L.R. Calabria 24/2009
Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria la promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica tramite un Sistema della Ricerca Regionale, un’Agenzia dedicata, una programmazione triennale e piani annuali, con finanziamenti, criteri di valutazione, contributi e regole su rendicontazione e aiuti di Stato. Entra in vigore il 30 novembre 2009.
Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Calabria
Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Calabria
La legge disciplina gli strumenti con cui la Regione Calabria promuove ricerca scientifica, innovazione tecnologica e trasferimento dei saperi, nell’ottica dello sviluppo sostenibile del territorio. Il provvedimento struttura un sistema regionale della ricerca, definisce obiettivi strategici, modalità di programmazione e strumenti di finanziamento.
Finalità e obiettivi della politica regionale della ricerca
La Regione persegue la promozione, il rafforzamento e la diffusione della ricerca scientifica e dell’innovazione istituzionale e tecnologica per favorire uno sviluppo armonico, equilibrato e sostenibile delle attività culturali, economiche e sociali.
Gli obiettivi perseguiti includono, in particolare:
- la predisposizione di programmi triennali coerenti con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
- il consolidamento del Sistema della Ricerca Regionale come rete tra università, AFAM, enti pubblici di ricerca e imprese con sede in Calabria;
- il sostegno a ricerche utili alla valorizzazione del demanio e del patrimonio indisponibile regionale;
- la promozione di ricerca e innovazione a tutela dell’ambiente;
- l’investimento in capitale umano e nella formazione di giovani ricercatori;
- il coordinamento tra soggetti della ricerca e destinatari dei risultati;
- la cooperazione informativa tra sistema della ricerca e sistemi istituzionali e produttivi regionali;
- la creazione di infrastrutture immateriali e reti di trasferimento dei saperi;
- la promozione di attività innovative nei diversi ambiti territoriali;
- l’interconnessione tra settori ad alta tecnologia e ricerca pubblica;
- il sostegno alla ricerca tramite accesso al credito;
- la creazione di poli di innovazione specialistici e multidisciplinari;
- l’attrazione di imprese innovative nazionali ed estere;
- l’attivazione di un sistema di valutazione della ricerca regionale;
- il sostegno alla ricerca istituzionale di università e centri pubblici di ricerca con sede in Calabria;
- la diffusione della cultura scientifica nel sistema dell’istruzione.
Sistema della Ricerca Regionale
È istituito il Sistema della Ricerca Regionale, con sede nel dipartimento competente dell’Assessorato regionale alla ricerca. Ne fanno parte prioritariamente:
- le università e gli istituti AFAM calabresi;
- i centri di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio regionale;
- le imprese che svolgono attività di ricerca sul territorio regionale;
- i distretti tecnologici, i laboratori pubblico-privati e i poli di innovazione presenti in Calabria.
Il Sistema raccoglie e tratta i dati della ricerca progettata e realizzata dai soggetti aderenti, nel rispetto della riservatezza, e consente l’accesso ai dati tramite la rete informatica regionale della ricerca, oltre che alle università e agli enti di ricerca nazionali e internazionali accreditati. Promuove inoltre la diffusione, anche multimediale, dei risultati attraverso banche dati extraregionali.
Il Sistema è qualificato come patrimonio demaniale della ricerca e i beni che ne fanno parte possono essere ceduti al mercato, nel rispetto dei diritti morali e patrimoniali d’autore. La valutazione della ricerca segue i principi vigenti a livello nazionale.
Programmazione triennale degli interventi
La disciplina ruota attorno a un programma triennale di intervento, che costituisce lo strumento di programmazione della Regione in materia di ricerca. Il programma:
- individua azioni, strumenti, interventi, aree, tipologie e settori strategici, in coerenza con eventuali interventi regionali per l’innovazione d’impresa, di prodotti o servizi;
- si adegua agli indirizzi della politica nazionale, ai piani e progetti del Governo e ai programmi e direttive europee;
- promuove servizi di informazione e diffusione su programmi nazionali e internazionali di ricerca;
- finanzia o cofinanzia programmi di ricerca dei soggetti del Sistema, con specifici strumenti per le attività di ricerca promosse da giovani;
- favorisce la costituzione di consorzi, società consortili e fondazioni, anche universitarie, con finalità di ricerca;
- individua risorse integrative e quantifica le risorse complessive, pubbliche e private, destinate a ricerca e innovazione;
- concede contributi per progetti di ricerca e coordina gli interventi regionali tramite il Sistema;
- attribuisce contributi per pubblicazioni di interesse scientifico e culturale, per la raccolta e divulgazione dei risultati delle ricerche e per manifestazioni di alto valore scientifico.
Il programma triennale stabilisce anche gli indirizzi strategici, le aree e i settori di intervento, le risorse tecniche, organizzative e finanziarie da impiegare nel triennio, la ripartizione delle risorse, l’impegno finanziario dei piani annuali, i settori prioritari, le fonti finanziarie, le quote di cofinanziamento e i criteri di valutazione. Inoltre prevede gli interventi per risorse umane, strumentali e materiali e i criteri per l’accesso al credito agevolato.
