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Legge

L.R. Lombardia 6/2022

Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale

Normativa regionaleL.R. Lombardia 6/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda incentiva la ricognizione e la realizzazione di impianti fotovoltaici, anche con accumulo, su immobili di enti locali e gestori di parchi, e su alcune aree agricole per impianti agro-voltaici. Prevede criteri attuativi della Giunta, contributi per ricognizioni e impianti, e una disciplina finanziaria limitata al biennio 2023-2024.

Incentivi per impianti fotovoltaici pubblici e agro-voltaici su immobili e aree della Lombardia

Incentivi per il fotovoltaico su immobili pubblici in Lombardia

La legge della Regione Lombardia promuove la diffusione di impianti fotovoltaici, anche con sistemi di accumulo, su immobili pubblici e su determinate aree agricole, con l’obiettivo di aumentare l’autoconsumo, favorire le comunità energetiche e contribuire all’autonomia energetica regionale. La disciplina è costruita attorno a una fase preliminare di ricognizione delle superfici utilizzabili e a successivi interventi di realizzazione sostenuti da contributi regionali.

Ambito soggettivo e finalità

La normativa si applica ai comuni, alle unioni di comuni, alle province, alla Città metropolitana di Milano, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane. L’intervento mira a favorire lo sviluppo sostenibile, il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei sulle fonti rinnovabili, la decarbonizzazione, la resilienza climatica e la riduzione delle emissioni, con attenzione anche alle infrastrutture per comunità energetiche.

Definizioni rilevanti

La legge definisce i principali concetti tecnici utilizzati nella disciplina:

  • impianto fotovoltaico, come impianto di produzione elettrica tramite effetto fotovoltaico;
  • impianto agro-voltaico, come impianto con moduli elevati da terra o comunque integrato in modo da non compromettere le attività agricole e pastorali;
  • potenza nominale o di picco;
  • sistema di accumulo;
  • diagnosi energetica;
  • superficie utilizzabile, cioè la superficie idonea all’installazione ai fini degli incentivi regionali.

Ricognizione delle superfici utilizzabili e diagnosi energetiche

I soggetti beneficiari devono trasmettere agli uffici regionali la ricognizione delle superfici utilizzabili entro dodici mesi dall’approvazione dei criteri regionali. La legge consente anche la redazione di diagnosi energetiche per individuare i fabbisogni e le opportunità di risparmio energetico degli edifici di proprietà.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve definire:

  • i criteri per individuare le superfici utilizzabili, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti e degli eventuali sistemi di accumulo;
  • i criteri per escludere ambiti urbanistici con specifiche caratteristiche paesaggistiche, storiche e artistiche;
  • le modalità operative di trasmissione della ricognizione;
  • le modalità di informazione e comunicazione ai cittadini, anche in tempo reale, sulla quantità di energia prodotta.

Sono esclusi dalla ricognizione i beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Le attività di ricognizione e di diagnosi possono essere svolte anche in forma associata. La ricognizione deve essere pubblicata sui siti istituzionali degli enti interessati e di Regione Lombardia.

Impianti fotovoltaici e uso nell’ambito delle comunità energetiche

Gli impianti realizzati ai sensi della legge possono essere utilizzati nell’ambito di comunità energetiche rinnovabili costituite secondo la normativa statale e la legge regionale lombarda sulle CER. La legge valorizza quindi l’integrazione tra produzione pubblica da fonti rinnovabili e autoconsumo condiviso.

Realizzazione degli impianti e concessione delle superfici

Entro ventiquattro mesi dall’assegnazione dei contributi previsti per la realizzazione, i soggetti beneficiari devono affidare i lavori oppure assegnare in concessione le superfici utilizzabili. In caso di concessione, l’utilità economica per l’amministrazione può essere costituita anche dalla condivisione dell’energia prodotta.

Impianti agro-voltaici su aree agricole

Le aree agricole individuate secondo il richiamo al d.m. 1444/1968 possono essere oggetto di ricognizione, ma restano escluse quelle sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004. Per queste aree, i finanziamenti regionali sono erogati esclusivamente per la realizzazione di impianti agro-voltaici.

Supporto economico e finanziario

La Giunta regionale promuove con specifici stanziamenti di bilancio le ricognizioni e le diagnosi energetiche. Inoltre istituisce un fondo per la realizzazione degli impianti e degli eventuali sistemi di accumulo, accessibile ai soggetti che abbiano presentato la ricognizione delle superfici utilizzabili. Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione di Giunta.

Disciplina finanziaria e limiti temporali

Per i contributi destinati alle ricognizioni è autorizzata una spesa di 1.000.000 euro per ciascun anno del biennio 2023-2024. Per i contributi destinati alla realizzazione degli impianti è prevista una spesa di 500.000 euro nel 2023 e di 1.500.000 euro nel 2024. Dal 2025 in avanti la copertura è demandata alle leggi di bilancio dei singoli esercizi. La disciplina finanziaria esplicita dunque un quadro di finanziamento concentrato sul biennio 2023-2024.

Obsolescenza

La legge non risulta abrogata nel testo fornito e contiene una disciplina ancora coerente con interventi di promozione degli impianti fotovoltaici pubblici; non emergono elementi tali da considerarla obsoleta in senso pratico.

Testo integrale

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