Cassazione Civile, Sentenza n. 33202/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rifiuto di riliquidare la pensione includendo, nella base di calcolo relativa ai periodi di disoccupazione (2006-2011), gli emolumenti extramensili (tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute e premio mensile). Il ricorrente deduce che l'art. 40, L. n.183/2010 non dovrebbe applicarsi ai periodi di disoccupazione verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro e che l'applicazione della disciplina più restrittiva ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore costituirebbe una reformatio in peius e sarebbe costituzionalmente dubbia; in via secondaria sostiene che il premio mensile, se corrisposto mensilmente anche con importi variabili, doveva comunque essere computato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 40, L. n.183/2010 ha introdotto criteri più restrittivi per il calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito per i periodi successivi al 31.12.2004, richiedendo di basare il valore retributivo sugli elementi retributivi ricorrenti e continuativi e quindi escludendo gli emolumenti extramensili non ricorrenti. Ha ritenuto che la norma si applichi anche alle prestazioni di disoccupazione e mobilità (periodi per i quali la contribuzione figurativa è riconosciuta d'ufficio) e non ha ravvisato profili di incostituzionalità per retroattività, poiché la legge può modificare criteri di computo e ha disciplinato l'applicazione per i periodi successivi al 31.12.2004. Il motivo relativo al premio mensile è stato ritenuto manifestamente inammissibile per mancata specificità e attiene a questioni di merito. Spese compensate; disposto il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 40, L. n. 183/2010
ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento; tale importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
La Corte interpreta la norma come introduttiva di un criterio più restrittivo: per i periodi successivi al 31.12.2004 la retribuzione figurativa va determinata sulla base della normale retribuzione mensile e solo sugli elementi ricorrenti e continuativi, escludendo gli emolumenti extramensili non corrisposti con regolarità mensile.
art. 8, L. n. 155/1981
Riferimento alla disciplina previgente che, unitamente all'art. 12 della L. n.153/1969, tendeva a una nozione di retribuzione più ampia e tendenzialmente onnicomprensiva per la determinazione della retribuzione figurativa.
art. 12, L. n. 153/1969
Norma richiamata come fonte della precedente nozione di retribuzione imponibile ampia, che consentiva di includere emolumenti extramensili nella base di calcolo delle retribuzioni figurative.
art. 56, lett. a), R.D.L. n. 1827/1935
Riferimento alle fattispecie in cui la contribuzione figurativa viene riconosciuta su domanda per eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro; la Corte distingue questi casi dalla disoccupazione, per la quale la contribuzione figurativa è riconosciuta d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma procedurale richiamata per giustificare l'obbligo, in presenza dei presupposti, del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per i periodi di disoccupazione e mobilità successivi al 31.12.2004 la retribuzione figurativa va calcolata secondo l'art. 40 L. 183/2010: si considerano solo gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi e non gli emolumenti extramensili esigibili in momenti specifici dell'anno.
- Gli emolumenti extramensili (tredicesima, quattordicesima, indennità sostitutiva delle ferie, premi non corrisposti con cadenza periodica e regolare) sono generalmente esclusi dalla base di calcolo per i periodi figurativi successivi al 31.12.2004, salvo che si dimostri la loro natura ricorrente e continuativa.
- La norma che modifica i criteri di computo delle prestazioni pensionistiche può trovare applicazione ai periodi successivi alla sua entrata in vigore senza violare il principio di irretroattività, purché la legge abbia disciplinato chiaramente l'ambito temporale di applicazione.
- Nei casi in cui la contribuzione figurativa è riconosciuta d'ufficio (come per la disoccupazione), l'art. 40 si applica e non può essere facilmente escluso argomentando che l'evento sia 'fuori' dal rapporto di lavoro.
- Se si intende ottenere l'inclusione di emolumenti nella base di calcolo, occorre fornire prova specifica della loro regolarità mensile e della loro natura ricorrente e continuativa; mere variabilità o corresponsione periodica non comprovata non bastano.
- Sul piano processuale, la Corte può compensare le spese in ragione della novità e complessità della questione, ma possono comunque essere disposti oneri accessori a carico del ricorrente, come il contributo unificato.
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