Risposta n. 235 del 9/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di poter beneficiare di una proroga di 313 giorni (sospensione prevista dall'art.24 D.L. 8 aprile 2020, n.23) per completare i lavori e perfezionare gli impegni assunti in fase di acquisto
sospensione termini covid19 agevolazione prima casa
Il quesito
Il contribuente ha acquistato più unità immobiliari da unificare in ununica abitazione principale e, a causa dei ritardi dei lavori dovuti al Covid‑19, chiede quale sia il termine ultimo per ultimare i lavori e mantenere l'agevolazione prima casa, invocando la proroga prevista dall'art.24 del D.L. n.23/2020
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa che l'art.24 D.L. n.23/2020 (poi prorogato al 31/12/2021) sospende solo specifici termini elencati (es. 18 mesi per trasferire la residenza, vari termini annuali per riacquisto/vendita), come chiarito dalla circolare 9/E/2020. Il termine di tre anni per ultimare i lavori per conservare l'agevolazione prima casa, richiamato dalla circolare 38/E/2005, non è fra quelli sospesi; pertanto la richiesta di proroga avanzata dall'istante non può essere accolta
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