Procedura di adozione e attuazione del programma
La proposta di programma triennale è predisposta dall’Agenzia regionale per la ricerca scientifica, sulla base degli indirizzi della Conferenza per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. La proposta è istruita dall’Assessorato regionale competente, adottata dalla Giunta regionale e trasmessa al Consiglio regionale, che la approva entro sessanta giorni dalla ricezione.
L’attuazione avviene mediante piani annuali di esecuzione predisposti dal Dipartimento competente e deliberati dalla Giunta regionale.
Agenzia regionale e Conferenza consultiva
È istituita l’Agenzia per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, cui spettano la predisposizione della proposta di programma triennale e la sua attuazione. L’attuazione del programma è fondata su un sistema di valutazione della ricerca improntato a imparzialità e terzietà, secondo la normativa regionale, nazionale ed europea. I progetti sono valutati ex ante, in itinere ed ex post, secondo standard internazionali, con revisori anonimi estratti da albi istituiti da fonti normative comunitarie o nazionali.
L’Agenzia è dotata di un Direttore generale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alla ricerca e approva, sempre con delibera, il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento. Ha autonomia amministrativa, contabile e finanziaria e opera secondo regole di diritto privato per gli aspetti amministrativi, contabili e finanziari.
È inoltre istituita la Conferenza per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, che funge da organo consultivo obbligatorio dell’Agenzia ed è presieduta dall’Assessore regionale alla ricerca. È composta da 20 membri, nominati dalla Giunta regionale, così ripartiti:
- metà in rappresentanza dei soggetti pubblici e privati del Sistema;
- 4 designati dalle associazioni delle categorie produttive;
- 3 designati dalle associazioni dei lavoratori;
- 3 esperti o ricercatori di notoria reputazione scientifica.
La carica di componente della Conferenza è incompatibile con l’attività svolta dal sistema di valutazione della ricerca. I componenti non hanno diritto a compensi, salvo il rimborso spese. Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza e l’ordine del giorno deve essere trasmesso almeno 15 giorni liberi prima della convocazione.
La Conferenza adotta un regolamento interno che disciplina funzionamento e organizzazione e individua comitati tecnici di supporto, anche con soggetti esterni. Il regolamento prevede uno specifico comitato tecnico composto da rappresentanti di ciascuna delle 14 aree CUN.
Funzioni e status del Direttore generale
Il Direttore generale dell’Agenzia è legato da contratto di diritto privato. La nomina scade con la scadenza della Giunta regionale, ma il Direttore resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del successore.
L’emolumento è determinato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore al momento della nomina e l’incarico è incompatibile con altre attività professionali. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e cura la direzione e gestione dell’ente, in attuazione del programma triennale. In particolare:
- rappresenta l’ente;
- dirige la struttura e predispone bilancio di previsione e conto consuntivo;
- gestisce dotazioni finanziarie, strumentali, patrimonio e personale;
- redige una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti da inviare all’Assessore;
- stipula contratti, convenzioni e gli altri atti necessari;
- convoca e coordina l’attività della Conferenza.
Finanziamento, concessione dei contributi e rendicontazione
Il programma triennale trova copertura nei fondi europei, nazionali e regionali allocati nelle specifiche unità previsionali di base del bilancio regionale, nel rispetto dei vincoli di destinazione fissati dalla legge. Le risorse sono integralmente impiegate per le azioni di intervento previste dalla legge.
I finanziamenti della ricerca sono assegnati dall’Agenzia, secondo le procedure previste, tramite apposito atto negoziale che deve indicare le fasi del finanziamento e l’obbligo di rendicontazioni parziali e finali.
Ogni attività di ricerca finanziata non può superare la durata del triennio di vigenza del programma. La rendicontazione finale deve essere presentata entro il sesto mese dal compimento dell’attività di ricerca e, in ogni caso, non oltre il sesto mese dal compimento del triennio di vigenza del programma.
In caso di omessa o irregolare rendicontazione:
- la mancata o irregolare rendicontazione parziale sospende ulteriori erogazioni e comporta la ripetizione di quanto già ricevuto, salvo quanto ritenuto utile della ricerca prodotta;
- la mancata o irregolare rendicontazione finale comporta la ripetizione delle quote di finanziamento corrispondenti al valore della ricerca non effettivamente eseguita e l’esclusione da ulteriori finanziamenti regionali per un triennio.
L’Agenzia approva il bilancio annuale nel rispetto del pareggio; la violazione di tale vincolo costituisce grave inadempimento e clausola risolutiva espressa dell’incarico del Direttore generale.
Aiuti di Stato
Gli atti adottati in applicazione della legge che comportino aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato, salvo i casi in cui gli aiuti siano concessi in conformità ai regolamenti comunitari di esenzione.
Abrogazioni ed entrata in vigore
Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la legge. Il provvedimento entra in vigore il 30 novembre 2009.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 17 ago 2009L.R. Calabria 25/2009
- Legge · 17 ago 2009L.R. Calabria 26/2009
- Legge · 17 ago 2009L.R. Calabria 27/2009
- Legge · 17 ago 2009L.R. Calabria 28/2009
- Legge · 17 ago 2009L.R. Calabria 29/2009
- Legge · 17 ago 2009L.R. Calabria 30/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →