Cassazione Civile, Ordinanza n. 17694/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile; la società utilizzatrice era rimasta inadempiente nel pagamento dei canoni e la concedente aveva dichiarato la risoluzione del leasing, chiedendo la riconsegna dell'immobile occupato da una persona fisica che lo utilizzava anche per attività professionale. Quest'ultima si era difesa negando di essere amministratore di fatto della società e sostenendo l'esistenza di un contratto di locazione/sublocazione commerciale stipulato con la società utilizzatrice. I giudici di merito avevano ritenuto che tale rapporto derivato non fosse opponibile alla concedente, perché stipulato in violazione del divieto di locazione o sublocazione contenuto nel contratto di leasing, e che la risoluzione del leasing fosse stata validamente comunicata alla società utilizzatrice, con conseguente venir meno del titolo di godimento. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1594 e 1595 c.c., sostenendo che la sublocazione sarebbe stata consentita in via implicita e che la risoluzione del leasing non si sarebbe validamente prodotta; 2) violazione degli artt. 1334, 1335 e 1456 c.c., contestando l'efficacia della comunicazione di risoluzione perché ricevuta da un soggetto diverso dal legale rappresentante della società; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando ultrapetizione per avere il giudice ordinato la restituzione dell'immobile. La Corte ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto già decisi in modo conforme nei gradi di merito, in particolare sulla valida comunicazione della risoluzione e sulla conseguente inopponibilità del titolo derivato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la decisione impugnata si fondava su una doppia conforme in fatto circa la validità della comunicazione recettizia di risoluzione del leasing, pervenuta all'indirizzo della società utilizzatrice e ricevuta da soggetto dichiaratosi abilitato, e circa la conseguente cessazione del titolo di godimento. Ha inoltre affermato che la sorte della sublocazione dipende da quella del rapporto principale ai sensi dell'art. 1595 c.c. e che le doglianze del ricorrente si traducevano in una mera contrapposizione alla valutazione dei giudici di merito, quindi in un "non motivo" ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la legittimità della sublocazione, ma la Corte ha ritenuto decisivo l'art. 1595 c.c. e il collegamento della sublocazione al rapporto principale; il motivo è stato comunque ritenuto inammissibile perché diretto a contestare accertamenti di fatto
la Corte ribadisce che la subconduzione dà luogo a un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale; se viene meno la locazione principale, il subconduttore perde il titolo per il godimento
richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia della comunicazione di risoluzione; la Corte ha ritenuto che l'atto recettizio è efficace quando giunge all'indirizzo del destinatario
la Corte ha applicato il principio di conoscenza presunta degli atti recettizi, valorizzando la ricezione della comunicazione presso la sede legale della società destinataria
richiamato in relazione alla clausola risolutiva espressa, ma la Corte non ha ritenuto fondato il motivo che contestava la comunicazione di avvalimento della clausola
invocato per lamentare ultrapetizione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione di merito
richiamato per qualificare come inammissibile il ricorso, perché le doglianze non contenevano una reale critica giuridica alla sentenza ma una mera contrapposizione di tesi
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata e in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La sublocazione ha natura derivata rispetto al rapporto principale: quando il contratto principale viene meno, viene meno anche il titolo del subconduttore a mantenere il godimento del bene, salvo diverse situazioni non emerse nel caso concreto.
- L'atto con cui il concedente o il locatore comunica la risoluzione è un atto recettizio ed è efficace quando perviene all'indirizzo del destinatario, non essendo necessario provare la conoscenza effettiva da parte del legale rappresentante se la comunicazione è stata recapitata presso la sede del soggetto destinatario.
- In cassazione non è ammissibile mascherare un dissenso sulla ricostruzione dei fatti sotto forma di violazione di legge: quando i motivi si limitano a riproporre tesi già disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi, il ricorso è inammissibile come 'non motivo'.
- La censura di ultrapetizione richiede di confrontarsi puntualmente con il contenuto della domanda e con la decisione resa; se la pronuncia di rilascio discende logicamente dall'accertamento dell'assenza di un valido titolo di detenzione, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
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