Ordinanza ingiunzione o revoca n. 4 del 11/01/2023
Provvedimento dell'11 gennaio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato, nei confronti del Sindaco di Calvi Risorta, la violazione dell'art. 157 del Codice privacy per il tardivo riscontro a una richiesta di informazioni e la diffusione su Facebook di un documento contenente dati personali del reclamante senza adeguata base giuridica. Il trattamento è stato ritenuto illecito perché svolto in ambito istituzionale, ma senza che risultasse una norma di legge o di regolamento idonea a legittimare la diffusione. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Sindaco di Calvi Risorta: pubblicazione su Facebook di una segnalazione contenente dati personali del reclamante e mancato riscontro tempestivo al Garante
Sindaco di Calvi Risorta: pubblicazione illecita su Facebook di una segnalazione contenente dati personali e ritardo nel riscontro al Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo presentato da un interessato in relazione alla diffusione, su Facebook, di una segnalazione da lui inviata alla Prefettura di Caserta e alla Regione Campania. Il documento, poi condiviso dal Sindaco di Calvi Risorta sulla propria pagina social, conteneva dati personali del reclamante. Il procedimento è stato avviato anche per il mancato riscontro tempestivo a una richiesta di informazioni dell'Ufficio.
Origine del reclamo e ricostruzione dei fatti
Il reclamante ha lamentato che la sua segnalazione, diretta esclusivamente alla Prefettura e alla Regione Campania, fosse stata pubblicata sul profilo Facebook personale dell'Assessore alle politiche sociali del Comune e poi condivisa dal Sindaco. Secondo quanto rappresentato, il post mostrava il protocollo di ingresso, il nome, il cognome e la residenza dell'interessato ed era rimasto visibile per circa 15 giorni, con commenti e condivisioni da parte di numerosi utenti.
Dall'istruttoria è emerso che la Prefettura di Caserta aveva trasmesso per errore materiale il documento al Comune di Calvi Risorta, indicando poi al Comune l'errore commesso. Il Comune ha sostenuto che il documento era stato protocollato e smistato internamente al Sindaco, il quale lo aveva inviato all'Assessore perché vi si faceva riferimento; l'Assessore lo avrebbe poi pubblicato sul proprio profilo Facebook.
Attività istruttoria e posizioni delle parti
Il Garante ha chiesto chiarimenti al Comune e alla Prefettura, nonché direttamente al Sindaco e all'Assessore, in merito alla base giuridica del trattamento, alle finalità della pubblicazione, ai tempi di ricezione delle comunicazioni e alla durata della pubblicazione online.
Il Comune e gli amministratori hanno sostenuto che:
- la pubblicazione riguardava un dato già reso pubblico dallo stesso reclamante sui propri canali informatici;
- il documento era stato pubblicato oscurando alcuni dati personali;
- il profilo Facebook dell'Assessore sarebbe stato, all'epoca, chiuso;
- il post era rimasto online solo per pochi giorni ed era poi stato rimosso;
- la diffusione era giustificata dalla necessità di informare la cittadinanza nel contesto di una contrapposizione politica e di una campagna denigratoria.
Mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante
L'Autorità ha accertato la violazione dell'art. 157 del Codice privacy, poiché il riscontro alla richiesta di informazioni è pervenuto oltre il termine assegnato. Il ritardo ha inciso sulla completezza e sulla celerità dell'attività istruttoria. La successiva risposta non ha escluso la violazione, che è stata quindi confermata in sede decisoria.
Illiceità della diffusione del documento su Facebook
Il Garante ha ritenuto accertato che il documento contenente i dati personali del reclamante fosse stato pubblicato dapprima sul profilo Facebook dell'Assessore e successivamente condiviso dal Sindaco. Il trattamento è stato qualificato come svolto nell'ambito istituzionale, non in quello privato o domestico, poiché riferito ad attività connesse alla gestione di una vicenda istituzionale legata all'emergenza epidemiologica.
L'Autorità ha osservato che nel documento risultavano ancora visibili gli elementi identificativi del reclamante e la sua firma autografa, mentre erano stati oscurati solo alcuni dati come data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e email.
