Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 25/2009

Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla

Normativa regionaleL.R. Calabria 25/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 25/2009 disciplinava le elezioni primarie per selezionare i candidati alla Presidenza della Giunta regionale, con organizzazione in tutti i Comuni, regole su presentazione delle candidature, votazione, scrutinio, graduatorie, ricorsi e rimborsi. Era applicabile solo a partire dalle elezioni della decima legislatura ed è stata poi abrogata dalla l.r. 42/2025.

Disciplina delle elezioni primarie per la scelta dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale calabrese

Elezioni primarie per la Presidenza della Giunta regionale

La legge regionale Calabria n. 25 del 2009 disciplinava le “elezioni primarie” come strumento di partecipazione democratica per la selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale. La disciplina operava esclusivamente nel territorio della Regione Calabria ed era collegata alle consultazioni regionali per la formazione delle candidature alla carica di Presidente.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

Le primarie erano riservate ai partiti e ai gruppi politici organizzati che intendessero presentare liste per l’elezione del Consiglio regionale. La legge chiariva però che la presentazione finale delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale restava soggetta alle regole statali e regionali sulle elezioni regionali. Gli elettori erano i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, mentre potevano essere candidati alla Presidenza i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica.

Presentazione delle candidature e regole di partecipazione

I soggetti politici interessati presentavano una lista di candidati alla Presidenza della Giunta regionale entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle primarie. La documentazione comprendeva il contrassegno, la lista sottoscritta da un numero minimo e massimo di elettori, le accettazioni dei candidati, l’ordine dei candidati, un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale e l’indicazione delle cause di eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali. Era previsto anche, in origine, un deposito cauzionale, poi oggetto di modifiche e soppressioni nel corso del tempo.

Organizzazione delle votazioni

Le primarie erano indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale entro 35 giorni prima della data del voto. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale erano previste tempistiche accelerate. I Comuni individuavano le sezioni elettorali e le sedi di voto, unificando le sezioni ordinarie in base a criteri demografici; la Regione e i Comuni curavano inoltre la pubblicità delle consultazioni e l’informazione agli elettori.

Svolgimento del voto e scrutinio

L’elettore esprimeva il voto indicando nella scheda un solo candidato della lista o coalizione prescelta; erano previste specifiche cause di nullità e il regolamento regionale disciplinava in dettaglio gli ulteriori casi. Le schede erano vidimate prima del voto, gli elettori venivano identificati con documento d’identità e, se disponibile, tessera elettorale, e lo scrutinio era svolto presso le sezioni con il supporto degli scrutatori aggiunti. Le schede non utilizzate erano restituite alla Regione e tutte le operazioni erano verbalizzate.

Graduatorie, ricorsi e garanzie

La Regione elaborava le graduatorie complessive dei candidati per ciascun soggetto politico, in ordine decrescente di voti, e le pubblicava nel Bollettino Ufficiale. Contro le graduatorie era ammesso ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale entro due giorni dalla pubblicazione, con decisione in altri due giorni. Il Collegio era eletto dal Consiglio regionale, durava fino alla conclusione delle operazioni di competenza e curava la definizione delle graduatorie definitive.

Rimborso spese e copertura finanziaria

La legge prevedeva il rimborso degli oneri sostenuti dai Comuni, su rendiconto da presentare entro 90 giorni dalle primarie. In una fase successiva era stato previsto anche un rimborso forfettario ai soggetti politici partecipanti, poi abrogato. La copertura finanziaria era posta a carico del bilancio regionale con una dotazione iniziale di 600.000 euro per l’esercizio in corso.

Regime transitorio ed efficacia temporale

La legge si applicava, secondo la disciplina transitoria successivamente modificata, a decorrere dall’indizione delle elezioni della decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria e non trovava applicazione per le elezioni della dodicesima legislatura. La legge è stata infine abrogata dalla l.r. Calabria 24 luglio 2025, n. 42.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.