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Legge

L.R. Abruzzo 12/2014

Modifica all'art. 29 della L.R. 10.5.2002, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002)". Disciplina modalita' gestione proventi sanzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e modifiche alla L.R. 47/1984.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 12/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo disciplina l’introito e la destinazione dei proventi delle sanzioni ex D.Lgs. 758/1994, assegnandoli alle ASL e destinandoli integralmente alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Modifica inoltre la L.R. 47/1984 sostituendo il Sindaco con il Direttore Generale della ASL nelle procedure sulle sanzioni amministrative sanitarie. In vigore dal 27 marzo 2014.

Gestione dei proventi delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro e modifiche alla disciplina sanzionatoria sanitaria regionale

Gestione dei proventi delle sanzioni e modifiche alla disciplina sanzionatoria sanitaria

La legge regionale dell’Abruzzo interviene su due ambiti collegati alla vigilanza sanitaria e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Da un lato regola la destinazione dei proventi delle sanzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro; dall’altro aggiorna la procedura prevista dalla disciplina regionale sulle sanzioni amministrative in materia sanitaria.

Proventi delle sanzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro

I proventi derivanti dalle sanzioni previste dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 sono introitati dalle ASL su un apposito capitolo di entrata previsto negli strumenti di programmazione regionali. Le somme così acquisite sono destinate interamente, nella misura del 100%, al potenziamento dell’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.

Aggiornamento della procedura per le sanzioni amministrative in materia sanitaria

La legge modifica la L.R. 19 luglio 1984, n. 47, aggiornando il soggetto competente a ricevere il rapporto e a gestire la fase difensiva del trasgressore. Il rapporto con le prove delle contestazioni o notificazioni viene trasmesso al Direttore Generale della ASL competente, al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito e al quale può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Inoltre, nelle disposizioni richiamate della L.R. 47/1984, le competenze attribuite al “Sindaco” e al “Sindaco del Comune” sono sostituite con quelle del “Direttore Generale”, con conseguente spostamento della gestione procedimentale in ambito sanitario alla direzione aziendale della ASL.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 27 marzo 2014.

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