Risoluzione n. 112 del 29/11/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che per beneficiare dell’esenzione dalla tassa automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000 non è necessaria l’iscrizione del motoveicolo nei registri FMI; è sufficiente che il veicolo sia individuato nelle determinazioni annuali FMI/ASI o, in mancanza, sia documentato con attestazione dell’ente competente. Nel caso esaminato, il motoveicolo ultraventennale del contribuente, incluso nell’elenco FMI 2011, può fruire dell’agevolazione e resta dovuta solo la tassa forfettaria di circolazione in caso di uso su strada pubblica.
Esenzione tasse automobilistiche per motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico
Esenzione dalle tasse automobilistiche per veicoli di particolare interesse storico e collezionistico
La risoluzione esamina il regime agevolativo applicabile ai motoveicoli ultraventennali di "particolare interesse storico e collezionistico" ai sensi dell’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Il documento chiarisce i presupposti per accedere all’esenzione dalla tassa automobilistica e il rapporto tra tale disciplina fiscale e l’iscrizione nei registri storici previsti dal Codice della Strada.
Quesito del contribuente
Il contribuente è titolare di un motoveicolo immatricolato nel 1986, indicato nell’elenco FMI dei modelli di particolare interesse storico e collezionistico valido per il 2011. Chiede quale sia il corretto trattamento tributario ai fini delle tasse automobilistiche e, in particolare, se per beneficiare dell’esenzione sia necessaria l’iscrizione del mezzo nei registri della Federazione Motociclistica Italiana.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama innanzitutto l’art. 63 della legge n. 342/2000, che disciplina le tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli.
- Il comma 1 prevede l’esenzione per veicoli e motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale.
- Il comma 2 estende l’esenzione anche agli autoveicoli e motoveicoli di "particolare interesse storico e collezionistico", per i quali il requisito dell’età è ridotto a 20 anni.
- Il comma 3 stabilisce che tali veicoli sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, con aggiornamento annuale.
- Il comma 4 dispone che i veicoli dei commi 1 e 2, se utilizzati su strada pubblica, sono soggetti a una tassa di circolazione forfettaria annua.
Viene inoltre richiamato l’art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992, che ai fini del Codice della Strada considera di interesse storico e collezionistico i veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI.
Posizione del contribuente
Il contribuente ritiene di poter usufruire dell’esenzione anche senza iscrizione alla FMI, sostenendo che subordinare il beneficio a tale iscrizione determinerebbe una disparità di trattamento tra motocicli ultraventennali iscritti e non iscritti.
Orientamento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa preliminarmente che la propria competenza sugli interpelli in materia di tasse automobilistiche riguarda i soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale e i veicoli in temporanea importazione. Poiché il contribuente risiede in Sardegna, la questione rientra nell’ambito di applicazione della risposta.
Sul merito, l’Agenzia afferma che:
- per i veicoli ultratrentennali l’esenzione opera per il solo fatto della vetustà, purché non adibiti a uso professionale;
- per i veicoli ultraventennali, invece, l’esenzione non dipende dalla sola anzianità, ma richiede che il veicolo sia di "particolare interesse storico e collezionistico" e sia individuato annualmente dall’ASI o dalla FMI;
- i commi 2 e 3 dell’art. 63 non prevedono una procedura autorizzatoria né impongono l’iscrizione nei registri storici come condizione espressa per il beneficio fiscale.
Rapporto tra disciplina fiscale e Codice della Strada
La risoluzione distingue chiaramente la disciplina fiscale da quella sulla circolazione stradale. Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’iscrizione nei registri storici è necessaria ai fini della classificazione del veicolo come storico e collezionistico nel Codice della Strada, ma non produce effetti sul regime fiscale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 455 del 23 dicembre 2005, ha inoltre affermato che l’art. 60, comma 4, del Codice della Strada serve solo a regolare la circolazione stradale e non può estendersi all’esenzione dalla tassa automobilistica, disciplinata specificamente dall’art. 63 della legge n. 342/2000. La Corte ha anche sottolineato che l’individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa all’ASI e alla FMI.
Condizioni per beneficiare dell’esenzione
L’Agenzia conclude che possono beneficiare dell’esenzione i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico:
- di proprietà di soggetti associati o non associati all’ASI o alla FMI;
- purché compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti;
- in base alle caratteristiche indicate dall’art. 63, comma 2, lettere a), b) e c), cioè:
- veicoli costruiti per competizioni;
- veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di esposizioni o mostre;
- veicoli che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano particolare interesse storico o collezionistico per rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
Se il veicolo non è espressamente inserito nelle determinazioni annuali, il contribuente può dimostrare il possesso dei requisiti mediante attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI.
Esito del caso concreto
Nel caso specifico, poiché il motoveicolo del contribuente risulta espressamente individuato nell’elenco FMI per il 2011, la risoluzione riconosce l’applicazione del regime di esenzione previsto dall’art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000. In caso di utilizzo sulla pubblica strada, resta dovuto esclusivamente il pagamento della tassa forfettaria di circolazione prevista dal comma 4 del medesimo articolo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 29 nov 2011Risoluzione n. 113 del 29/11/2011
- Risoluzione · 29 nov 2011Risoluzione n. 114 del 29/11/2011
- Risoluzione · 29 nov 2011Risoluzione n. 115 del 29/11/2011
- Risoluzione · 30 nov 2011Risoluzione n. 117 del 30/11/2011
- Risoluzione · 30 nov 2011Risoluzione n. 116 del 30/11/2011
- Risoluzione · 25 nov 2011Risoluzione n. 111 del 25/11/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →