L.R. Campania 24/2024
Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Campania il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, nel quale devono iscriversi i soggetti che svolgono tale attività sul territorio regionale. Il Registro vale come elenco degli accreditati e le modalità di iscrizione saranno definite da un regolamento regionale. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco in Campania
Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco
La legge istituisce presso la Regione Campania un registro regionale dedicato agli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco. La disciplina è rivolta esclusivamente al territorio regionale campano e mira a formalizzare l’elenco dei soggetti abilitati a svolgere l’attività di informazione scientifica verso i sanitari.
Finalità e funzione del registro
Il registro è concepito come strumento regionale di accreditamento e tracciamento degli informatori scientifici operanti in Campania. Gli iscritti al registro sono indicati come soggetti che garantiscono, su tutto il territorio regionale, il continuo aggiornamento sui farmaci e sui parafarmaci in favore dei sanitari.
Soggetti tenuti all’iscrizione
Devono essere iscritti al registro tutti coloro che esercitano l’attività di informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco nel territorio della Regione Campania. Il registro, nella sua formazione, costituisce l’elenco regionale di tutti i soggetti accreditati allo svolgimento dell’attività di informazione scientifica.
Modalità di iscrizione
Le modalità concrete di iscrizione non sono definite direttamente dalla legge, ma saranno stabilite con apposito regolamento regionale. Tale regolamento dovrà essere predisposto dalla Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, sentite le associazioni di informatori scientifici maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
Regime finanziario
L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non sono quindi previsti stanziamenti o spese aggiuntive derivanti direttamente dalla disciplina istitutiva.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, quindi dal 17 dicembre 2024.
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