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Risoluzione

Risoluzione n. 117 del 30/11/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce i codici tributo da usare in compensazione con modello F24 per il credito d’imposta previsto dal DPCM 21 novembre 2011 per chi aveva già versato l’acconto IRPEF senza usufruire del differimento. Ridenomina inoltre il codice tributo 4035 e indica le modalità di compilazione del modello F24.

Istituzione di codici tributo per il credito d’imposta da differimento acconto IRPEF 2011 e ridenominazione del codice 4035

Istituzione dei codici tributo per il credito d’imposta da differimento dell’acconto IRPEF

La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 3, del DPCM 21 novembre 2011. Il documento si collega al differimento di una quota dell’acconto IRPEF 2011 e chiarisce i codici tributo da utilizzare nei casi in cui il contribuente abbia già versato l’acconto senza avvalersi del rinvio.

Quadro normativo di riferimento

Il DPCM 21 novembre 2011 prevede che il versamento di 17 punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011 sia differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento del saldo dello stesso periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435.

Lo stesso decreto stabilisce, all’articolo 1, comma 3, che ai contribuenti che alla data di pubblicazione del decreto abbiano già pagato l’acconto senza avvalersi del differimento spetta un credito d’imposta di importo corrispondente, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ambito di applicazione

Il differimento del versamento, già richiamato dal comunicato stampa del 25 novembre 2011, si applica:

  • alla seconda o unica rata dell’acconto della “cedolare secca” sugli affitti;
  • all’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che applicano il regime dei “minimi”.

La risoluzione interviene quindi per consentire ai soggetti interessati di utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto a chi aveva versato l’acconto prima del differimento.

Codici tributo istituiti

Per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite F24 sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 1797: “CONTRIBUENTI MINIMI - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”;
  • 1844: “CEDOLARE SECCA - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”.

Ridenominazione del codice tributo 4035

Viene inoltre ridenominato il codice tributo 4035, già istituito con risoluzione n. 234/E del 15 dicembre 2009, che assume la seguente descrizione:

  • 4035: “IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”.

Modalità di compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo indicati devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a credito compensati”.

Come “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

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