Circolare numero 118 del 28-7-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce l’orientamento della Corte di Giustizia UE sulla direttiva 80/987/CEE e modifica le istruzioni INPS sulla liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR. Gli anticipi di retribuzione percepiti negli ultimi tre mesi non vanno sottratti dal massimale, ma dal credito complessivo maturato nel periodo garantito. Vengono inoltre chiariti i crediti ammissibili, le domande da riesaminare e i termini annuali per presentare l’istanza di riesame.
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80: liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 marzo 2004
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80: liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 marzo 2004
La circolare interviene sulle modalità di liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR garantiti dall’INPS ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 marzo 2004. L’Istituto modifica le precedenti istruzioni per adeguarle all’interpretazione della direttiva 80/987/CEE fornita dal giudice europeo.
Quadro interpretativo e superamento della prassi precedente
In precedenza l’INPS, nella liquidazione dei crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, sottraeva gli acconti di retribuzione ricevuti dal lavoratore dal massimale di prestazione pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale. Tale impostazione era stata ritenuta corretta anche dalla giurisprudenza di legittimità in alcune pronunce richiamate dalla circolare.
La Corte di Giustizia, invece, ha affermato che la direttiva comunitaria non consente a uno Stato membro di limitare la garanzia a una somma destinata ai soli bisogni primari dei lavoratori, sottraendo dal massimale i pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia. Il fine sociale della direttiva è infatti quello di assicurare ai lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro, una tutela minima effettiva dei crediti retributivi maturati in un determinato periodo, entro il massimale stabilito dallo Stato membro.
Poiché il d.lgs. 80/1992 costituisce la norma nazionale di attuazione della direttiva, esso deve essere interpretato in modo conforme alla sentenza della Corte di Giustizia. Su conforme parere dell’Avvocatura Centrale, l’Istituto ritiene quindi necessario modificare le istruzioni operative già impartite.
Nuove modalità di liquidazione della prestazione
In applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia, gli anticipi di retribuzione relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro non devono più essere sottratti dal massimale previsto dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. 80/1992, ma dal credito complessivo maturato dal lavoratore nel medesimo periodo.
Operativamente:
- al responsabile della procedura concorsuale non viene più richiesto di indicare separatamente l’ammontare delle retribuzioni maturate nel periodo coperto dalla garanzia e l’importo degli acconti ricevuti;
- viene invece richiesto direttamente l’importo del credito ancora da pagare;
- gli operatori INPS liquidano tale somma entro il massimale previsto dalla norma.
Il massimale richiamato resta quello pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
Crediti ammissibili e voci escluse
La circolare precisa che il credito per il quale si chiede il pagamento al Fondo deve riferirsi esclusivamente alla retribuzione maturata nell’ultimo trimestre del rapporto. Nel calcolo rientrano anche:
- i ratei di tredicesima mensilità;
- le altre eventuali mensilità aggiuntive previste contrattualmente;
- le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia.
Restano invece escluse:
- l’indennità di mancato preavviso;
- gli importi relativi a ferie non godute;
- le indennità di malattia a carico dell’INPS ma da corrispondere dal datore di lavoro;
- ogni altra voce che non costituisca retribuzione in senso proprio.
Domande in istruttoria e riesame delle domande già definite
Le domande che risultano ancora in fase istruttoria devono essere liquidate secondo le nuove modalità appena indicate.
Per le domande respinte o parzialmente accolte, il riesame non è automatico ma avviene solo su esplicita richiesta dell’interessato. Tale richiesta deve rispettare la prescrizione annuale.
La circolare individua i termini utili per la presentazione dell’istanza di riesame entro un anno:
- dalla chiusura della procedura concorsuale, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed eredità giacente;
- dalla pubblicazione della sentenza di omologazione, in caso di concordato preventivo;
- dalla data più favorevole al lavoratore tra quella di deposito dello stato passivo e quella di cessazione dell’esercizio provvisorio, in caso di amministrazione straordinaria;
- dalla data del verbale di pignoramento negativo, in caso di esecuzione individuale;
- oppure, se più favorevole per il lavoratore, entro un anno dalla prima liquidazione della prestazione o da ogni atto con cui il lavoratore abbia costituito in mora l’Istituto in relazione alle modalità di liquidazione oggetto della circolare.
Effetti applicativi
La circolare ha dunque effetto sia sulle domande future sia su quelle già pendenti, imponendo un adeguamento delle prassi istruttorie e di liquidazione da parte delle strutture INPS. L’obiettivo è uniformare l’operato dell’Istituto all’interpretazione vincolante della Corte di Giustizia in materia di tutela dei crediti retributivi dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Punti principali
Orientamento della Corte di Giustizia UE
La Corte di Giustizia, con sentenza del 4 marzo 2004 nei procedimenti riuniti C-19/01, C-50/01 e C-84/01, ha interpretato la direttiva 80/987/CEE nel senso che gli Stati membri non possono limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma destinata solo ai bisogni primari, sottraendo dal massimale i pagamenti effettuati dal datore di lavoro nel periodo coperto dalla garanzia. La tutela minima comunitaria deve assicurare, entro il massimale fissato, la copertura dei crediti retributivi maturati, al netto degli eventuali anticipi già ricevuti.
Modifica delle istruzioni INPS sulla liquidazione
In applicazione della sentenza, gli anticipi di retribuzione relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro non devono più essere sottratti dal massimale previsto dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. 80/1992, pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. Tali anticipi devono invece essere detratti dal credito complessivo maturato dal lavoratore nel periodo garantito. Di conseguenza, al responsabile della procedura concorsuale non sarà più richiesto di indicare separatamente l’ammontare delle retribuzioni maturate e gli acconti ricevuti, ma direttamente l’importo ancora da pagare.
Crediti ammessi e voci escluse
Il credito da porre a carico del Fondo deve riferirsi soltanto alla retribuzione maturata nell’ultimo trimestre del rapporto, comprensiva dei ratei di tredicesima e di altre eventuali mensilità aggiuntive previste contrattualmente, nonché delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia. Restano escluse l’indennità di mancato preavviso, gli importi per ferie non godute, le indennità di malattia a carico INPS ma da corrispondere dal datore di lavoro e ogni altra voce che non costituisca retribuzione propriamente detta.
Domande in istruttoria e riesame delle domande respinte
Le domande ancora in fase istruttoria devono essere liquidate secondo le nuove modalità. Le domande respinte o parzialmente accolte devono essere riesaminate solo su esplicita richiesta dell’interessato e nel rispetto della prescrizione annuale. Il riesame è possibile se l’istanza è presentata entro un anno dalla chiusura della procedura concorsuale, dalla pubblicazione della sentenza di omologazione, dalla data più favorevole al lavoratore tra deposito dello stato passivo e cessazione dell’esercizio provvisorio, oppure dalla data del verbale di pignoramento negativo; in alternativa, se più favorevole, entro un anno dalla prima liquidazione della prestazione o da ogni atto con cui il lavoratore abbia costituito in mora l’Istituto in relazione alle nuove modalità di liquidazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 27 lug 2004Circolare numero 46 del 27/07/2004
- Circolare · 26 lug 2004Circolare numero 45 del 26/07/2004
- Circolare · 23 lug 2004Circolare numero 117 del 23-7-2004
- Circolare · 2 ago 2004Circolare numero 119 del 2-8-2004
- Circolare · 22 lug 2004Circolare numero 116 del 22-7-2004
- Circolare · 21 lug 2004Circolare numero 58 del 21/07/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →