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Messaggio

Messaggio numero 368 del 09-01-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina la ripartizione di 70 milioni di euro destinati alle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e fornisce le istruzioni operative per l’erogazione di integrazioni salariali e di un’indennità una tantum a favore di lavoratori dipendenti, autonomi e titolari di impresa individuale. Stabilisce quote regionali, limiti di spesa, modalità di trasmissione delle domande all’INPS e criteri di gestione delle risorse, con priorità ai periodi di competenza 2012.

Ripartizione risorse per integrazioni salariali e indennità post sisma Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

D.I. n. 75719 del 17 settembre 2013: ripartizione risorse e istruzioni operative post sisma

Il documento, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato in G.U. il 16 dicembre 2013, definisce la ripartizione delle risorse finanziarie previste dall’art. 15 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122. Le risorse sono destinate alle regioni interessate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e finanziano sia trattamenti di integrazione salariale sia un’indennità una tantum per lavoratori autonomi e titolari di impresa individuale.

Ripartizione delle risorse finanziarie

Le risorse complessive ammontano a 70 milioni di euro e sono ripartite tra le regioni interessate secondo le seguenti percentuali:

  • Emilia Romagna: 92,2%
  • Lombardia: 6,8%
  • Veneto: 1%

La somma è suddivisa in:

  • 50 milioni di euro per le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 del decreto, in favore dei lavoratori dipendenti;
  • 20 milioni di euro per l’indennità una tantum di cui all’art. 4, in favore di lavoratori autonomi e titolari di impresa individuale.

Sulla base di tali percentuali, la ripartizione indicata è la seguente:

  • Emilia Romagna: € 46.100.000 per gli artt. 2 e 3; € 18.440.000 per l’art. 4
  • Lombardia: € 3.400.000 per gli artt. 2 e 3; € 1.360.000 per l’art. 4
  • Veneto: € 500.000 per gli artt. 2 e 3; € 200.000 per l’art. 4

Le risorse restano nella disponibilità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la successiva attribuzione all’INPS, a copertura dei trattamenti autorizzati dalle regioni. La ripartizione potrà subire variazioni con atto aggiuntivo, in relazione alle attività di autorizzazione regionali e per garantire parità di trattamento ai lavoratori coinvolti.

Lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione in deroga

Per consentire la gestione delle prestazioni, le regioni interessate devono comunicare preventivamente all’INPS le delibere autorizzative relative ai lavoratori dipendenti da imprese che fruiscono della cassa integrazione in deroga.

Le domande devono essere presentate utilizzando il numero di decreto 33333 per i periodi di competenza 2013. Le eventuali domande relative a periodi di competenza 2014 dovranno invece essere inviate secondo le modalità che saranno previste per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014.

Le sedi INPS erogano la prestazione con le stesse modalità già seguite per la CIG in deroga. La Direzione Generale, ricevute le indicazioni sulle delibere interessate all’evento sisma agli indirizzi di posta certificata indicati nel testo, provvede a imputare le spese al D.I. n. 75719, separandole dalle spese rendicontate nelle schede settimanali sugli ammortizzatori sociali in deroga.

Le risorse di 50 milioni di euro destinate agli artt. 2 e 3 sono ripartite tra le tre regioni secondo le percentuali dell’art. 1 e devono essere utilizzate prioritariamente per i pagamenti riferiti ai periodi di competenza 2012, comprese le indennità di cui all’art. 3. È inoltre precisato che i pagamenti eccedenti il limite assegnato a ciascuna regione sono imputati alle risorse regionali destinate agli ammortizzatori in deroga.

Ulteriori lavoratori dipendenti beneficiari

L’art. 3 individua ulteriori categorie di lavoratori dipendenti che possono accedere a una diversa indennità, di importo pari all’integrazione salariale con relativa contribuzione figurativa. Anche tale indennità rientra nel limite complessivo di 50 milioni di euro.

Per le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

  • le regioni verificano i requisiti soggettivi dei potenziali beneficiari;
  • trasmettono le domande all’INPS con il flusso B, facendo riferimento al decreto n. 75719;
  • devono essere indicate le ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • le aziende trasmettono successivamente i modelli SR41 per la liquidazione dei pagamenti.

Per il punto c):

  • le regioni inviano preventivamente un elenco dei potenziali destinatari;
  • l’INPS completa l’elenco con il numero di giornate lavorate nel 2011 e nel 2012;
  • la prestazione può essere concessa per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno precedente, meno quelle lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di 90 giornate;
  • l’elenco è integrato anche con le giornate pagate a titolo di disoccupazione agricola.

Anche in questo caso si utilizza la procedura della CIG in deroga tramite flusso B, con trasmissione delle domande dalla Regione all’INPS e successiva presentazione dei modelli SR41 da parte delle aziende. È specificato che, per questa fattispecie, l’Istituto non deve effettuare controlli sui requisiti soggettivi dei beneficiari.

Prestazioni in favore di lavoratori autonomi e titolari di impresa individuale

L’art. 4 prevede un’indennità una tantum per lavoratori autonomi e titolari di impresa individuale, finanziata entro il limite di 20 milioni di euro complessivi.

Le regioni, dopo il completamento della pubblicazione del bando per l’attribuzione della prestazione, devono trasmettere alla Direzione Generale dell’INPS un elenco dei beneficiari ai seguenti indirizzi:

L’elenco deve riportare:

  • nome e cognome;
  • data di nascita;
  • codice fiscale;
  • residenza, per il riparto tra le sedi territorialmente competenti;
  • IBAN.

La Direzione Generale dell’Istituto verifica la capienza finanziaria e, se necessario, procede alla ripartizione e al riproporzionamento della prestazione secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto. Successivamente comunica alle sedi territorialmente competenti l’elenco dei beneficiari e le istruzioni operative per la liquidazione.

Aspetti gestionali e di coordinamento

Il decreto affida un ruolo centrale alle regioni per la verifica dei requisiti, la trasmissione delle domande e la formazione degli elenchi dei beneficiari, mentre l’INPS gestisce l’erogazione e la liquidazione delle prestazioni. Il sistema è costruito per distinguere le spese riconducibili al sisma da quelle ordinarie degli ammortizzatori in deroga, con imputazione specifica al D.I. n. 75719 e con possibili rettifiche della ripartizione in funzione dell’andamento delle autorizzazioni regionali.

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