Risoluzione n. 113 del 29/11/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’attività di mediazione svolta dagli organismi istituiti dai consigli degli ordini degli avvocati ha natura di attività economica d’impresa sia ai fini IRES sia ai fini IVA, anche quando l’organismo sia un dipartimento interno del consiglio o un ente autonomo. I contributi erogati da consigli dell’ordine o altri enti pubblici concorrono in linea generale al reddito d’impresa; gli importi pagati dalle parti sono corrispettivi imponibili IVA e rilevanti ai fini del reddito d’impresa.
Trattamento tributario dell’attività di mediazione ex D.Lgs. 28/2010
Trattamento tributario della mediazione svolta dagli organismi degli ordini degli avvocati
La risoluzione n. 113/E del 29 novembre 2011 esamina il regime fiscale dell’attività di mediazione disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, con particolare riferimento agli organismi istituiti dai consigli degli ordini degli avvocati. Il documento distingue tra organismi costituiti come dipartimenti interni del consiglio dell’ordine e organismi costituiti come enti autonomi, chiarendo che, ai fini fiscali, l’attività va qualificata come attività economica organizzata di prestazione di servizi.
Quesito posto dal Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio Nazionale Forense chiede chiarimenti sul trattamento tributario, ai fini IRES e IVA, di due tipologie di flussi economici:
- i contributi erogati agli organismi di mediazione dai singoli consigli dell’ordine degli avvocati o da altri enti pubblici;
- i proventi derivanti dalle somme versate dalle parti che ricorrono alla mediazione.
Il quesito riguarda entrambe le possibili strutture dell’organismo di mediazione:
- organismo istituito come dipartimento del consiglio dell’ordine;
- organismo istituito come ente autonomo rispetto al consiglio dell’ordine.
Soluzione prospettata dall’interpellante
Il Consiglio Nazionale Forense ritiene che l’attività di mediazione, in entrambe le ipotesi, non abbia natura commerciale. In particolare, sostiene che:
- se l’organismo è un dipartimento interno, l’attività sarebbe attività istituzionale attribuita ex lege al consiglio dell’ordine;
- se l’organismo è autonomo, l’attività resterebbe comunque non commerciale perché coerente con le finalità istituzionali dell’ordine, svolta con mezzi e personale del consiglio e affidata materialmente al mediatore.
Da ciò l’interpellante fa discendere che:
- i contributi interni del consiglio dell’ordine all’organismo dipartimentale sarebbero mere movimentazioni interne, quindi fiscalmente irrilevanti;
- i contributi percepiti dagli organismi autonomi non costituirebbero reddito imponibile IRES;
- le somme versate dalle parti sarebbero escluse da IRES, nei limiti dei costi sostenuti, e fuori campo IVA, perché riferite ad attività non commerciale.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina generale di IRES e IVA:
- ai fini IRES, sono soggetti passivi gli enti residenti diversi dalle società, commerciali e non commerciali, ai sensi dell’art. 73 del TUIR;
- il presupposto IRES è il possesso di redditi rientranti nelle categorie dell’art. 6 del TUIR;
- costituisce reddito d’impresa l’esercizio di imprese commerciali ai sensi degli artt. 55 e seguenti del TUIR;
- ai fini IVA, sono imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nell’esercizio di imprese o arti e professioni, ai sensi del DPR n. 633/1972.
La risoluzione richiama anche la nozione unionale di attività economica e di soggetto passivo IVA, evidenziando che rileva l’esercizio indipendente di un’attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati, e che l’esercizio è in generale economico quando è stabile e svolto verso corrispettivo.
Per gli organismi di diritto pubblico, l’esclusione da IVA opera solo per attività svolte in veste di pubblica autorità, salvo distorsioni della concorrenza di una certa importanza.
Disciplina della mediazione richiamata nel provvedimento
L’Agenzia ricostruisce la normativa sulla mediazione facendo riferimento a:
- art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- DM 18 ottobre 2010, n. 180.
La mediazione è definita come attività svolta da un terzo imparziale per assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole o nella formulazione di una proposta di soluzione; la conciliazione è la composizione della controversia a seguito della mediazione.
Gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati, o loro articolazioni, presso cui si svolge il procedimento. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi:
- presso ciascun tribunale, con proprio personale e locali messi a disposizione dal presidente del tribunale;
- come organismi speciali, previa autorizzazione ministeriale, per le materie riservate alla loro competenza.
