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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 215 del 26/03/2026

Provvedimento del 26 marzo 2026

Garante Privacy215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il reclamo di un interessato contro la pubblicazione, sul profilo Facebook di un privato, della comunicazione di emissione di un decreto penale di condanna relativa a un procedimento penale. Pur riconoscendo che il trattamento è avvenuto in violazione dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione ed essenzialità dell’informazione, l’Autorità considera il caso una violazione minore, anche per la rimozione spontanea del contenuto. Viene archiviata la contestazione per mancato riscontro alla richiesta di informazioni e, al posto della sanzione pecuniaria, è irrogato un ammonimento.

Ammonimento a un privato per la pubblicazione su Facebook di un atto giudiziario penale contenente dati eccedenti e giudiziari

Pubblicazione su Facebook di un atto giudiziario penale e ammonimento del Garante

Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro la pubblicazione, sul profilo Facebook di un privato cittadino, della comunicazione di emissione di un decreto penale di condanna relativa a un procedimento penale. Il procedimento è stato avviato anche per il mancato riscontro a una richiesta di informazioni dell’Autorità, poi contestata e infine archiviata. Il provvedimento conclude con un ammonimento, senza applicazione di sanzione pecuniaria.

Attività istruttoria e origine del procedimento

Il reclamo, presentato il 30 luglio 2025 ai sensi dell’art. 77 GDPR, lamentava la diffusione online di un atto giudiziario relativo a un procedimento per minaccia grave. Secondo l’interessato, la pubblicazione sul profilo Facebook del titolare integrava un trattamento illecito di dati giudiziari, effettuato senza consenso e potenzialmente lesivo della reputazione.

Con nota del 9 settembre 2025 il Garante ha chiesto al titolare di fornire osservazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice e di comunicare l’eventuale adesione alla richiesta di rimozione. La richiesta è rimasta priva di riscontro; successivamente, con l’atto di avvio del procedimento, è stata contestata anche la violazione dell’art. 157 del Codice.

Trattamento esaminato e difese del titolare

Il contenuto oggetto di doglianza consisteva nella pubblicazione, sul profilo social del titolare, della comunicazione al querelante dell’emissione di un decreto penale di condanna a carico del reclamante. Il titolare ha sostenuto che si trattasse di un trattamento riconducibile al diritto di cronaca e che la vicenda avesse avuto ampio rilievo mediatico, anche per il ruolo pubblico dei soggetti coinvolti.

Nelle memorie difensive, il titolare ha affermato che:

  • il documento pubblicato non sarebbe stato il decreto penale di condanna in sé, ma una comunicazione di cancelleria indirizzata alla persona offesa;
  • la pubblicazione sarebbe stata lecita in quanto riferita a fatti di interesse pubblico;
  • il decreto penale non sarebbe liberamente accessibile a terzi, ma ciò non escluderebbe la pubblicazione della notizia nel rispetto dei limiti di verità, continenza ed essenzialità.

Il titolare ha inoltre dichiarato di aver rimosso spontaneamente il contenuto dal proprio account Facebook durante l’accertamento ispettivo.

Valutazione del Garante sull’art. 157 del Codice

In relazione alla mancata risposta alla richiesta dell’Autorità, il Garante ha rilevato che la PEC era stata inviata all’indirizzo della società unipersonale di cui il titolare era amministratore unico e socio unico, evidenziando una significativa sovrapposizione tra sfera societaria e personale. Pur osservando che un riscontro sarebbe stato ragionevolmente atteso, l’Autorità ha deciso di archiviare la contestazione relativa all’art. 157 del Codice, considerando che la condotta riguardava la gestione di contenuti pubblicati su un profilo social del titolare in qualità di privato cittadino e non l’attività imprenditoriale.

Valutazione di merito: limiti del diritto di cronaca e dati giudiziari

Nel merito, il Garante ha richiamato il necessario bilanciamento tra pubblicità degli atti e principio di essenzialità dell’informazione nei trattamenti per finalità giornalistiche. È stato ricordato che la diffusione di dati identificativi in procedimenti penali non è in astratto vietata, ma deve restare nei limiti di interesse pubblico e di essenzialità, tenendo conto anche del tipo di reato e dell’eventuale presenza di benefici quali la non menzione.

