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Ordinanza

Ordinanza n. 226/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Ministeriale n. 267/2007, che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, e del Decreto Ministeriale n. 83/2008, che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui dispongono che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo, restringendo il termine previsto dall'impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, ove venissero interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito- USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui non è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito- USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR per la Campania - Ufficio IV n. 54880 del 17/07/2025, con cui è stato disposto il rigetto della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026 presentata dall'Istituto Maria Callas; - della presupposta nota dell'USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede, e quindi ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti provvedimenti e al diniego di riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.

Giustizia amministrativa202510036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti dell'Ufficio Scolastico Regionale che lo hanno escluso dagli elenchi delle istituzioni cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria. Sono stati inoltre contestati il decreto ministeriale n. 267/2007, il decreto ministeriale n. 83/2008 e la nota dell'USR Campania relativa alla presentazione delle istanze, nella parte in cui avrebbero interpretato la disciplina nel senso di richiedere il possesso e la documentazione dei requisiti entro il 31 marzo o comunque di esigere requisiti ritenuti insussistenti dall'amministrazione. Dopo il rigetto della precedente domanda cautelare da parte del TAR e dell'appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, l'istituto ha presentato una nuova istanza cautelare, deducendo la sopravvenienza di un aggravamento del periculum in mora. In particolare, ha sostenuto che le misure monocratiche adottate nel corso dei precedenti giudizi cautelari avessero prodotto effetti irreversibili e che la mancata fissazione dell'udienza di merito aggravasse il pregiudizio, prospettando anche un affidamento sull'esercizio dell'attività in regime di parità scolastica derivante dai decreti monocratici.

La decisione

Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare. Ha rilevato che le precedenti ordinanze cautelari avevano già esposto compiutamente le ragioni del rigetto e che la parte ricorrente non aveva dedotto nuove circostanze specifiche idonee a modificarne gli esiti. La mancata fissazione dell'udienza di merito non è stata ritenuta elemento sufficiente, trattandosi di conseguenza fisiologica del rigetto cautelare e della disponibilità del ruolo della Sezione. Il Collegio ha inoltre escluso che i decreti monocratici potessero avere ingenerato un affidamento tutelabile sull'esercizio dell'attività in regime di parità scolastica, poiché si tratta di misure necessariamente provvisorie e cedevoli rispetto alla successiva pronuncia collegiale. In ogni caso, la sospensione del diniego non avrebbe costituito titolo per l'esercizio dell'attività in regime di parità, subordinato all'autorizzazione ministeriale, che nella fattispecie non era mai intervenuta. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il giudice ha valutato la nuova istanza cautelare e ne ha escluso i presupposti in assenza di elementi nuovi o sopravvenuti idonei a superare il precedente rigetto.

  • art. 58 c.p.a.

    Consente la revoca o modifica delle misure cautelari in presenza di elementi nuovi; il TAR ha ritenuto che tali elementi non fossero stati dedotti o comunque non sussistessero nella fattispecie.

Massime di principio

  • Una nuova istanza cautelare proposta dopo il rigetto di una precedente domanda può essere accolta soltanto in presenza di circostanze nuove e specifiche, anche sopravvenute, idonee a incidere sulle ragioni poste a fondamento del precedente provvedimento cautelare.
  • La mancata fissazione dell'udienza di merito, in assenza di ulteriori circostanze concretamente pregiudizievoli, non costituisce di per sé un aggravamento del periculum in mora tale da giustificare la modifica o la revoca del precedente rigetto cautelare.
  • I decreti monocratici cautelari hanno natura necessariamente provvisoria e cedevole rispetto alla successiva decisione collegiale; non possono fondare un affidamento stabile sull'esercizio di un'attività amministrativamente autorizzata.
  • La sospensione cautelare di un diniego non sostituisce il titolo autorizzatorio richiesto dalla legge e non abilita allo svolgimento dell'attività quando l'esercizio della stessa resta subordinato a un'autorizzazione amministrativa mai rilasciata.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

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