L.R. Abruzzo 13/2014
Interpretazione autentica degli articoli 3 e 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 13/2014 chiarisce il significato di alcune disposizioni della L.R. 9/2013 sulle elezioni regionali: stabilisce che la candidatura a Presidente della Giunta deve essere sottoscritta da almeno 750 e non più di 1.000 elettori e corregge un rinvio interno all’art. 12. È entrata in vigore il 27 marzo 2014.
Interpretazione autentica delle norme regionali sulle candidature alle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta abruzzese
Interpretazione autentica delle norme sulle candidature elettorali regionali
La legge regionale Abruzzo n. 13 del 2014 interviene in via interpretativa sulla disciplina delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale contenuta nella L.R. 9/2013. Lo scopo è chiarire il numero di sottoscrizioni richieste per la candidatura alla Presidenza della Giunta e correggere un rinvio testuale interno alla legge elettorale regionale.
Sottoscrizioni richieste per la candidatura a Presidente della Giunta regionale
La norma chiarisce che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori compreso tra 750 e 1.000, tutti iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Abruzzo. Il chiarimento riguarda il comma 8 dell’art. 3 della L.R. 9/2013 e specifica il significato del rinvio al numero di sottoscrizioni previsto dalla disciplina elettorale.
Correzione del rinvio interno all’art. 12 della L.R. 9/2013
La legge stabilisce inoltre che, al comma 7 dell’art. 12 della L.R. 9/2013, il richiamo al comma 5 deve intendersi come richiamo al medesimo comma 7. In pratica, le parole «di cui al comma 5» sono sostituite con «di cui al presente comma», così da rendere coerente il testo della disposizione.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi il 27 marzo 2014.
Portata applicativa e attualità
Si tratta di una legge di interpretazione autentica riferita alla disciplina elettorale regionale vigente in Abruzzo. Il contenuto ha rilievo per la corretta applicazione delle regole sulle candidature previste dalla L.R. 9/2013, senza introdurre una disciplina autonoma diversa da quella interpretata.
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