Accordo 35201 del 01/12/2025
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 3 alla Serie 04 di Emendamenti al Regolamento 117 "Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa nota della Direzione generale per la Motorizzazione comunica alle amministrazioni territoriali e agli operatori interessati che dal 11 gennaio 2026 entrerà in vigore il supplemento 3 alla serie 04 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 117. Il provvedimento riguarda le disposizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici in relazione al rumore di rotolamento e all’aderenza sul bagnato. Viene precisato che, trattandosi di un supplemento, non si aggiorna l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. La nota aggiorna inoltre l’elenco dei Paesi aderenti al Regolamento n. 117.
Comunicazione sull’entrata in vigore del supplemento 3 alla serie 04 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 117 sugli pneumatici
Regolamento UNECE n. 117 - supplemento 3 alla serie 04 di emendamenti
La Direzione generale per la Motorizzazione del MIT comunica l’imminente entrata in vigore, dal 11 gennaio 2026, del supplemento 3 alla serie 04 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 117, inserito nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle omologazioni internazionali dei veicoli e delle loro parti. La nota è rivolta agli uffici territoriali della Motorizzazione, alle Regioni e Province autonome, nonché a operatori e associazioni di settore.
Oggetto tecnico e finalità
Il Regolamento n. 117 disciplina le disposizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici con riferimento a due profili tecnici principali:
- emissioni sonore prodotte dal rotolamento;
- aderenza sul bagnato.
La comunicazione richiama il testo dell’emendamento ECE/TRANS/WP29/2025/76, reso disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, e segnala che il supplemento fa parte dell’aggiornamento regolamentare internazionale in materia di omologazione.
Effetti dell’entrata in vigore sul regime di omologazione
Viene specificato che il supplemento, in quanto tale, non determina l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti all’interno del numero di omologazione. Per gli operatori del settore ciò significa che l’introduzione del nuovo supplemento non modifica, da sola, la struttura del numero di omologazione già attribuito, pur incidendo sul quadro tecnico di riferimento applicabile.
Aggiornamento dei Paesi aderenti al Regolamento n. 117
La nota riporta, a fini informativi, l’elenco aggiornato dei Paesi che adottano il Regolamento n. 117. Tra questi figurano, oltre all’Italia, diversi Stati europei ed extraeuropei, nonché l’Unione Europea. L’elenco ha rilevanza pratica per i soggetti che operano in ambito di omologazione e commercializzazione internazionale di pneumatici e componenti per veicoli.
Destinatari istituzionali e operatori interessati
Il documento è trasmesso a:
- Direzioni Generali Territoriali;
- uffici e articolazioni della Direzione generale per la Motorizzazione;
- Regioni e Province autonome interessate;
- Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino;
- associazioni di categoria del comparto automotive, gomma, gas e autotrasporto.
La diffusione ampia conferma la rilevanza del provvedimento per i profili di omologazione, conformità tecnica e applicazione uniforme delle regole UNECE nel mercato dei veicoli e dei relativi accessori.
Punti principali
Oggetto tecnico della comunicazione
La comunicazione riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, con specifico riferimento al Regolamento UNECE n. 117 e al supplemento 3 alla serie 04 di emendamenti.
Entrata in vigore e contenuto dell’emendamento
È indicato che il supplemento 3 entrerà in vigore l’11 gennaio 2026. L’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2025/76 e riguarda le disposizioni uniformi relative all’omologazione degli pneumatici per le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e per l’aderenza sul bagnato.
Effetti sul numero di omologazione
La nota richiama il paragrafo 72 del documento ECE/TRANS/WP29/1186 e precisa che, essendo un supplemento, non comporta l’aggiornamento della indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Destinatari e diffusione
La comunicazione è inviata alle Direzioni Generali Territoriali, alle strutture della Motorizzazione, alle Regioni e Province autonome competenti, nonché a diverse associazioni di categoria del settore automotive, autotrasporto e componentistica, oltre che all’Ufficio Registro Automezzi di San Marino e ad altri uffici ministeriali.
Paesi aderenti al Regolamento n. 117
La nota aggiorna l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 117, includendo, tra gli altri, Italia, Unione Europea, Giappone, Regno Unito, Svizzera, Turchia, Serbia, Ucraina, San Marino, Tunisia e altri Stati elencati nel testo.
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