Deliberazione n. 396 del 10/07/2025
Provvedimento del 10 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, relativo a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy su materiale sessualmente esplicito destinato a restare privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. L’Autorità conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale trasmesso in hash e la prescrizione di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi a fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica dell’ingiunzione urgente a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale potenzialmente rientrante nel revenge porn su Instagram
Ratifica di un provvedimento urgente in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento urgente n. 208 del 24 giugno 2025 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza il consenso dell’interessato.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità rappresentando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, norma che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni su contenuti sessualmente espliciti destinati a restare privati e oggetto di possibile diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso. Il provvedimento richiama anche il meccanismo accelerato previsto dalla stessa disposizione, che impone al Garante di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento urgente adottato dal dirigente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente competente ha agito in via d’urgenza per impedire un’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione. La determinazione n. 208/2025 ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione per fini probatori
La medesima determinazione ha inoltre prescritto alle società di conservare, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma. La conservazione è ammessa soltanto a fini probatori e deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Esito del procedimento
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Collegio ratifica il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma dunque le misure cautelari già adottate per prevenire la diffusione del contenuto segnalato su Instagram.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il Garante richiama la propria competenza a decidere entro 48 ore dalla segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33/2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 208 del 24 giugno 2025. Il provvedimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma Instagram, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione del materiale
La determinazione urgente ha inoltre prescritto alle società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminate le osservazioni formulate e la documentazione in atti, ratifica il provvedimento urgente n. 208/2025 adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. La decisione conferma integralmente l’assetto cautelare predisposto per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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