Ordinanza n. 124/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 6341 del 13 novembre 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di cessazione dal servizio permanente, fondato sull’assoggettamento a una ferma aggiuntiva biennale rispetto alla durata di un incarico quadriennale presso l’agenzia NETMA
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
L’ufficiale ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento ministeriale con cui era stata rigettata la sua istanza di cessazione dal servizio permanente. La questione cautelare riguardava l’applicabilità della ferma aggiuntiva prevista dall’art. 975, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui gli ufficiali sono vincolati per una durata doppia rispetto agli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale. L’amministrazione aveva ritenuto applicabile una ferma di otto anni, decorrente dal 18 luglio 2020, in relazione a un incarico quadriennale presso NETMA, conclusosi il 18 luglio 2024. Il Collegio ha esaminato, in particolare, la rilevanza del d.m. Difesa n. 413 del 21 dicembre 1992, adottato in attuazione della previgente disciplina e contenente l’elenco degli organismi cui si applicava la ferma aggiuntiva, nonché la sua perdurante applicabilità ai sensi dell’art. 2186, comma 2, del codice dell’ordinamento militare fino all’emanazione del nuovo decreto del 5 settembre 2024. È stata inoltre considerata la circostanza che il provvedimento di impiego notificato all’ufficiale richiamasse l’art. 975 del codice, senza però menzionare il decreto ministeriale del 1992, e che l’interessato avesse accettato l’incarico. Il Collegio ha ritenuto che NETMA non fosse contemplata dal decreto del 1992, il quale indicava invece NAMMA e NEFMA, e che non fosse possibile estendere analogicamente l’elenco sulla base di una successione o fusione tra organismi. L’obbligo di ferma, incidendo significativamente sulle prerogative individuali nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego non privatizzato, deve derivare dal quadro normativo e non può essere imposto mediante la mera accettazione dell’interessato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché la ferma aggiuntiva non appariva prima facie applicabile all’incarico svolto presso NETMA. Ha ritenuto altresì sussistente il periculum in mora: l’ufficiale avrebbe potuto assumere entro la fine di gennaio 2026 un rilevante incarico civile e la vicenda riguardava non soltanto interessi patrimoniali, ma un radicale cambiamento di carriera, idoneo a incidere sensibilmente sulla sua vita personale e professionale. Ha quindi accolto l’appello cautelare, riformato l’ordinanza del TAR e accolto la domanda cautelare proposta in primo grado, sospendendo l’efficacia esecutiva del provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di cessazione dal servizio permanente. Le spese e gli onorari di entrambi i gradi cautelari sono stati compensati per la peculiarità della vicenda. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 975, comma 1, d.lgs. 66/2010
prevede per gli ufficiali una ferma doppia rispetto alla durata degli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale
La ferma aggiuntiva costituisce un obbligo particolarmente incisivo sulle prerogative individuali e può operare solo quando l’incarico rientri effettivamente tra quelli individuati dalla disciplina applicabile.
art. 975, comma 2, d.lgs. 66/2010
sancisce la necessità dell’emanazione di un decreto del Ministro della difesa per la definizione degli incarichi oggetto del comma 1
L’individuazione degli incarichi soggetti alla ferma aggiuntiva richiede il decreto ministeriale previsto dalla norma.
art. 2186, comma 2, d.lgs. 66/2010
i decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione
Il decreto ministeriale previgente rimane applicabile, in presenza di continuità normativa e compatibilità, fino all’adozione del nuovo decreto.
art. 14, comma 5, l. 404/1990
La disciplina previgente è sostanzialmente ricalcata dall’art. 975 del codice dell’ordinamento militare, elemento valorizzato per affermare la continuità normativa.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In seguito all’accoglimento della cautelare, il TAR deve fissare sollecitamente l’udienza di merito.
art. 62 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- La ferma aggiuntiva prevista per gli ufficiali in relazione a incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale può essere applicata soltanto agli incarichi espressamente ricompresi nel decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 975, comma 2, d.lgs. 66/2010; non è consentita un’estensione analogica dell’elenco a enti diversi, anche quando si prospetti una successione, fusione o continuità organizzativa tra organismi.
- In materia di obblighi di ferma incidenti significativamente sulle prerogative individuali del personale militare, l’obbligo deve discendere dal quadro normativo applicabile e non può essere fondato sulla mera accettazione dell’incarico da parte dell’interessato.
- I decreti ministeriali adottati sotto la normativa previgente in materia di ferma aggiuntiva continuano ad applicarsi, se compatibili con il codice dell’ordinamento militare e con il relativo regolamento, fino alla loro sostituzione; il nuovo decreto non si applica retroattivamente a incarichi assunti e conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può sussistere quando il provvedimento incida sulla possibilità di intraprendere un nuovo percorso professionale e determini un radicale cambio di carriera, anche se le conseguenze non sono esclusivamente patrimoniali.
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