R.R. Marche 7/2004
Attuazione della legge regionale 23 febbraio 2000, n. 12 "Norme sulla speleologia".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la l.r. Marche 23 febbraio 2000, n. 12 sulla speleologia, disciplinando catasto regionale di aree carsiche, grotte, forre e gole, modalità di iscrizione, aggiornamenti, accesso ai dati, albo dei gruppi speleologici e regole per l’accesso alle grotte. Abroga il precedente r.r. 21 maggio 2001, n. 1.
Attuazione della disciplina regionale marchigiana sulla speleologia: catasto, albo dei gruppi e accesso alle grotte
Attuazione della normativa regionale marchigiana sulla speleologia
Il regolamento disciplina, per la Regione Marche, gli aspetti operativi della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12 in materia di speleologia. In particolare definisce il funzionamento del catasto regionale, l’iscrizione delle formazioni carsiche e delle grotte, l’albo dei gruppi speleologici e le modalità di accesso alle grotte.
Catasto regionale di aree carsiche, grotte, forre e gole
Il catasto regionale istituito dalla legge è articolato in tre sezioni: aree carsiche, grotte, forre e gole. Per ciascuna sezione il regolamento prevede schede descrittive molto dettagliate, con dati identificativi, localizzazione cartografica, caratteristiche morfologiche e geologiche, elementi di rischio o degrado, riferimenti a vincoli e aree protette, documentazione fotografica, bibliografia e ulteriori informazioni di interesse scientifico, storico, ambientale, antropologico e paleontologico.
Per le aree carsiche e le grotte le schede includono anche riferimenti a perimetrazione, coordinate, quota, profondità/sviluppo, stato di conservazione, uso urbanistico dell’area o della zona di ingresso e soggetto che ha depositato i dati. Per forre e gole sono richiesti anche i dati sul corso d’acqua, la verticale massima e le indicazioni toponomastiche.
Iscrizione al catasto e requisiti di inclusione
L’iscrizione nel catasto avviene su richiesta presentata alla Federazione speleologica marchigiana, indicata come gestore del catasto ai sensi della legge regionale. La regolamentazione distingue i criteri di inclusione per le diverse tipologie:
- un’area carsica è iscritta quando sia riconosciuta la rilevanza dei fenomeni carsici ipogei e superficiali presenti e siano noti ubicazione e perimetrazione su carta tecnica regionale;
- una grotta è iscritta quando lunghezza o profondità superino i 5 metri e siano noti nome locale, posizione topografica e quota dell’ingresso;
- una forra o una gola sono iscritte quando rientrino nella definizione prevista dalla legge regionale.
Ai fini dell’iscrizione devono essere trasmessi i dati fondamentali per le schede e il rilievo topografico in originale e in duplice copia su supporto idoneo, eventualmente anche magnetico, secondo la simbologia convenzionale e gli standard minimi di rilevamento dell’Unione internazionale di speleologia.
Aggiornamento dei dati catastali
La Federazione speleologica marchigiana comunica annualmente alla Regione le variazioni e gli aggiornamenti del catasto, secondo le modalità stabilite dalla convenzione prevista dalla legge regionale che disciplina i rapporti con il soggetto gestore.
Accesso ai dati del catasto
L’accesso ai dati catastali è soggetto alla normativa regionale e statale sull’accesso agli atti amministrativi. Il regolamento consente tuttavia di sottrarre o limitare l’accesso quando la divulgazione possa arrecare danni all’ambiente oppure quando sia necessario tutelare ordine e sicurezza pubblici.
Prevista anche la possibilità di divulgazione tramite rete informatica da parte della Federazione speleologica marchigiana, ma solo previa autorizzazione della struttura regionale competente e utilizzando sistemi informatici compatibili con quelli della Regione.
Albo regionale dei gruppi speleologici
Per l’iscrizione all’albo regionale dei gruppi speleologici la domanda va presentata alla struttura regionale competente e deve contenere sede legale, nominativo del legale rappresentante, numero degli iscritti e copia dello statuto.
I requisiti richiesti sono:
- svolgimento di attività speleologica esplorativa o documentaristica, supportata da pubblicazioni o relazioni scientifiche, oppure attività di promozione della speleologia e di protezione degli ambienti carsici;
- promozione di corsi di speleologia.
La tenuta dell’albo spetta alla struttura regionale competente. L’iscrizione è subordinata al parere della Federazione speleologica marchigiana e della Consulta ecologica regionale. La cancellazione avviene in caso di scioglimento del gruppo o perdita dei requisiti, con la stessa procedura consultiva. I gruppi iscritti devono comunicare scioglimento e modifiche statutarie, pena cancellazione dall’albo.
Accesso alle grotte
L’accesso alle grotte è subordinato a una comunicazione al Sindaco del comune interessato da parte del soggetto che intende svolgere l’attività. La comunicazione deve indicare il tipo di attività, l’elenco dei partecipanti e i tempi di svolgimento o permanenza in grotta.
Il Sindaco può avvalersi della Consulta ecologica regionale nell’esercizio delle facoltà previste dalla legge regionale.
Abrogazione del precedente regolamento
Il regolamento abroga il r.r. 21 maggio 2001, n. 1. La disciplina resta comunque riferita alla materia speleologica della Regione Marche e ai relativi adempimenti amministrativi previsti dalla legge regionale di base.
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