Nel caso concreto, la pubblicazione riguardava l’intera comunicazione di emissione del decreto penale, comprensiva del nominativo del reclamante, dell’autorità giudiziaria procedente e di dati di terzi. Il Garante ha ritenuto che:

  • il documento fosse relativo a un procedimento penale di natura speciale, non soggetto a regime ordinario di pubblicità;
  • il decreto penale di condanna, pur essendo una sentenza di condanna, non sia liberamente visionabile da terzi e sia collegato all’istituto della non menzione di cui all’art. 175 c.p.;
  • l’invocata esimente giornalistica non potesse giustificare la pubblicazione integrale dell’atto, perché eccedente rispetto alle finalità informative.

Violazioni accertate

L’Autorità ha concluso che la diffusione del documento sul profilo Facebook del titolare fosse avvenuta in spregio alle garanzie di segretezza previste dall’ordinamento processuale penale e in violazione dei principi di:

  • liceità e correttezza, ex art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • minimizzazione dei dati, ex art. 5, par. 1, lett. c), GDPR;
  • essenzialità dell’informazione, ex art. 137 del Codice;
  • regole deontologiche per l’attività giornalistica, in particolare art. 6.

Il Garante ha sottolineato che la pubblicazione integrale non era necessaria per la formazione di un’opinione consapevole e che, al contrario, determinava una divulgazione eccedente e una indebita amplificazione della condanna.

Esito finale, qualificazione della violazione e misura adottata

L’Autorità ha preso atto della rimozione del contenuto oggetto di doglianza e ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per ulteriori interventi. Pur confermando le violazioni, ha valutato il caso come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, tenendo conto:

  • della natura episodica della condotta;
  • dell’assenza di precedenti pertinenti;
  • della rimozione spontanea dei contenuti;
  • della qualità di persona fisica del titolare.

In applicazione dell’art. 22, comma 13, del d.lgs. 101/2018, il Garante ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, richiamando il titolare a rispettare i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e a limitare la diffusione ai soli contenuti essenziali alla finalità informativa perseguita. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Punti principali

Origine del reclamo e contenuto contestato

L’interessato ha presentato reclamo ex art. 77 GDPR lamentando che sul profilo Facebook del titolare fosse stata pubblicata la comunicazione al querelante dell’emissione di un decreto penale di condanna a suo carico, con dati idonei a identificare il reclamante e altri soggetti coinvolti. Il reclamante ha sostenuto che la diffusione integrasse un trattamento illecito di dati giudiziari, privo di base giuridica e lesivo della reputazione.

Mancato riscontro alla richiesta dell’Autorità

Il Garante aveva chiesto chiarimenti al titolare ai sensi dell’art. 157 del Codice, ma la richiesta era rimasta senza risposta. In sede istruttoria e difensiva, il titolare ha spiegato di non aver preso visione della PEC perché indirizzata alla società unipersonale di cui è amministratore unico e gestita dal contabile. L’Autorità ha però ritenuto opportuno archiviare la contestazione ex art. 157, considerando che la condotta riguardava l’attività di un privato cittadino e non l’esercizio dell’impresa.

Valutazione sul trattamento e sull’eccezione giornalistica

Il titolare ha invocato la scriminante del diritto di cronaca e l’applicazione della disciplina per finalità giornalistiche ex artt. 136 e 137 del Codice e art. 85 GDPR, sostenendo l’interesse pubblico della vicenda. Il Garante ha riconosciuto che la pubblicazione di dati identificativi in procedimenti penali può essere lecita nei limiti dell’essenzialità dell’informazione, ma ha osservato che la diffusione integrale della comunicazione del decreto penale eccedeva tali limiti e non era necessaria per la conoscibilità della vicenda.

Violazioni accertate

L’Autorità ha ritenuto accertata la violazione dei principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, dell’art. 137 del Codice e dell’art. 6 delle Regole deontologiche per l’attività giornalistica. La pubblicazione integrale dell’atto giudiziario, contenente anche dati di terzi, è stata considerata non conforme alle garanzie di segretezza dell’ordinamento processuale penale e non proporzionata rispetto alla finalità informativa perseguita.

Esito finale e misura adottata

Il Garante ha preso atto della rimozione spontanea del contenuto dalla pagina Facebook e ha qualificato il caso come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, anche alla luce dell’assenza di precedenti e della natura episodica del fatto. Non è stata applicata una sanzione pecuniaria; in sua vece è stato irrogato un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, con annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materielibertà di manifestazione del pensierodati giudiziarisocial networkdiritti dell'interessatomisure correttive

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