenuto la permanenza di un interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni.

Competenza e quadro normativo

Il Garante precisa che, per effetto delle attività svolte in ambito europeo, Google LLC è soggetta al GDPR ai sensi dell’art. 3, par. 1. Poiché il trattamento connesso al motore di ricerca è gestito direttamente da Google LLC anche per il territorio UE e la società ha sede negli Stati Uniti, l’Autorità italiana afferma la propria competenza a decidere il reclamo ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR.

Nel provvedimento viene richiamato anche l’art. 168 del Codice privacy in materia di falsità nelle dichiarazioni rese al Garante, oltre agli artt. 17 e 21 GDPR per la valutazione del diritto all’oblio e dell’opposizione al trattamento, nonché all’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR per i poteri correttivi dell’Autorità.

Valutazione del diritto all’oblio

Per decidere sulla richiesta di rimozione, il Garante richiama i criteri elaborati dal Gruppo Articolo 29 nelle Linee guida del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020, applicabili alla de-indicizzazione da parte dei motori di ricerca.

Nel caso concreto, l’Autorità rileva che:

  • gli articoli richiamano vicende giudiziarie avvenute negli anni 2011-2012;
  • tali vicende si sono concluse con condanna dell’interessato, circostanza riportata anche in alcuni degli articoli più recenti, risalenti al 2015;
  • le pene inflitte risultano eseguite, secondo quanto dichiarato dall’interessato e documentato dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, dai quali non risultano iscrizioni attuali;
  • non risultano ulteriori articoli aggiornati capaci di offrire un quadro attuale della vicenda;
  • l’interessato non riveste alcun ruolo pubblico.

Alla luce di tali elementi, il Garante conclude che la reperibilità dell’informazione non presenta un’utilità per il pubblico tale da prevalere sul diritto all’oblio invocato dall’interessato.

Immagini e materiale audiovisivo

Un elemento rilevante della decisione riguarda la presenza, in quasi tutti gli articoli, di fotografie frontali dei soggetti coinvolti, talvolta mediante foto gallery, e, per uno degli URL, di un video che mostra il momento della traduzione in manette.

L’Autorità osserva che tali immagini, per caratteristiche e contesto di diffusione, appaiono riconducibili a foto segnaletiche o comunque a materiale nella disponibilità delle forze dell’ordine. Richiama quindi l’art. 14 del d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 e precedenti provvedimenti del Garante, evidenziando che la loro diffusione può avvenire soltanto per specifiche finalità di giustizia e polizia. L’indicizzazione in associazione al nominativo dell’interessato viene considerata particolarmente lesiva della sua sfera personale.

Decisione e misure ordinate

Il Garante dichiara fondato il reclamo e ordina a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere gli URL indicati come risultati di ricerca reperibili in associazione al nome dell’interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Viene inoltre disposta, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, l’annotazione delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità. Tuttavia, il provvedimento chiarisce espressamente che tale annotazione non deve essere considerata, in eventuali futuri procedimenti nei confronti del medesimo titolare, quale precedente rilevante ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.

Adempimenti successivi e tutela giurisdizionale

Ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, Google LLC è invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento. È ricordato che il mancato riscontro può essere sanzionato ai sensi dell’art. 166 del Codice.

Il provvedimento indica infine i rimedi esperibili: opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richiesta dell’interessato

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR, regolarizzato il 5 dicembre 2020. L’interessato chiedeva che Google LLC rimuovesse, dai risultati di ricerca associati al proprio nominativo, alcuni URL collegati ad articoli su una vicenda giudiziaria risalente, sostenendo che non vi fosse più un interesse pubblico attuale alla loro reperibilità e che la persistente diffusione ostacolasse il suo reinserimento sociale.

Posizione di Google LLC

Google LLC ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta, evidenziando che i contenuti erano stati pubblicati tra il 2011 e il 2016 e riguardavano diversi procedimenti penali per gravi reati, conclusi con condanne. La società ha quindi ritenuto ancora sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni, qualificandole come contenuti giornalistici provenienti da fonti qualificate.

Valutazioni del Garante sul diritto all’oblio

L’Autorità richiama i criteri elaborati dalle Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020 per la valutazione delle richieste di de-indicizzazione. Nel caso concreto, rileva che gli articoli riguardano fatti del 2011-2012, conclusi con condanne ormai espiate, e che il reclamante non riveste ruoli pubblici. La reperibilità dei contenuti, in assenza di aggiornamenti sulla vicenda, non è ritenuta di utilità tale per il pubblico da prevalere sul diritto all’oblio.

Rilievo delle immagini e del pregiudizio arrecato

Il Garante osserva che quasi tutti gli articoli contengono fotografie frontali dei soggetti coinvolti, talvolta in foto gallery, e nel caso di un URL anche un video della traduzione in manette. Tali immagini sono considerate riconducibili a foto segnaletiche o comunque a materiale nella disponibilità delle forze dell’ordine, la cui diffusione è consentita solo per specifiche finalità di giustizia e polizia. La loro indicizzazione in associazione al nome dell’interessato è giudicata particolarmente pregiudizievole.

Decisione, ordine e adempimenti

Il reclamo è dichiarato fondato e, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, Google LLC è ingiunta a rimuovere gli URL dai risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. Il Garante dispone inoltre l’annotazione nel registro interno delle misure adottate, precisando che tale annotazione non vale come precedente per futuri procedimenti ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR. È richiesto un riscontro entro 30 giorni sulle iniziative adottate.

Come è indicizzato

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