L.R. Calabria 28/2009
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria la promozione della cooperazione sociale, l’Albo regionale, i requisiti e le procedure di iscrizione/cancellazione, l’integrazione nei servizi sociali e nei servizi pubblici, gli affidamenti e gli appalti riservati, nonché contributi, fondi e organi consultivi. Prevede anche una copertura finanziaria per il 2009 e abroga la L.R. 5/2000.
Promozione e sostegno della cooperazione sociale in Calabria
Promozione e sviluppo della cooperazione sociale in Calabria
La legge regionale della Calabria riconosce la cooperazione sociale come strumento di autogestione, partecipazione civica e inclusione delle fasce deboli, attribuendole un ruolo privilegiato nei rapporti con gli enti pubblici. La disciplina riguarda sia le cooperative sociali sia i loro consorzi, con norme su albo regionale, affidamenti, contributi e organi di supporto.
Ambito applicativo e definizioni
Le cooperative sociali sono qualificate come imprese sociali senza fine di lucro che perseguono finalità di interesse generale tramite due grandi ambiti di attività: gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di formazione, oppure svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai consorzi costituiti in forma di società cooperativa. Per l’inserimento lavorativo, la legge individua una serie di settori ammissibili, tra cui agricoltura, industria, artigianato, ambiente, commercio, turismo, servizi, innovazione tecnologica ed energia.
Persone svantaggiate e persone deboli
Ai fini della legge, le persone svantaggiate sono quelle individuate dalla normativa statale sulle cooperative sociali; nelle cooperative di tipo B esse devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori. La loro condizione deve risultare da documentazione della pubblica amministrazione competente, che ne determina anche la durata. La legge considera inoltre “persone deboli” i soggetti richiamati dal regolamento CE n. 800/2008 e quelli in situazioni di fragilità sociale ai sensi della legge n. 328/2000 e delle relative norme regionali di recepimento.
Categorie di soci e soci volontari
Lo statuto può prevedere, oltre alle categorie già ammesse dalla normativa vigente, soci fruitori e soci volontari. I soci fruitori sono coloro che utilizzano i servizi della cooperativa. I soci volontari prestano attività gratuita, non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e ricevono solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Per tali soci non si applicano le norme sul lavoro subordinato e autonomo, salvo quelle su infortuni, malattie professionali e responsabilità civile verso terzi. Nei servizi affidati da pubbliche amministrazioni, il loro apporto deve restare complementare e non sostitutivo del personale professionale.
Albo regionale delle cooperative sociali
È istituito l’albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi con sede legale in Calabria, articolato in tre sezioni: sezione A per le cooperative di servizi socio-sanitari ed educativi, sezione B per le cooperative di inserimento lavorativo e sezione C per i consorzi. L’iscrizione è condizione necessaria per stipulare convenzioni con enti pubblici operanti in ambito regionale. L’iscrizione all’albo regionale può rilevare anche ai fini della disciplina su disabili e su attività socio-assistenziali previste dal testo unico sugli stupefacenti. L’iscrizione nell’albo camerale nazionale non comporta automaticamente l’iscrizione regionale.
Requisiti e procedure per l’iscrizione
Per la sezione A sono richiesti autonomia organizzativa e imprenditoriale, sede legale in Calabria, rispetto della normativa sui servizi socio-assistenziali ed educativi e iscrizione all’albo nazionale camerale. Per la sezione B servono lavoratori idonei, per numero e professionalità, e l’inserimento di persone svantaggiate nella misura prevista dalla legge statale. In ogni caso è richiesta la regolare applicazione dei contratti di lavoro e il rispetto delle regole sui soci previste dalla legge.
La domanda va presentata, di regola, alle amministrazioni provinciali competenti; se gli albi provinciali non sono stati istituiti, la domanda può essere presentata direttamente al Dipartimento regionale. Devono essere allegati atto costitutivo, statuto, elenco dei soci e degli amministratori, ultimo bilancio approvato, dichiarazione di regolare applicazione delle norme sul lavoro e autocertificazione sulle attività svolte. Per la sezione A sono richiesti ulteriori curriculum e relazioni su organizzazione e attività; per cooperative inattive è sufficiente un progetto dettagliato dell’attività. Per la sezione B occorrono specifiche attestazioni sul numero di persone svantaggiate inserite, sulle certificazioni pubbliche relative alla loro condizione e una relazione sulle modalità di inserimento. Anche i consorzi devono allegare documentazione analoga e provare il requisito previsto dalla legge statale sui consorzi cooperativi. Il diniego è impugnabile secondo le regole vigenti.
Adempimenti successivi e cancellazione dall’albo
Le cooperative e i consorzi iscritti devono trasmettere entro 30 giorni le variazioni statutarie, il bilancio annuale, la relazione degli amministratori sull’attività, sulla composizione della base sociale e sui rapporti di lavoro, oltre al verbale dell’ispezione ordinaria. Se hanno ricevuto contributi regionali, la relazione deve indicarne l’utilizzo; gli uffici possono in ogni momento chiedere ulteriori chiarimenti.
