Circolare INAIL n. 54 dell'11 ottobre 2012
Responsabilità solidale sui premi assicurativi in materia di appalti di opere o di servizi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime della responsabilità solidale per i premi INAIL negli appalti e subappalti, alla luce delle modifiche normative intervenute fino al 2012. Definisce soggetti obbligati e beneficiari, limiti temporali, oggetto della solidarietà e decorrenza delle nuove regole sulle sanzioni civili. Fornisce inoltre istruzioni operative per il personale ispettivo e amministrativo su accertamento, notifica, richiesta dei premi, compilazione F24 e rilascio del DURC.
Responsabilità solidale sui premi assicurativi negli appalti di opere o servizi
Responsabilità solidale sui premi assicurativi negli appalti di opere o servizi
La circolare disciplina il regime della responsabilità solidale in materia di appalti e subappalti con specifico riferimento ai premi assicurativi INAIL. Essa tiene conto delle modifiche normative intervenute fino al 2012 e fornisce indicazioni operative sia per la fase ispettiva sia per la successiva gestione amministrativa del credito.
Quadro normativo e natura dell’appalto
La circolare richiama la nozione di obbligazione solidale passiva di cui all’art. 1292 c.c. e la definizione di appalto dell’art. 1655 c.c., secondo cui l’appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso corrispettivo. Sono richiamate, quale base della disciplina speciale, l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 e l’art. 35, comma 28, del d.l. n. 223/2006, oltre alle successive modifiche legislative intervenute nel 2012.
La circolare evidenzia che l’appalto genuino si caratterizza per:
- organizzazione dei fattori produttivi;
- assunzione del rischio economico;
- ampia autonomia dell’appaltatore rispetto al committente.
L’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 conferma tali elementi distintivi e precisa che l’organizzazione dei mezzi può anche consistere soltanto nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori impiegati nell’appalto.
Ambito soggettivo della solidarietà
La responsabilità solidale coinvolge l’intera filiera degli appalti:
- il committente, che risponde con appaltatore e subappaltatori;
- l’appaltatore, che risponde con il subappaltatore;
- il subappaltatore, quale soggetto tenuto nel proprio rapporto.
Restano esclusi dal campo di applicazione dell’art. 29, comma 2:
- i committenti persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o professionale;
- i committenti pubblici.
La circolare precisa inoltre che la tutela della solidarietà riguarda tutti i lavoratori impiegati nell’appalto, quindi non solo i lavoratori subordinati, ma anche soggetti occupati con altre tipologie contrattuali, come i collaboratori a progetto, nonché i lavoratori in nero, purché impiegati direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto.
Oggetto della responsabilità: premi INAIL, retribuzioni, sanzioni e interessi
Per quanto riguarda i premi assicurativi INAIL, il committente risponde in solido con appaltatore e subappaltatori per l’intero importo del premio dovuto. La solidarietà riguarda anche l’appaltatore nei confronti del subappaltatore.
La disciplina è però differenziata rispetto alle sanzioni civili:
- fino al 10 febbraio 2012 il regime comprendeva anche le sanzioni civili;
- dal 10 febbraio 2012, in forza delle modifiche normative richiamate, l’obbligato in solido non risponde delle sanzioni civili.
La circolare precisa anche che la solidarietà non si estende alle sanzioni civili, ma continua ad applicarsi alle somme dovute a titolo di interessi moratori sul debito assicurativo, una volta raggiunto il massimo della sanzione civile prevista dall’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
Limiti temporali e decorrenza dei diversi regimi
Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto; in caso di subappalto, il termine decorre dalla cessazione del singolo subappalto o dei lavori del subappaltatore. La circolare richiama il chiarimento ministeriale secondo cui, nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, il biennio va calcolato dalla cessazione dei lavori del subappaltatore e non dalla cessazione dell’appalto principale.
Per la disciplina previgente applicabile ai premi assicurativi fino al 28 aprile 2012, l’appaltatore era assoggettato a un vincolo solidale senza limite biennale, soggetto quindi al termine ordinario di prescrizione quinquennale dei premi assicurativi. Dal 29 aprile 2012, invece, la disciplina dell’art. 35, comma 28, del d.l. n. 223/2006 resta applicabile solo al regime fiscale, mentre per i profili qui considerati si applica l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003.
Quanto alle sanzioni civili, la nuova esclusione per l’obbligato solidale opera per gli obblighi contributivi con scadenza successiva al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5/2012.
Indicazioni operative per il personale ispettivo
In caso di accertamento di una responsabilità solidale, il personale ispettivo deve redigere, nella procedura di vigilanza ispettiva, una comunicazione di responsabilità solidale nei confronti dell’obbligato in solido. La comunicazione deve contenere:
- il richiamo preciso alla norma da cui deriva l’obbligo solidale;
- i dati anagrafici, fiscali e assicurativi del soggetto ispezionato e del responsabile solidale;
- il luogo dell’accesso ispettivo;
- l’esposizione dettagliata dei fatti posti a fondamento dell’addebito;
- l’oggetto dell’appalto o del subappalto e le modalità di svolgimento della prestazione;
- la data di inizio e di fine appalto o subappalto;
- i dati identificativi dei lavoratori impiegati e delle relative tipologie contrattuali;
- il periodo di impiego;
- le retribuzioni imponibili evase riferite ai lavoratori irregolari impiegati nei lavori oggetto del contratto.
Tali informazioni devono essere estratte dal verbale unico di accertamento e notificazione redatto nei confronti dell’obbligato principale. Per ragioni di riservatezza, nella comunicazione destinata al responsabile solidale non devono essere riportate le irregolarità di esclusiva responsabilità dell’obbligato principale.
