Ordinanza ingiunzione o revoca n. 20 del 11/01/2023
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Associazione Nazionale Magistrati - 11 gennaio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato dall’Associazione Nazionale Magistrati nell’inoltro di una comunicazione riservata relativa all’avvio di un procedimento disciplinare interno nei confronti di un magistrato. L’Associazione aveva inviato il messaggio all’indirizzo PEC dell’Ufficio Protocollo della Procura presso cui l’interessato lavorava, anziché al recapito personale disponibile presso l’Associazione, con conseguente conoscibilità dei dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. Pur prendendo atto dell’avvenuta modifica della prassi operativa, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento.
ANM sanzionata per invio di una comunicazione disciplinare riservata all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario invece che al recapito personale del magistrato
ANM – invio di comunicazione disciplinare riservata a indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario e sanzione
Il provvedimento riguarda l’Associazione Nazionale Magistrati, destinataria di un’ordinanza ingiunzione per avere trasmesso a un indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario, anziché al recapito personale disponibile, una comunicazione riservata relativa all’avvio di un procedimento disciplinare interno nei confronti di un magistrato. Il procedimento origina da un reclamo dell’interessato, che ha lamentato la divulgazione indebita dei propri dati personali a soggetti terzi non autorizzati.
Il reclamo e la ricostruzione dei fatti
Il reclamante, magistrato in servizio presso una Procura della Repubblica, ha riferito di aver appreso dell’avviso disciplinare tramite una busta consegnata dagli uffici della Procura. Dalla documentazione prodotta è emerso che l’ANM, il 18 marzo 2021, aveva inviato una e-mail con oggetto e allegato idonei a rivelare la natura riservata della comunicazione all’indirizzo PEC dell’Ufficio Protocollo della Procura presso cui l’interessato prestava servizio. La successiva gestione interna del messaggio da parte degli uffici della Procura ha comportato la conoscenza della comunicazione da parte di più soggetti.
Le difese dell’ANM e l’evoluzione della prassi
L’Associazione ha sostenuto di aver agito in applicazione del regolamento procedurale dell’attività disciplinare del Collegio dei Probiviri, che prevede la comunicazione riservata presso l’ufficio di servizio del magistrato. Ha affermato di avere indicato espressamente la natura riservata della comunicazione e di aver inteso assicurare la ricezione dell’atto. Nel corso dell’istruttoria, tuttavia, ha dichiarato di avere successivamente modificato la propria prassi, preferendo per il futuro l’invio delle contestazioni agli indirizzi personali degli interessati o, in alternativa, la raccomandata A/R.
Valutazioni giuridiche del Garante
L’Autorità ha ritenuto che la condotta dell’ANM fosse in contrasto con i principi di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, nonché con gli obblighi del titolare di adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi degli artt. 25 e 32 GDPR. La scelta di utilizzare un indirizzo PEC di ufficio, accessibile a una pluralità di persone, ha determinato la conoscenza di informazioni confidenziali da parte di soggetti non autorizzati. Il Garante ha osservato che il rischio poteva essere evitato usando il recapito personale già disponibile oppure strumenti alternativi idonei a garantire certezza della ricezione e riservatezza.
Esito del procedimento, sanzione e pubblicazione
Pur non adottando un provvedimento ingiuntivo di cessazione, poiché l’ANM aveva spontaneamente corretto la prassi operativa, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro. Nella quantificazione ha valorizzato la gravità della violazione, le possibili ripercussioni reputazionali per l’interessato, il carattere colposo della condotta, la delicatezza dei dati coinvolti, ma anche l’assenza di precedenti, l’episodicità del fatto, il numero limitato di soggetti coinvolti e la collaborazione dell’Associazione. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, Codice privacy.
Punti principali
Fatto oggetto del reclamo
Un magistrato iscritto all’ANM ha lamentato la divulgazione indebita di una nota riservata relativa all’apertura di un procedimento disciplinare interno. La comunicazione, inviata via e-mail dall’ANM il 18 marzo 2021, non è stata trasmessa al recapito personale dell’interessato, ma alla PEC dell’Ufficio Protocollo della Procura presso cui prestava servizio, con successiva stampa e consegna agli uffici della Procura.
Difese dell’Associazione
L’ANM ha sostenuto di aver agito in base al regolamento procedurale del Collegio dei Probiviri, che prevede un avviso riservato presso l’ufficio in cui il magistrato presta servizio. Ha affermato di aver aggiunto la dicitura di riservatezza nella comunicazione e di aver poi modificato la prassi, passando all’uso degli indirizzi personali o della raccomandata A/R per le successive comunicazioni disciplinari.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto che la condotta non fosse conforme agli artt. 5, par. 1, lett. f), 25 e 32 GDPR, perché la trasmissione a un indirizzo PEC di ufficio, accessibile da più soggetti, ha reso conoscibili a terzi informazioni che avrebbero dovuto restare confidenziali. La mera indicazione di riservatezza non è stata considerata sufficiente a garantire la tutela dei dati.
Valutazione del Garante
È stato osservato che il titolare avrebbe potuto utilizzare il recapito personale già disponibile oppure, per garantire certezza della ricezione, una raccomandata A/R o altro strumento idoneo. L’Associazione non poteva fondare la propria scelta su ipotetiche modalità di utilizzo condiviso dell’indirizzo personale da parte dell’interessato, né la circostanza che l’inoltro fosse previsto da una regola interna ha escluso la violazione.
Sanzione e ulteriori effetti
In considerazione della gravità della violazione, del danno potenziale all’immagine dell’interessato, ma anche del carattere episodico dell’episodio, della collaborazione dell’ANM e dell’assenza di precedenti specifici, il Garante ha comminato una sanzione di 5.000 euro. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e ha richiamato la facoltà di definizione agevolata ex art. 166, comma 8, Codice privacy.
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