Sentenza del 04/09/2017 n. 7244 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
INTITOLAZIONE NON PRESENTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva annullato un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2005, con il quale erano state recuperate una maggiore IVA di 12.108 euro e sanzioni per 15.135 euro, in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di 60.542 euro. Il contribuente aveva eccepito la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, contestando l'applicabilità del raddoppio dei termini previsto per le violazioni tributarie con obbligo di denuncia penale e lamentando di non aver ricevuto prova della denuncia. L'Agenzia sosteneva invece che il raddoppio operasse già in presenza dell'obbligo di denuncia, anche senza una denuncia effettivamente prodotta o un accertamento penale definitivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'esito favorevole al contribuente. Ha rilevato che l'Ufficio non aveva prodotto la denuncia penale né fornito elementi idonei a dimostrare la comunicazione della notitia criminis e i presupposti di fatto e di diritto dell'obbligo di denuncia. Di conseguenza, il raddoppio dei termini non è stato ritenuto applicabile e l'accertamento è stato considerato tardivo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. 600/1973
Termini per l'accertamento
La norma disciplina i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria deve notificare gli avvisi di accertamento. Nel caso esaminato, il giudice ha escluso l'estensione del termine in assenza di prova dei presupposti per il raddoppio.
Art. 37, comma 24, del decreto-legge 223/2006
Raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni tributarie penalmente rilevanti
Il raddoppio dei termini richiede che la violazione fiscale comporti l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dalla normativa penale tributaria. La Commissione ha ritenuto che l'Ufficio dovesse dimostrare concretamente la sussistenza dei relativi presupposti.
Art. 331 del codice di procedura penale
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali
La disposizione è richiamata per individuare l'obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio. Secondo la decisione, l'Amministrazione doveva esplicitare e provare gli elementi che rendevano concretamente configurabile tale obbligo.
Legge 74/2000
Reati in materia di imposte sui redditi e IVA
Il raddoppio dei termini può operare, secondo la disciplina richiamata, quando la violazione tributaria è astrattamente riconducibile a uno dei reati previsti dalla legge. La mera affermazione dell'Ufficio non è stata ritenuta sufficiente senza la prova dei presupposti.
Sentenza della Corte Costituzionale richiamata dall'Agenzia
L'Agenzia ha sostenuto che il raddoppio dovrebbe dipendere dalla mera insorgenza dell'obbligo di denuncia, anche senza denuncia effettivamente presentata e senza una condanna penale definitiva. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto necessario che l'Ufficio dimostrasse in giudizio gli elementi concreti fondanti tale obbligo.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 26037 del 16 dicembre 2016
La decisione viene richiamata per escludere la legittimità di una valutazione meramente postuma e strumentale dei presupposti del raddoppio dei termini, volta soltanto a giustificare ex post l'estensione del termine di accertamento.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione intende applicare il raddoppio dei termini di accertamento per una possibile violazione penale tributaria, deve indicare e dimostrare gli elementi concreti che rendevano configurabile l'obbligo di denuncia.
- La semplice affermazione che i fatti potrebbero integrare un reato tributario non è normalmente sufficiente a giustificare il raddoppio dei termini, soprattutto se il contribuente contesta specificamente tale presupposto.
- Il giudice tributario può verificare la sussistenza dei presupposti del raddoppio, per evitare che l'istituto venga utilizzato in modo pretestuoso per recuperare accertamenti ormai decaduti.
- L'assenza in giudizio della denuncia penale non è necessariamente decisiva in ogni situazione, ma l'Ufficio deve comunque fornire una motivazione e una prova adeguate circa la concreta configurabilità dell'obbligo di denuncia.
- In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe contestare sia la scadenza del termine ordinario sia la carenza di prova sui presupposti penali del raddoppio; l'Amministrazione dovrebbe invece documentare tempestivamente gli elementi fattuali e giuridici posti alla base della notitia criminis.
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