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Sentenza

Sentenza del 30/03/2016 n. 6128 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento notificata il 28 febbraio 2006 per INVIM straordinaria 1991. I motivi riguardavano: la presunta tardività e irregolarità della notificazione del ricorso; la carenza di motivazione della cartella e la mancata allegazione degli atti presupposti; l'asserita illegittimità dell'accertamento per una duplicazione del valore degli immobili derivante da frazionamenti e accorpamenti; infine, la decadenza dell'Amministrazione dall'iscrizione a ruolo per il decorso del termine annuale dalla definitività dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la tardività del ricorso e ha ritenuto sanata l'eventuale irregolarità della notificazione mediante la costituzione della parte destinataria. Le censure sulla motivazione della cartella sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, per novità della questione e comunque infondate, poiché la cartella richiamava un precedente giudicato e la contribuente aveva dimostrato di conoscere i presupposti dell'imposizione. Le contestazioni relative alla corretta determinazione dell'imposta riguardavano il merito dell'accertamento, ormai coperto da giudicato, e non potevano essere riesaminate nel giudizio sulla cartella. Anche la censura sulla decadenza è stata dichiarata inammissibile e infondata, poiché la CTR aveva individuato come dies a quo un successivo giudicato relativo alla definitiva liquidazione dell'imposta, non adeguatamente censurato dalla società, e la cartella era stata notificata entro il termine ritenuto applicabile. La società è stata condannata a rimborsare a Equitalia Polis le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Per i giudizi instaurati prima della modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione era annuale e non semestrale.

  • Art. 291 c.p.c.

    La notificazione nulla può essere rinnovata e il vizio può essere sanato secondo le modalità previste dalla norma.

  • Art. 156 c.p.c.

    La costituzione della parte destinataria può sanare la nullità della notificazione quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

  • Art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti, il loro contenuto essenziale e la loro collocazione processuale; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio tributario d'appello e nei gradi successivi non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove non formulate tempestivamente nel ricorso introduttivo.

  • Art. 3 della legge n. 241 del 1990

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma la carenza formale della cartella non comporta automaticamente la nullità quando il contribuente conosce concretamente la pretesa e può difendersi.

  • Art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Riguarda i requisiti e i poteri nel processo tributario; nel caso concreto non ha condotto all'annullamento della cartella, poiché i presupposti della pretesa erano già conosciuti e coperti da giudicato.

  • Art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973

    Prevede un termine per l'iscrizione a ruolo, la cui decorrenza deve essere individuata considerando la definitività della pretesa tributaria rilevante nel caso concreto.

  • Art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973

    È stato richiamato in relazione alla decadenza del concessionario dalla notificazione della cartella; la questione esaminata in precedenza riguardava però la tempestività rispetto al giudicato successivo sulla liquidazione definitiva.

  • Art. 111 della Costituzione

    È stato invocato per il principio di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ma la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante.

  • Principio del giudicato

    Una volta divenuti definitivi l'accertamento e la liquidazione dell'imposta, non è possibile rimettere in discussione nel giudizio contro la cartella questioni di merito già decise.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro una cartella esattoriale non possono essere riesaminate le questioni sostanziali relative all'accertamento quando l'atto presupposto è già stato definito con sentenza passata in giudicato.
  • La carenza di motivazione della cartella non determina necessariamente la nullità se il contribuente conosce i presupposti della pretesa, li ha contestati o l'atto richiama un precedente accertamento e il relativo giudicato.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e indicare con precisione il contenuto e la collocazione degli atti su cui si fondano; altrimenti sono inammissibili.
  • Le eccezioni non sollevate tempestivamente nel ricorso introduttivo non possono essere introdotte per la prima volta in appello o in cassazione.
  • Per valutare la decadenza dalla riscossione occorre individuare correttamente il momento in cui la pretesa è divenuta definitivamente liquidata, che può coincidere con un giudicato successivo rispetto a quello sull'accertamento.
  • La notificazione al destinatario personalmente anziché al suo procuratore può costituire una nullità sanabile, soprattutto quando il destinatario si costituisce e dimostra di aver ricevuto effettiva conoscenza dell'atto.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su una specifica ragione decisiva, tale ratio deve essere contestata puntualmente; una censura diretta contro argomentazioni secondarie o ininfluenti non è sufficiente.

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