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Messaggio

Messaggio numero 357 del 10-7-2000

Dichiarazioni reddituali anno 1999- 2000.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce quali pensionati devono comunicare i redditi da lavoro autonomo del 1999 entro il 31 luglio 2000, chi è escluso dall’obbligo e come vanno dichiarati i redditi. Indica inoltre le regole per la dichiarazione a preventivo dei redditi 2000, le modalità di acquisizione dei dati e allega il modello 503 AUT.

Comunicazione dei redditi da lavoro autonomo dei pensionati per il 1999 e dichiarazione a preventivo per il 2000

Comunicazione dei redditi da lavoro autonomo dei pensionati

Il documento fornisce chiarimenti applicativi sull’articolo 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo. In particolare, disciplina l’obbligo per i pensionati di comunicare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 1999 entro il 31 luglio 2000, nonché le regole per la dichiarazione a preventivo relativa all’anno 2000.

Premessa e termine per la dichiarazione

Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 503/1992, i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo devono trasmettere all’ente erogatore la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente entro il medesimo termine previsto per la dichiarazione IRPEF. Per l’anno 1999, la scadenza indicata è il 31 luglio 2000.

Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo del 1999 i pensionati che, per specifiche condizioni anagrafiche, contributive o di decorrenza della pensione, non sono soggetti al divieto di cumulo. In particolare:

  • titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria, con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 1994, purché abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996, se i requisiti erano perfezionati entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997, se i requisiti erano maturati entro il 1994 e, al 30 settembre 1996, risultavano in possesso di 35 anni di assicurazione e contribuzione e di 52 anni di età, oppure di almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall’età;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996, se i requisiti erano perfezionati entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, se i requisiti erano maturati entro il 1994 e, al 30 settembre 1996, risultavano in possesso di 35 anni di assicurazione e contribuzione e di 55 anni di età;
  • titolari di pensione liquidata con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, computando anche la contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.

Per tali soggetti, non essendo applicabile il divieto di cumulo per l’anno 1999, non sussiste l’obbligo di comunicazione dei redditi da lavoro autonomo eventualmente percepiti.

Pensionati tenuti alla dichiarazione dei redditi del 1999

Sono invece obbligati alla comunicazione entro il 31 luglio 2000 i pensionati che non rientrano nelle esclusioni sopra indicate e che, pertanto, sono soggetti al divieto di cumulo, totale o parziale, tra pensione e redditi da lavoro autonomo.

Casi particolari e redditi irrilevanti ai fini del cumulo

Il documento richiama alcune ipotesi nelle quali, pur in presenza di pensionati astrattamente soggetti al divieto, i redditi percepiti non determinano l’applicazione concreta del divieto o non rilevano ai fini del cumulo.

Soglia di reddito per pensione di vecchiaia e assegno di invalidità

L’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 503/1992 esclude l’applicazione delle norme sull’incumulabilità per i titolari di pensione di vecchiaia e di invalidità se il reddito complessivo annuo derivante dall’attività dipendente o autonoma non supera l’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al medesimo anno. Per il 1999, la soglia indicata è pari a lire 9.233.250.

Redditi totalmente cumulabili o non qualificati come reddito da lavoro ai fini del cumulo

Non assumono rilievo ai fini del divieto di cumulo:

  • i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali o altre istituzioni pubbliche e private;
  • le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
  • le indennità percepite dagli amministratori locali ai sensi della legge 27 dicembre 1985, n. 816;
  • tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive, incluse, a titolo esemplificativo, quelle dei presidenti e dei membri dei Comitati Regionali e quelle dei parlamentari nazionali ed europei;
  • le indennità percepite dai giudici onorari aggregati ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276.

I titolari di pensione di anzianità, vecchiaia e assegno di invalidità che percepiscano esclusivamente tali redditi non sono concretamente assoggettati al divieto di cumulo.

Modalità di determinazione dei redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati:

  • al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.

Modello da utilizzare per la dichiarazione

La dichiarazione può essere resa mediante il Modello 503 AUT, allegato al documento. È tuttavia precisato che sono considerate valide anche le dichiarazioni rese senza l’utilizzo del modulo.

Dichiarazione a preventivo per l’anno 2000

Per il 2000, il documento richiama il comma 4-bis dell’articolo 10 del d.lgs. n. 503/1992, introdotto dalla legge n. 662/1996, secondo cui le trattenute sulle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sono effettuate provvisoriamente sulla base del reddito che il pensionato prevede di conseguire nell’anno.

Gli interessati devono quindi rilasciare all’ente previdenziale una dichiarazione preventiva del reddito atteso per il 2000. Le trattenute operate sulla pensione sono successivamente conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, da rendere entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF relativa a quell’anno. Ne consegue che il conguaglio del reddito 2000 avverrà sulla base della dichiarazione resa nel 2001.

Acquisizione delle dichiarazioni e ricostituzione della pensione

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti mediante le procedure di ricostituzione delle pensioni, secondo le modalità già in uso.

Il documento precisa inoltre che, per i titolari di pensione di anzianità e di trattamenti di prepensionamento che raggiungono l’età per la pensione di vecchiaia, dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile le procedure applicano la disciplina di cumulo prevista per la pensione di vecchiaia.

Obbligo di dichiarazione anche in assenza di variazioni

Viene chiarito che devono presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati la cui situazione reddituale dichiarata a preventivo non sia variata. Analogamente, devono presentare la dichiarazione a preventivo anche i pensionati la cui situazione reddituale dell’anno in corso sia rimasta invariata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.

Contenuto del modello allegato

L’allegato contiene il Mod. 503 AUT, denominato "Comunicazione dei redditi da lavoro autonomo per l’erogazione delle prestazioni previdenziali". Il modello richiede al pensionato di indicare:

  • i dati anagrafici e il codice fiscale;
  • il numero e la categoria della pensione;
  • per l’anno 1999, se ha svolto o meno attività di lavoro autonomo, professionale o di impresa e, in caso affermativo, il periodo di svolgimento;
  • per l’anno 2000, se svolge o svolgerà attività di lavoro autonomo, professionale o di impresa e, in caso affermativo, il periodo;
  • i redditi conseguiti o previsti per ciascun anno, distinguendo tra redditi da lavoro autonomo o di impresa e redditi da lavoro professionale.

Il modello contiene inoltre una dichiarazione di responsabilità sulla completezza e veridicità dei dati, nonché l’impegno a comunicare l’ammontare dei redditi effettivamente conseguiti entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF. L’avvertenza ribadisce che i redditi vanno indicati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d’impresa va indicato al netto delle perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.

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