Messaggio numero 522 del 10-01-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le prime istruzioni operative INPS sulle nuove misure di salvaguardia pensionistica introdotte dalle leggi di conversione dei D.L. 102/2013 e 101/2013. Definisce categorie ammesse, requisiti, termini di domanda, modalità di esame da parte delle DTL/Commissioni e regole di monitoraggio per lavoratori cessati, in congedo o esonerati dal servizio.
Istruzioni operative sulla salvaguardia pensionistica per nuove categorie di lavoratori (L. 124/2013 e L. 125/2013)
Salvaguardia pensionistica: nuove categorie introdotte dalle leggi di conversione del D.L. 102/2013 e del D.L. 101/2013
Il documento fornisce le prime istruzioni operative in materia di ulteriori misure di salvaguardia pensionistica, conseguenti alla conversione in legge dei decreti-legge 31 agosto 2013, n. 102 e n. 101. L’obiettivo è estendere l’applicazione delle regole pensionistiche previgenti al 6 dicembre 2011 a nuove categorie di lavoratori, pur in presenza di maturazione dei requisiti successiva al 31 dicembre 2011, entro specifici limiti numerici e finanziari.
Quadro normativo di riferimento
Le misure sono ricondotte a:
- legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013;
- legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, pubblicata sulla G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013;
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in particolare l’art. 24, comma 14.
Sono richiamati inoltre:
- circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 44 del 12 novembre 2013;
- nota ministeriale prot. n. 29/0004827/P del 15 novembre 2013;
- precedenti messaggi INPS e decreti interministeriali del 1° giugno 2012, 22 aprile 2013 e 1° giugno 2013 richiamati nel testo.
Tipologie di lavoratori interessati
Il documento distingue tre principali fattispecie.
1. Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
La salvaguardia riguarda:
- 6.500 lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto unilateralmente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;
- soggetti che, dopo la cessazione, abbiano svolto solo attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- soggetti che abbiano percepito per tale attività un reddito annuo lordo non superiore a euro 7.500.
2. Lavoratori in congedo o fruitori di permessi per assistenza
La salvaguardia riguarda:
- 2.500 lavoratori che nel corso del 2011 risultavano in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001;
- oppure che hanno fruito di permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.
3. Lavoratori esonerati dal servizio
L’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. n. 101/2013, come convertito dalla legge n. 125/2013, estende la salvaguardia ai lavoratori esonerati dal servizio ai sensi dell’art. 72, comma 1, del D.L. n. 112/2008, includendo:
- dipendenti di regioni, ASL ed enti strumentali in esonero ai sensi di leggi regionali di recepimento;
- lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 avevano in corso l’istituto dell’esonero;
- lavoratori per i quali il provvedimento di concessione è stato emanato dopo il 4 dicembre 2011, purché la domanda fosse stata presentata prima di tale data.
Requisiti di accesso e decorrenza dei trattamenti
Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale
Per l’accesso è richiesto che:
- la cessazione sia avvenuta tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;
- il reddito annuo lordo complessivo successivo alla cessazione, riferito ad attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superi euro 7.500;
- i requisiti anagrafici e contributivi, secondo la disciplina previgente al D.L. n. 201/2011, determinino una decorrenza della pensione entro il 36° mese successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, cioè entro il 6 gennaio 2015.
La nota ministeriale richiamata precisa inoltre che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al 31 agosto 2013, data di entrata in vigore del D.L. n. 102/2013.
Lavoratori in congedo o fruitori di permessi
Per questa categoria è richiesto che:
- nel corso dell’anno 2011 il lavoratore fosse in congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 o avesse fruito di permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992;
- i requisiti anagrafici e contributivi si perfezionino entro il 6 gennaio 2015;
- il trattamento pensionistico non abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
Lavoratori esonerati dal servizio
L’interpretazione autentica introdotta dall’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, amplia la platea dei beneficiari della c.d. “salvaguardia 65.000” e chiarisce che la salvaguardia opera anche per chi rientra nell’istituto dell’esonero nei casi sopra indicati, secondo le regole della categoria di riferimento ex art. 24, comma 14, lett. e), D.L. n. 201/2011.
Limiti finanziari e contingenti numerici
Il documento indica i seguenti limiti:
- per i lavoratori cessati per risoluzione unilaterale: 151 milioni di euro per il 2014, 164 milioni per il 2015, 124 milioni per il 2016, 85 milioni per il 2017, 47 milioni per il 2018 e 12 milioni per il 2019;
- per i lavoratori in congedo o fruitori di permessi: 23 milioni di euro per il 2014, 17 milioni per il 2015, 9 milioni per il 2016, 6 milioni per il 2017 e 2 milioni per il 2018.
I contingenti numerici esplicitamente indicati sono:
- 6.500 per i cessati per risoluzione unilaterale;
- 2.500 per i lavoratori in congedo o fruitori di permessi.
Per gli esonerati dal servizio, il testo precisa che non è fissato un contingente numerico autonomo e che occorre riferirsi al contingente previsto per la categoria di cui all’art. 24, comma 14, lett. e), del D.L. n. 201/2011.
