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Provvedimento

Provvedimenti n. 651 del 23/10/2025

Provvedimento del 23 ottobre 2025

Garante Privacy651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha annullato in autotutela il precedente provvedimento di avvertimento rivolto a ICF Technology, Inc., gestore del sito CamHub.com, adottato in via d’urgenza il 1° ottobre 2025 e ratificato il 9 ottobre 2025. L’Autorità ha ritenuto che l’avvertimento fosse stato erroneamente emesso nei confronti del soggetto indicato, perché la società titolare del dominio non risultava, allo stato degli atti, effettuare la diffusione illecita di video provenienti da telecamere private. Rimane ferma l’attenzione del Garante verso i servizi online che diffondono contenuti pornografici o sessualmente espliciti e verso eventuali trattamenti illeciti di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari.

ICF Technology, Inc. (CamHub.com): annullamento in autotutela di un avvertimento del Garante relativo a presunto trattamento illecito di video da telecamere private

Annullamento in autotutela dell'avvertimento a ICF Technology, Inc. su CamHub.com

Il Garante per la protezione dei dati personali ha annullato in autotutela il precedente provvedimento n. 573 del 1° ottobre 2025, adottato in via d’urgenza e poi ratificato il 9 ottobre 2025, nei confronti di ICF Technology, Inc., gestore della piattaforma CamHub.com. Il procedimento nasceva da episodi di cronaca concernenti la diffusione non autorizzata di video provenienti da telecamere private.

Origine del procedimento e contenuto del precedente avvertimento

Il provvedimento urgente aveva inteso avvertire formalmente la società, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR, che lo svolgimento dei trattamenti connessi alla piattaforma avrebbe potuto determinare violazioni degli artt. 5, 6, 9, 25 e 32 GDPR. La società aveva chiesto chiarimenti e modifiche, negando ogni addebito.

Verifiche svolte dal Garante

L’Autorità ha preso atto che CamHub.com offriva un servizio informatico interattivo, gratuito e a pagamento, mediante il quale i fornitori potevano caricare contenuti sessualmente espliciti visibili pubblicamente. Ha inoltre considerato che il sito risultava al momento non fruibile e che i fenomeni illeciti oggetto di attenzione potevano riferirsi, in astratto, a molte piattaforme diverse con denominazioni simili ma domini differenti.

Motivo dell’annullamento in autotutela

Il Garante ha ritenuto che il provvedimento del 1° ottobre 2025 fosse stato erroneamente adottato nei confronti della società indicata, poiché essa non risultava effettuare la diffusione illecita dei video provenienti da telecamere private. Ha quindi disposto l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Natura preventiva dell'avvertimento e interessi tutelati

Nel provvedimento viene precisato che l’avvertimento ha funzione preventiva e non punitiva: serve a segnalare una condotta solo potenzialmente idonea a violare la disciplina privacy, non una violazione già accertata. Resta comunque fermo l’interesse del Garante a vigilare sui servizi online che diffondono contenuti pornografici o sessualmente espliciti e a intervenire contro la diffusione non autorizzata di video da telecamere private.

Pubblicazione e impugnazione

Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito internet. Avverso l’atto è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e precedente avvertimento

Il provvedimento del 23 ottobre 2025 interviene dopo il precedente provvedimento n. 573 del 1° ottobre 2025, adottato in via d’urgenza dal Presidente del Garante e ratificato il 9 ottobre 2025. Quel provvedimento era stato emesso a seguito di gravi episodi di cronaca relativi alla diffusione non autorizzata di video provenienti da telecamere private e conteneva un avvertimento alla società ICF Technology, Inc., quale gestore della piattaforma CamHub.

Valutazione dell'Autorità e errore nell'adozione del provvedimento

Il Garante ha preso atto che CamHub.com offre un servizio informatico interattivo, gratuito e a pagamento, che consentirebbe ai soli fornitori di caricare contenuti sessualmente espliciti pubblicamente visibili, ma ha rilevato che il sito risulta allo stato non fruibile. Soprattutto, ha considerato che l’illecito trattamento riconducibile alla diffusione non autorizzata di video da telecamere private può essere riferito, in astratto, a una pluralità di piattaforme online con denominazioni simili ma domini differenti. Alla luce di questi elementi, ha concluso che il provvedimento del 1° ottobre 2025 era stato erroneamente adottato nei confronti di ICF Technology, Inc., in quanto la società non risultava effettuare la contestata diffusione illecita.

Fondamento dell'annullamento in autotutela

L’Autorità ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, disponendo l’annullamento del provvedimento n. 573 del 1° ottobre 2025. Ha inoltre chiarito che l’avvertimento ex art. 58, par. 2, lett. a), GDPR ha natura preventiva e presuppone la possibile, ma non ancora accertata, violazione della normativa privacy; nel caso di specie, tale violazione non risultava accertata.

Interesse residuo alla vigilanza e profili sostanziali richiamati

Pur annullando l’avvertimento, il Garante ha ribadito il proprio interesse a vigilare sulla corretta applicazione della normativa privacy nei servizi online che diffondono contenuti pornografici o sessualmente espliciti, nonché ad assumere iniziative sanzionatorie contro la diffusione non autorizzata di video provenienti da telecamere private. Nel provvedimento sono richiamati, in via generale, gli artt. 5, 6, 9, 25 e 32 GDPR come possibili disposizioni coinvolte in simili trattamenti.

Pubblicazione e rimedi

È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Autorità ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice privacy e dell’art. 37 del Regolamento n. 1/2019. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall’art. 78 GDPR, dagli artt. 152 Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011.

Come è indicizzato

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