La circolare prevede che:
- per l’obbligato principale sia redatto un verbale unico;
- per ogni obbligato solidale sia predisposta una specifica comunicazione;
- nella comunicazione sia precisato il regime normativo applicato.
La notifica della comunicazione di responsabilità solidale deve avvenire solo dopo la notifica del verbale all’obbligato principale. Le comunicazioni notificate devono essere consegnate alla Sede INAIL insieme al verbale di accertamento, così da consentire la richiesta contemporanea dei premi e degli eventuali accessori sia al principale sia ai responsabili solidali.
Indicazioni operative per il personale amministrativo e riscossione
In attesa delle implementazioni in GRA Web, le Sedi devono continuare a richiedere all’obbligato solidale le somme dovute con provvedimento manuale, predisposto fuori procedura GRA. Tale atto deve contenere:
- il richiamo alla comunicazione di responsabilità solidale già notificata;
- gli elementi necessari a identificare i premi assicurativi oggetto della richiesta;
- il numero di riferimento da indicare nel modello F24.
Per il versamento tramite F24, la circolare richiama la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 34/E dell’11 aprile 2012 e indica che, nella sezione "Contribuente", l’obbligato in solido deve valorizzare il campo "codice identificativo" con il codice "50", unitamente al codice fiscale da riportare nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare".
La richiesta di pagamento al responsabile solidale deve essere trasmessa contestualmente a quella all’obbligato principale. La circolare precisa che il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore, previsto dall’art. 29, comma 2, opera nella fase dell’eventuale contenzioso giurisdizionale, non impedendo quindi l’invio contestuale delle richieste.
In sede di richiesta, il personale amministrativo deve inoltre tener conto del regime temporale applicabile:
- per la responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 29, comma 2, il vincolo si applica entro due anni dalla cessazione del subappalto;
- per l’art. 35, comma 28, del d.l. n. 223/2006, la solidarietà segue il termine prescrizionale quinquennale dei premi assicurativi.
Rilievo ai fini DURC
La circolare conclude richiamando il principio secondo cui la presenza di una posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisce il rilascio del DURC a chi sia con esso solidalmente responsabile. Si tratta di un chiarimento rilevante per la gestione amministrativa delle posizioni contributive nella filiera degli appalti.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare richiama la nozione civilistica di solidarietà e di appalto, nonché le principali disposizioni speciali che disciplinano la responsabilità solidale nella filiera degli appalti. L’obiettivo è fornire indicazioni operative per l’accertamento ispettivo e per le successive attività di richiesta e recupero dei premi assicurativi, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla Riforma del lavoro e dal Decreto sviluppo 2012.
Ambito della responsabilità solidale nei premi INAIL
Per i premi assicurativi INAIL, il committente risponde in solido con appaltatore e subappaltatori, e l’appaltatore risponde con il subappaltatore. La responsabilità riguarda l’intero importo del premio dovuto, mentre le sanzioni civili sono escluse dalla solidarietà a partire dal 10 febbraio 2012.
Soggetti obbligati ed esclusioni
Sono coinvolti nella solidarietà committente, appaltatore e subappaltatore secondo le rispettive catene contrattuali. Restano esclusi dal campo di applicazione i committenti persone fisiche che non esercitano attività di impresa o professionale e i committenti pubblici.
Soggetti tutelati dalla disciplina
La tutela opera a favore di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto, non solo dei subordinati ma anche di quelli con altre forme contrattuali, inclusi i collaboratori a progetto, nonché dei lavoratori in nero, purché impiegati direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto.
Limiti temporali e decorrenza
Il vincolo di solidarietà cessa dopo due anni dalla cessazione dell’appalto o, nel subappalto, dalla cessazione del singolo subappalto. Per l’appaltatore, nella disciplina applicabile fino al 28 aprile 2012, non opera il termine biennale di decadenza ma il termine di prescrizione quinquennale dei premi assicurativi.
Oggetto della solidarietà e sanzioni civili
La solidarietà non comprende le sanzioni civili, ma continua a coprire gli interessi moratori dovuti sul debito assicurativo una volta raggiunto il limite massimo della sanzione civile. La nuova esclusione delle sanzioni civili per l’obbligato in solido decorre per gli obblighi contributivi con scadenza successiva al 10 febbraio 2012.
Istruzioni operative per il personale ispettivo
In caso di accertata solidarietà, il personale ispettivo deve redigere una comunicazione di responsabilità solidale con indicazione della norma applicabile, dei dati dei soggetti coinvolti, dell’oggetto dell’appalto, delle date di inizio e fine, dei lavoratori impiegati e delle retribuzioni imponibili evase. Deve essere formato un verbale per l’obbligato principale e una comunicazione per ciascun responsabile solidale, senza inserire nella comunicazione al solidale le irregolarità di esclusiva responsabilità del principale.
Istruzioni operative per il personale amministrativo
Le Sedi, in attesa degli adeguamenti di GRA Web, devono emettere un provvedimento manuale nei confronti dell’obbligato solidale, con richiamo alla comunicazione ispettiva e con tutti gli elementi utili a identificare i premi richiesti e il numero di riferimento da usare nel modello F24. La richiesta al solidale va trasmessa contestualmente a quella al principale, tenendo conto del diverso regime temporale applicabile.
Modalità di versamento e DURC
Per il pagamento tramite F24, la circolare richiama il codice identificativo "50" da indicare nella sezione "Contribuente" insieme al codice fiscale del coobbligato. Viene inoltre precisato che la posizione debitoria di un soggetto non impedisce il rilascio del DURC al coobbligato solidale.
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