Modalità di presentazione delle istanze
Per tutte le categorie interessate, le domande devono essere presentate:
- presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore;
- alle Commissioni istituite presso le DTL per l’esame delle istanze.
La documentazione da allegare comprende:
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.;
- per i cessati per risoluzione unilaterale, dichiarazione relativa alla mancata rioccupazione o all’eventuale attività svolta nel rispetto dei limiti previsti, nonché copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
- per i lavoratori in congedo o fruitori di permessi, dichiarazione relativa al provvedimento di congedo o al provvedimento di concessione dei permessi;
- per gli esonerati dal servizio, dichiarazione relativa al provvedimento di esonero.
Termini di presentazione delle istanze
I termini sono:
- 26 febbraio 2014 per i lavoratori cessati per risoluzione unilaterale e per i lavoratori in congedo o fruitori di permessi;
- 27 febbraio 2014 per i lavoratori esonerati dal servizio.
In entrambi i casi il termine è calcolato come 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione pertinente.
Criteri ordinatori e monitoraggio INPS
Per i lavoratori cessati per risoluzione unilaterale, il monitoraggio delle domande è effettuato dall’INPS sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Se il limite numerico collegato ai vincoli finanziari risulta raggiunto, l’INPS non esamina ulteriori domande di pensionamento finalizzate al beneficio.
Per i lavoratori in congedo o fruitori di permessi, il monitoraggio è effettuato sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il primo trattamento pensionistico utile, ossia pensione di vecchiaia o anzianità. Anche in questo caso, al raggiungimento del limite numerico collegato alle risorse finanziarie, le ulteriori domande non vengono esaminate.
Per gli esonerati dal servizio, il testo richiama la necessità di verificare il diritto all’accesso in coerenza con il contingente previsto per la categoria di riferimento, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 24, comma 14, lett. e).
Esame delle istanze e ruolo delle Commissioni presso le DTL
Le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro:
- esaminano le istanze di accesso alla salvaguardia;
- sono composte da due funzionari della DTL, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un funzionario INPS designato dal Direttore provinciale della sede di appartenenza;
- possono richiedere al funzionario INPS informazioni dagli archivi dell’Istituto, con particolare riferimento ai periodi di congedo e ai giorni di permesso.
Le decisioni di accoglimento:
- devono essere comunicate tempestivamente all’INPS;
- possono essere trasmesse anche telematicamente e preferibilmente via PEC;
- per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici devono essere inviate all’indirizzo salvaguardia-gestdippubb@inpdap.gov.it.
Avverso i provvedimenti delle Commissioni è possibile richiedere riesame entro 30 giorni dal ricevimento, presso la medesima Direzione territoriale del lavoro.
Trattazione delle domande di pensione già presentate
Per le domande di pensione già presentate, o che vengano presentate prima della conclusione delle attività di monitoraggio, le sedi INPS:
- non devono adottare provvedimenti di reiezione;
- devono mantenere le domande in apposita evidenza;
- procedono alla liquidazione solo se il soggetto risulta beneficiario della salvaguardia e sussistono tutti i requisiti di legge.
Rapporti tra strutture INPS, DTL e gestione del monitoraggio
Ai fini del monitoraggio, i funzionari INPS componenti delle Commissioni trasmettono tempestivamente ai referenti regionali i dati identificativi dei soggetti le cui domande sono state accolte, inclusi:
- nome e cognome;
- codice fiscale;
- data di cessazione del rapporto di lavoro;
- data di inizio dell’esonero dal servizio.
I referenti regionali formano un elenco regionale e lo inviano alla Direzione Centrale Pensioni. Le Commissioni devono inoltre comunicare all’INPS sia le decisioni di accoglimento sia quelle di non accoglimento, anche secondo le procedure già richiamate nei precedenti decreti e messaggi.
Sportello Amico e assistenza agli utenti
Le disposizioni sui Punti di Consulenza “Sportello Amico” già attivate per le precedenti salvaguardie restano confermate, per la gestione privata, anche per le nuove tipologie di lavoratori interessati.
Per la gestione pubblica, gli utenti possono contattare:
- numero verde 803164 da rete fissa;
- numero 06/164164 da cellulare, a pagamento secondo il proprio piano tariffario.
L’operatore del CCM, sulla base degli elementi disponibili, può:
- fissare un appuntamento presso lo Sportello Amico per le sedi già integrate;
- invitare l’utente a recarsi presso la competente sede territoriale della gestione pubblica.
Caselle di posta elettronica per quesiti
I quesiti normativi o tecnici devono essere inoltrati esclusivamente tramite le strutture regionali alle seguenti caselle:
- salvaguardia65@inps.it;
- dctrattpensuff1@inpdap.gov.it per la Gestione dipendenti pubblici;
- dpp@enpals.it per la Gestione Lavoratori Spettacolo e Sport.
Per la casella salvaguardia65@inps.it deve essere indicato nell’oggetto:
- “Legge n. 124 del 2013”, con la categoria “lavoratori cessati” oppure “lavoratori in congedo o fruitori di permessi”;
- “Legge n. 125 del 2013, lavoratori esonerati dal servizio”.
Il documento precisa che sarà dato riscontro solo ai quesiti trasmessi nel rispetto di tali indicazioni.
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