La cancellazione dall’albo è disposta se vengono meno i requisiti e la cooperativa non regolarizza entro 60 giorni, se l’ente è sciolto, inattivo da oltre 24 mesi o cancellato dall’albo camerale nazionale, se manca l’ispezione ordinaria per causa imputabile alla cooperativa, se nella sezione B la quota di svantaggiati scende sotto la soglia per oltre 12 mesi, se i soci volontari superano il 50% o se è accertato lavoro nero o irregolare. La cancellazione comporta la risoluzione delle convenzioni, la perdita dei benefici contributivi e la restituzione di quelli già erogati.
Integrazione nel sistema dei servizi alla persona
La Regione promuove un sistema integrato di interventi e servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi e riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, progettazione, attuazione e verifica dei servizi. Gli enti regionali e locali devono favorire strumenti di partecipazione delle cooperative sociali alle politiche pubbliche e il raccordo tra servizi pubblici e cooperazione sociale.
La cooperazione sociale è valorizzata anche nei rapporti con le attività socio-sanitarie ed educative, con strumenti di programmazione idonei a definire forme di partecipazione e collaborazione. Analogo raccordo è previsto con la formazione professionale, per favorire la qualificazione degli operatori, l’aggiornamento, nuovi profili professionali e iniziative formative rivolte ai lavoratori svantaggiati, inclusi i progetti consorziati. Nel settore delle politiche attive del lavoro, la cooperazione sociale è individuata come soggetto privilegiato per creare occupazione, favorire l’inserimento delle fasce deboli e promuovere l’affidamento di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.
Affidamento dei servizi, convenzioni e appalti
La legge prevede che, con successivo regolamento da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore, siano definite le procedure di affidamento dei servizi e gli schemi-tipo di convenzione con cooperative e consorzi. Le convenzioni riguardano la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e la fornitura di beni e servizi ai sensi della legge statale sulle cooperative sociali. La gestione dei servizi è intesa come organizzazione complessiva e coordinata delle risorse materiali, immateriali e umane, escludendo la mera fornitura di manodopera.
La Regione promuove il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali e, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, schemi-tipo per affidamenti in concessione e tramite accordi procedimentali. La scelta del contraente non deve essere fondata solo sul massimo ribasso, ma su criteri oggettivi ulteriori. Per i servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi sono rilevanti il radicamento territoriale, la previsione statutaria del servizio, la solidità dell’impresa, il rispetto degli standard, l’applicazione dei contratti collettivi, il numero di lavoratori occupati, la capacità progettuale e la continuità del servizio. Per le altre forniture assumono rilievo anche il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati e la sua qualità organizzativa.
Gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica possono riservare appalti o quote di essi a cooperative sociali di tipo B e loro consorzi quando la maggioranza dei lavoratori interessati sia composta da disabili che non possono lavorare in condizioni normali. In tali casi è necessaria l’iscrizione all’albo regionale.
Durata dei contratti e corrispettivi
I contratti relativi a servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere, di norma, durata almeno triennale, se compatibile con i bilanci degli enti locali. La Giunta regionale determina le tabelle dei corrispettivi sulla base delle norme contrattuali, previdenziali e contributive. I prezzi convenzionali devono essere verificati rispetto al costo del lavoro e ai costi della sicurezza e sottoposti a revisione periodica sulla base dei parametri ISTAT.
Controlli sui contratti
Gli affidamenti devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni, anche con il coinvolgimento degli utenti e mediante indagini sul grado di soddisfazione. Il Dipartimento competente può disporre verifiche sui servizi affidati, anche con riguardo al rispetto degli standard regionali in materia di servizi sociali.
Contributi e agevolazioni per la cooperazione sociale
La Regione concede contributi annuali alle cooperative sociali e ai loro consorzi per la promozione del settore e il sostegno di iniziative specifiche, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. Sono finanziabili: ammodernamento di immobili e acquisto di beni strumentali; innovazioni tecnologiche; riqualificazione del personale; promozione commerciale e marketing; sistemi di qualità e adeguamento alla sicurezza; iniziative per l’affidamento di beni e servizi da parte degli enti pubblici; sostegno alla fase di avvio; contributi per mutui agevolati.
Sono previsti anche possibili interventi di agevolazione fiscale regionale, da definire nelle manovre finanziarie annuali e pluriennali. I contributi hanno limiti percentuali e massimali differenziati: per ammodernamento e innovazione fino al 50% della spesa ammissibile, con tetto di 12.000 euro, elevabile a 20.000 per i consorzi; per formazione, marketing, qualità e sicurezza fino all’80%, con tetto di 5.000 euro, elevabile a 10.000 per i consorzi; per il rimborso agli enti pubblici legato agli affidamenti fino al 5% dei corrispettivi e comunque non oltre 3.000 euro per convenzione; per il sostegno all’avvio fino al 50% della spesa, con tetto di 2.000 euro per le cooperative e 8.000 per i consorzi, entro un anno dalla costituzione. I contributi non sono cumulabili tra loro. Sono previsti tempi minimi per nuove domande: tre anni per gli interventi di ammodernamento/innovazione, due anni per formazione-marketing-qualità; il rimborso per gli enti pubblici è richiedibile annualmente, mentre per il sostegno all’avvio non è possibile ripetere l’agevolazione.
