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Messaggio

Messaggio numero 821 del 15-01-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce quando i liberi professionisti iscritti a Casse previdenziali autonome ma non tenuti al contributo soggettivo devono versare alla Gestione separata e quale sanzione si applica in caso di omissione. Per i casi rientranti nella norma di interpretazione autentica del 2011, consente la riduzione delle sanzioni civili per i periodi anteriori al 6 luglio 2011, a precise condizioni e con istanza telematica.

Chiarimenti sul regime sanzionatorio per professionisti iscritti alla Gestione separata

Chiarimenti su contribuzione e sanzioni per professionisti iscritti alla Gestione separata

Il documento interviene sui controlli e sugli accertamenti rivolti ai liberi professionisti che, pur appartenendo a una Cassa previdenziale obbligatoria, non hanno versato il contributo soggettivo dovuto alla Cassa stessa e sono stati iscritti alla Gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 18 agosto 1995. Vengono chiariti il regime sanzionatorio applicabile, le condizioni per la riduzione delle sanzioni civili e le modalità operative per ottenerla.

Ambito dell’obbligo contributivo

Il testo precisa che, per i professionisti iscritti ad albi e appartenenti a Casse previdenziali autonome, l’obbligo verso la Gestione separata sorge quando non sussiste l’obbligo di versare il contributo soggettivo alla Cassa di appartenenza. In base al D.M. 281/96, art. 6, la contribuzione alla Gestione separata è esclusa solo se il reddito è già assoggettato ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria.

Adempimenti del professionista

Il professionista deve:

  • iscriversi alla Gestione separata se non è tenuto al pagamento della contribuzione soggettiva oppure se ha scelto di non iscriversi alla propria Cassa;
  • compilare e trasmettere il quadro RR, sezione 2, del modello Unico PF.

Nel quadro RR sezione 2 deve essere determinata:

  • la base imponibile previdenziale, data dalla somma algebrica del reddito del quadro RE e, se presente, della quota di partecipazione in studi associati del quadro RH, al netto di eventuali redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50, lettera c-bis, del TUIR, fino al limite del reddito massimo previsto per l’anno d’imposta;
  • il contributo a debito;
  • gli eventuali acconti versati;
  • l’eventuale eccedenza da portare in compensazione con il modello di versamento unificato, anche a saldo zero.

Rapporti con la dichiarazione fiscale e controlli dell’Istituto

Se è presentata la denuncia ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate provvede, oltre ai propri adempimenti, anche alla liquidazione e riscossione dei contributi previdenziali e assicurativi ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73. Se manca il quadro RR sezione 2, la dichiarazione resta comunque corretta ai fini fiscali.

In tale ipotesi, l’Istituto verifica i dati reddituali trasmessi dagli uffici finanziari, in applicazione dell’art. 83, comma 1, del D.L. 112/2008, per accertare eventuali omissioni contributive.

Regime sanzionatorio ordinario

Quando il professionista, titolare del reddito fiscale, omette volontariamente l’iscrizione e/o la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale, si applica l’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000. Il documento richiama la giurisprudenza della Cassazione, tra cui SS.UU. n. 4808/05 e Sezione Lavoro n. 28966/11, che considera sufficiente anche la mancata osservanza di uno solo degli obblighi di denuncia per integrare l’evasione contributiva. La presentazione della sola denuncia fiscale non esclude tale qualificazione.

In base a tale impostazione, l’Istituto, con l’operazione Poseidone, ha quantificato e notificato ai professionisti la contribuzione omessa e le sanzioni civili secondo il regime dell’evasione.

Incertezze interpretative e norma di interpretazione autentica

Il testo segnala che sono emerse difficoltà applicative tra i regolamenti delle Casse previdenziali autonome dei soggetti di cui ai d.lgs. n. 509/94 e n. 103/96 e la disciplina generale della legge n. 335/1995 e del D.M. 281/1996. L’Istituto aveva già dato istruzioni con la circolare n. 112 del 1996, punto 2.1, quarto capoverso, confermando l’assoggettamento alla Gestione separata dei redditi prodotti da liberi professionisti obbligati all’iscrizione ad albo e non tenuti, per regolamento, al contributo soggettivo presso la Cassa.

Tale orientamento è stato poi confermato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12, quale norma di interpretazione autentica, adottata per dirimere i contrasti giurisprudenziali di merito richiamati dal documento, tra cui le sentenze del Tribunale di Aosta n. 32/2011 e del Tribunale di Roma n. 3326/2011.

La norma chiarisce che sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata i soggetti che:

  • esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività professionali il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad albi;
  • non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza.

La circolare n. 99/2011 dell’Istituto ha illustrato tale disciplina con esempi, tra cui quello di un architetto o ingegnere già iscritto a una forma di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro subordinato, ma che produca anche reddito professionale di arte e professione ex art. 53, comma 1, del TUIR, non assoggettato ad altra contribuzione obbligatoria.

Riduzione delle sanzioni civili per i periodi antecedenti il 6 luglio 2011

Per i soli professionisti rientranti nella fattispecie dell’art. 18, comma 12, della legge n. 111/2011, e in considerazione delle incertezze interpretative esistenti prima dell’intervento legislativo, il documento prevede la possibilità di applicare, per gli accertamenti già inviati e per le richieste di regolarizzazione presentate, quanto disposto dall’art. 116, comma 15, lettera a), prima parte, della legge n. 388/2000, limitatamente ai periodi accertati antecedenti il 6 luglio 2011.

La riduzione è subordinata a tutte le seguenti condizioni:

  • presentazione di una specifica istanza motivata per ottenere la riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali;
  • impegno del soggetto a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione oppure mediante l’avvio di una formale rateazione;
  • assenza, in capo al richiedente, di altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie oggetto dell’accertamento.

Modalità di presentazione dell’istanza

L’istanza di riduzione delle sanzioni deve essere presentata con le modalità attualmente previste, cioè in via telematica, dal contribuente oppure dal suo intermediario. L’istanza deve comportare il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo.

Indicazioni operative per le sedi

Le sedi competenti devono esaminare le istanze alla luce dei criteri richiamati nel documento, applicando la riduzione solo nei casi e alle condizioni espressamente indicati.

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