Base giuridica mancante e norme applicate
Il Garante ha richiamato il quadro normativo applicabile ai soggetti pubblici:
- art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, sul dato personale;
- art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sui principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- art. 6, par. 1, lett. e), GDPR, sul trattamento necessario per compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri;
- art. 2-ter del Codice privacy, nel testo vigente all'epoca dei fatti, sulla diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici solo se prevista da legge o regolamento;
- provvedimento generale del 15 maggio 2014, n. 243, sulle linee guida in materia di pubblicità e trasparenza online.
Il Garante ha ritenuto insufficiente il generico richiamo a finalità di informazione e trasparenza verso i cittadini. Non è stata indicata alcuna specifica norma di legge o regolamento che legittimasse la diffusione del documento sui social network. È stato inoltre escluso che la circostanza secondo cui l'interessato avrebbe già diffuso notizie sull'esposto potesse far venir meno la natura personale del documento pubblicato dall'amministratore pubblico.
Sanzione, criteri di quantificazione e misure accessorie
Nel determinare la sanzione, l'Autorità ha considerato:
- il ritardo nel riscontro alla richiesta del Garante;
- l'assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- il contesto della prima fase dell'emergenza epidemiologica;
- la precedente diffusione, da parte dell'interessato, di informazioni sui fatti oggetto dell'esposto;
- l'oscuramento di alcuni dati personali nel documento pubblicato;
- la rimozione del post dopo pochi giorni.
Alla luce di tali elementi, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000 per la violazione dell'art. 157 del Codice, richiamando l'art. 83, par. 5, GDPR. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Autorità ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e l'annotazione nel registro interno.
Esito finale
Il Garante ha dichiarato illecita la condotta del Sindaco di Calvi Risorta, consistente nel mancato riscontro tempestivo alla richiesta di informazioni e nella diffusione, senza base giuridica, del documento contenente i dati personali del reclamante. Non sono state adottate ulteriori misure correttive, poiché i post risultavano già rimossi e gli effetti della condotta erano esauriti.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento trae origine da un reclamo di un interessato che lamentava la pubblicazione, su un profilo Facebook riconducibile ad amministratori del Comune di Calvi Risorta, di una segnalazione inviata alla Prefettura di Caserta e alla Regione Campania. Il documento riportava dati personali del reclamante, tra cui nome, cognome e residenza, ed era stato condiviso anche dal Sindaco sulla propria pagina Facebook. Nel corso dell'istruttoria è emerso che il documento era stato trasmesso al Comune per errore materiale dalla Prefettura e poi diffuso sui social in occasione di una vicenda collegata alla gestione dell'emergenza epidemiologica.
Violazione dell'art. 157 del Codice privacy
Il Garante ha accertato che il Sindaco ha riscontrato oltre i termini la richiesta di informazioni formulata dall'Ufficio. Il ritardo ha inciso sulla completezza e celerità dell'istruttoria, rendendo integrata la violazione dell'art. 157 del Codice. Il successivo riscontro non è stato considerato idoneo a sanare l'inadempimento tempestivo.
Illiceità della diffusione dei dati personali su Facebook
La pubblicazione del documento sul social network è stata qualificata come trattamento di dati personali effettuato nell'ambito istituzionale e non in ambito privato o domestico. Il Garante ha rilevato che il documento conteneva ancora dati identificativi e la firma autografa del reclamante, nonostante l'oscuramento di alcuni elementi. La diffusione è stata ritenuta priva di una base giuridica idonea: non è stata indicata una norma di legge o di regolamento che autorizzasse il trattamento, né il generico richiamo a esigenze di informazione o trasparenza è stato considerato sufficiente.
Norme applicate e valutazioni del Garante
L'Autorità ha richiamato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. e), e 57-58 del GDPR, nonché l'art. 2-ter del Codice privacy, nel testo vigente all'epoca dei fatti. È stato ribadito che i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento. Il Garante ha inoltre escluso che la precedente divulgazione di informazioni da parte dell'interessato potesse legittimare la pubblicazione del documento contenente i suoi dati personali.
Sanzione e misure finali
In considerazione delle circostanze del caso, della rimozione dei post dopo pochi giorni, dell'assenza di precedenti e del limitato numero di soggetti coinvolti, il Garante ha determinato la sanzione amministrativa pecuniaria in 1.000 euro. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Autorità e l'annotazione nel registro interno. Non sono state adottate ulteriori misure correttive, ritenendo esauriti gli effetti della condotta.
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