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Regolamento

R.R. Puglia 28/2009

Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 21 agosto 2006 n. 12, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissione Provinciali Espropri

Normativa regionaleR.R. Puglia 28/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il R.R. Puglia 21 agosto 2006, n. 12, estendendo le competenze e disciplinando in modo più preciso sedute, istruttoria, deposito degli atti e oneri dovuti per attività delle Commissioni Provinciali Espropri, anche per questioni già esaminate dalle commissioni cessate ma non definite. Vigente dal 18 novembre 2009, opera solo in Puglia.

Modifiche al regolamento sulle Commissioni Provinciali Espropri della Puglia

Modifiche al regolamento sulle Commissioni Provinciali Espropri della Puglia

Il regolamento regionale della Puglia n. 28 del 18 novembre 2009 interviene sul R.R. 21 agosto 2006, n. 12, aggiornandone l’organizzazione e il funzionamento. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia e introduce precisazioni su competenze, calendario delle sedute, istruttoria, oneri economici e deposito delle deliberazioni.

Ambito delle attività delle Commissioni

Le modifiche ampliano e precisano le attività trattabili dalle Commissioni Provinciali Espropri. In particolare viene ricompresa anche la trattazione di argomenti analoghi a quelli indicati dalla normativa regionale di riferimento e già esaminati dalle cessate Commissioni previste dall’art. 16 della legge n. 865/1971, ma non ancora definiti.

Il calendario delle sedute deve tener conto di tali argomenti analoghi, se ricadenti nelle attività previste dal regolamento.

Convocazione, istruttoria e partecipazione

Le modifiche coordinano le disposizioni su convocazione, istruttoria e partecipazione alle sedute, richiamando anche le attività connesse agli argomenti già pendenti presso le cessate Commissioni. Viene così esteso il perimetro delle attività per cui sono dovuti i compensi e per cui l’ufficio di segreteria e i Presidenti delle Commissioni svolgono le relative funzioni operative.

Disciplina degli oneri a carico degli istanti

Il regolamento precisa il meccanismo di determinazione degli oneri dovuti dai soggetti istanti:

  • in via presuntiva, i Presidenti delle Commissioni determinano e comunicano gli oneri dovuti e le modalità di versamento nelle casse regionali, informando contestualmente i settori regionali Ragioneria e LL.PP.;
  • gli oneri presuntivi sono calcolati sommando i compensi spettanti a ciascun componente della Commissione e al Presidente per una sola seduta dedicata alla specifica attività richiesta;
  • le modalità di versamento degli oneri presuntivi sono comunicate ai Presidenti delle Commissioni dalla struttura regionale competente.

Determinazione definitiva degli oneri e spese di funzionamento

La determinazione definitiva degli oneri dovuti dagli istanti tiene conto dei compensi spettanti al Presidente, ai componenti della Commissione e all’ufficio di segreteria, in relazione alla effettiva partecipazione a ciascuna seduta dedicata alla specifica attività richiesta.

Alla somma dei compensi si aggiunge una quota per spese di funzionamento della Commissione, entro questi limiti:

  • importo minimo: 200 euro;
  • importo massimo: 3.000 euro;
  • calcolo progressivo sul valore degli immobili stimati dalla Commissione:
    • 1,20% fino a 50.000 euro;
    • 0,80% sulla parte eccedente 50.000 euro fino a 100.000 euro;
    • 0,60% sulla parte eccedente 100.000 euro.

Copertura finanziaria

Per la trattazione degli argomenti aggiunti dal regolamento, l’onere finanziario per il funzionamento delle Commissioni, comprensivo dei compensi lordi di componenti e segreteria, grava sul capitolo di bilancio regionale previsto dall’art. 29, commi 2 e 3, della l.r. 22 febbraio 2005, n. 3. La spesa resta comunque nei limiti dello stanziamento fissato per ciascun esercizio finanziario.

Deposito delle deliberazioni

Le deliberazioni delle Commissioni Provinciali Espropri adottate per le attività previste dalla normativa regionale di riferimento devono essere depositate presso l’autorità espropriante richiedente o competente. Il deposito è curato dai rispettivi Presidenti e può avvenire solo dopo l’avvenuto versamento dell’importo dovuto secondo la disciplina del regolamento.

Decorrenza e attualità

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è vigente dal 18 novembre 2009. Non risulta indicato un termine finale di efficacia, ma la sua utilità pratica è legata alla disciplina delle Commissioni Provinciali Espropri e delle attività espropriative regionali in Puglia.

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