Per l’iscrizione nel registro ministeriale degli organismi sono previsti requisiti di capacità finanziaria, organizzativa, trasparenza contabile e numero minimo di mediatori; per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali è prevista una procedura agevolata, con verifica solo della copertura assicurativa. L’Agenzia sottolinea che tale agevolazione non incide sulla natura dell’attività, ma solo sulla fase di iscrizione al registro.
Elementi caratterizzanti l’attività di mediazione
Dalla disciplina emerge che:
- l’organismo di mediazione gestisce il procedimento e percepisce il compenso dalle parti;
- il mediatore non percepisce compensi direttamente dalle parti;
- il compenso alle parti comprende spese di avvio e spese di mediazione, nelle quali è incluso l’onorario del mediatore;
- il rapporto contrattuale si instaura tra organismo e parti, non tra parti e mediatore;
- il mediatore ha un rapporto contrattuale diretto solo con l’organismo.
L’Agenzia evidenzia inoltre che l’attività di mediazione è solo una fase del più ampio procedimento gestito dall’organismo, che ne cura gli aspetti regolamentari, organizzativi e finanziari.
Qualificazione fiscale dell’attività di mediazione
L’Agenzia conclude che l’attività di mediazione costituisce un’attività economica organizzata di prestazione di servizi svolta verso corrispettivo. Di conseguenza:
- ai fini IRES, essa rientra nel reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
- ai fini IVA, essa rientra nel campo di applicazione dell’art. 4 del DPR n. 633/1972.
Pertanto non si applica l’art. 143, comma 1, del TUIR, invocato dall’interpellante per escludere i proventi da imposizione diretta.
Questa qualificazione vale anche per gli organismi istituiti dai consigli degli ordini degli avvocati, sia come dipartimenti interni sia come enti autonomi. L’attività di mediazione non è infatti assimilabile alle attività istituzionali pubblicistiche tipiche degli ordini, come tenuta dell’albo o procedimenti disciplinari.
Sul piano IVA, la risoluzione esclude che l’attività di mediazione svolta da tali organismi possa considerarsi attività esercitata in veste di pubblica autorità ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2006/112/CE.
Trattamento dei contributi erogati agli organismi di mediazione
Per i contributi versati dagli ordini o da altri enti pubblici agli organismi di mediazione, l’Agenzia afferma che, ai fini IRES, tali somme concorrono in linea generale alla determinazione del reddito d’impresa come componenti positivi.
Viene tuttavia precisato che, nel caso in cui l’organismo sia costituito come dipartimento interno del consiglio dell’ordine, le somme destinate dal consiglio all’attività di mediazione non costituiscono ricavi imponibili, ma mere movimentazioni di denaro all’interno dello stesso soggetto, rilevanti solo come apporto patrimoniale. In tale ipotesi resta fermo l’obbligo di contabilità separata ai sensi dell’art. 144, comma 2, del TUIR e dell’art. 20 del DPR n. 600/1973.
Ai fini IVA, la risoluzione non formula una regola generale astratta per i contributi erogati agli organismi, osservando che occorre valutare caso per caso i singoli rapporti giuridici per verificare la sussistenza dei presupposti impositivi.
Trattamento delle somme versate dalle parti
Per i proventi corrisposti dalle parti che ricorrono alla mediazione, l’Agenzia afferma che:
- in entrambe le ipotesi, dipartimento interno o ente autonomo, tali somme concorrono alla determinazione del reddito complessivo secondo le ordinarie regole del reddito d’impresa;
- ai fini IVA, tali importi costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi imponibili.
Di conseguenza, le somme pagate dalle parti non sono escluse da IVA né trattate come mera posta fuori campo, ma sono considerate corrispettivi dell’attività di mediazione resa dall’organismo.
Esito finale della risoluzione
La risoluzione respinge la tesi del Consiglio Nazionale Forense nella parte in cui qualifica la mediazione come attività non commerciale. L’Agenzia afferma invece che la mediazione organizzata dagli organismi costituiti dagli ordini degli avvocati è attività economica organizzata, soggetta a imposizione diretta e indiretta secondo le regole ordinarie, con la sola precisazione che per gli organismi interni del consiglio dell’ordine i trasferimenti di fondi interni non generano, di per sé, componenti reddituali imponibili.
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