Fondi speciali e di rotazione
È istituito un Fondo speciale per finanziare progetti innovativi e sperimentali che introducano nuovi servizi o metodologie di intervento, con attenzione ai bisogni emergenti e alle categorie più svantaggiate. La Regione può alimentarlo anche tramite collaborazione con fondazioni bancarie operanti in Calabria e con ulteriori risorse finalizzate; i progetti presentati in partenariato con le organizzazioni cooperative di riferimento hanno precedenza.
È inoltre istituito un fondo di rotazione per la ricapitalizzazione e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi, in raccordo con i fondi mutualistici previsti dalla legge statale sulla cooperazione. Anche questo fondo può essere alimentato da risorse finalizzate ulteriori. Per entrambi i fondi, il regolamento ne disciplina funzionamento, finanziamento e termini di presentazione delle domande.
Interventi per l’inserimento lavorativo e per i consorzi fidi
Per favorire la continuità lavorativa dei soggetti svantaggiati che abbiano perso tale condizione, la Regione riconosce alle cooperative di tipo B un contributo pari al 50% degli oneri previdenziali versati, per massimo due anni, se l’assunzione avviene a tempo indeterminato e con trattamento economico e normativo non inferiore ai contratti collettivi. La stessa misura si applica anche alle “persone deboli” definite dalla legge.
La Regione sostiene inoltre i consorzi fidi per ampliare le garanzie e migliorare l’accesso al credito delle cooperative, anche mediante convenzioni con consorzi fidi e istituti bancari per abbattimento dei tassi, credito a breve e medio termine e garanzie per cauzioni o fideiussioni necessarie a gare e affidamenti.
Sostegno alle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale
Alle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, riconosciute a livello nazionale, operanti in Calabria e presenti nel CNEL, possono essere concessi contributi annuali per attività di promozione, assistenza tecnica e amministrativa, supporto alla ristrutturazione e all’ammodernamento, informazione e aggiornamento, e organizzazione di tirocini e seminari. Il contributo copre fino all’80% della spesa ammissibile, con massimo di 60.000 euro annui per organizzazione, e richiede la documentazione dell’intervento realizzato.
Requisiti per accedere ai contributi e controlli
Possono accedere ai contributi del titolo V le cooperative e i consorzi regolarmente iscritti agli albi provinciali o, se non ancora istituiti, con istanza diretta di iscrizione regionale, purché in regola con gli obblighi di vigilanza cooperativa riferiti all’anno precedente. Tali requisiti non sono richiesti per il contributo destinato alla fase di avvio. I contributi possono cumularsi con altri aiuti solo se riferiti a spese diverse. Il Dipartimento competente può svolgere ispezioni amministrative e contabili e revocare o richiedere la restituzione delle somme se impiegate in modo non conforme. I benefici del titolo non rientrano nel regime de minimis. La Giunta regionale emana le direttive attuative e definisce modalità e procedure.
Organi consultivi e di gestione
La legge istituisce la Commissione regionale per la cooperazione sociale, composta da rappresentanti politici e tecnici regionali, da esponenti del movimento cooperativo, dall’UPI e dall’ANCI. La Commissione è convocata e presieduta dall’Assessore competente e può avvalersi della partecipazione di dirigenti regionali, esperti e rappresentanti di enti coinvolti nei fondi innovativi e di rotazione. La Giunta la costituisce entro 90 giorni dall’inizio di ogni legislatura; i componenti restano in carica per la legislatura e la partecipazione è gratuita, salvo rimborso spese.
La Commissione esprime pareri sulla programmazione regionale, sull’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sulle deliberazioni della Giunta, sui criteri di riparto dei contributi, sui ricorsi avverso la cancellazione dall’albo e su ogni altra questione in materia. Il parere va reso entro 30 giorni.
È inoltre istituito il Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione, con funzione di supporto tecnico alla Giunta. Ne fanno parte dirigenti regionali, rappresentanti della cooperazione sociale e due esperti economici. La Giunta lo nomina entro 120 giorni dall’inizio di ogni legislatura, sentita la Commissione. Il Comitato istruisce le domande di sostegno, predispone un report annuale sullo stato di attuazione della legge e può proporre la riallocazione delle risorse. Ai componenti spetta un gettone di presenza e il rimborso spese secondo la normativa regionale richiamata.
Disposizioni finanziarie, abrogazione ed entrata in vigore
Per l’esercizio 2009 la copertura degli oneri è quantificata in 1.000.000 euro, a valere su specifici capitoli di bilancio; per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio e la legge finanziaria regionale. Possono essere utilizzate anche risorse statali e comunitarie compatibili. La Giunta determina annualmente il piano di riparto nei limiti dello stanziamento.
La legge abroga la L.R. 30 marzo 2000, n. 5, trasferendo le residue risorse finanziarie al nuovo capitolo istituito. L’entrata in vigore decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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