Provvedimento del 29/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il formulario FRS per comunicare gli investimenti in ricerca e sviluppo agevolabili al credito d’imposta previsto dalla legge n. 296/2006, come modificata dal d.l. n. 185/2008. Indica soggetti interessati, modalità telematiche, termini di presentazione, struttura del modello e istruzioni di compilazione, comprese rinunce, limiti di spesa e criteri di calcolo del credito.
Approvazione del mod. FRS per la prenotazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo
Approvazione del formulario FRS per il credito d’imposta ricerca e sviluppo
Il documento approva il formulario mod. FRS, con le relative istruzioni, da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle entrate i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La comunicazione ha valore di prenotazione dell’accesso al beneficio, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
Ambito normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nell’attuazione del credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo. La presentazione del formulario serve a prenotare la fruizione del credito e a consentire all’Agenzia delle entrate la gestione cronologica delle richieste.
Soggetti interessati e disciplina del beneficio
Il formulario deve essere presentato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono avvalersi dell’agevolazione. Le istruzioni precisano che il modello può essere utilizzato sia per investimenti già avviati entro il 28 novembre 2008 sia per quelli avviati successivamente.
Sono beneficiarie del credito le imprese operanti in tutti i settori di attività, ad eccezione di quelle in difficoltà secondo la definizione richiamata negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per salvataggio e ristrutturazione.
Il credito spetta:
- nella misura del 10% dei costi sostenuti;
- nella misura del 40% per i costi relativi a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
Il credito è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuti per il periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è compensabile ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Termini di presentazione e funzione prenotativa
L’invio del formulario vale come prenotazione dell’accesso al credito d’imposta. Le istruzioni distinguono tra investimenti già avviati e investimenti avviati dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 185/2008.
Per i progetti già avviati entro il 28 novembre 2008:
- il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza, dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009 alle ore 24:00 del 27 febbraio 2009.
Per i progetti avviati dal 29 novembre 2008 in poi:
- il formulario può essere presentato a partire dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009;
- la prenotazione è successiva rispetto a quella riservata ai progetti già avviati.
Per le attività avviate successivamente al 28 novembre 2008, le spese agevolabili devono essere sostenute, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e comunque non oltre la chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009. Inoltre, l’utilizzo del credito con nulla-osta è consentito esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine previsto, nel rispetto dei limiti progressivi indicati nelle istruzioni.
Modalità di presentazione telematica
La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dai soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate oppure tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322/1998. Le istruzioni precisano inoltre la possibilità di trasmissione tramite società del gruppo, secondo la definizione indicata nel documento.
Il modello può essere trasmesso:
- direttamente, tramite i servizi telematici Entratel o Internet, secondo l’abilitazione del soggetto;
- tramite intermediari abilitati;
- tramite società del gruppo, quando il richiedente appartenga a un gruppo societario.
Il prodotto di gestione da utilizzare per la trasmissione è denominato “CREDITOFRS”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 22 gennaio 2009.
Reperibilità del modello e modalità di riproduzione
Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate. Può essere prelevato anche da altri siti, purché sia conforme per struttura e sequenza al modello approvato e riporti l’indirizzo del sito di prelievo e gli estremi del provvedimento.
È consentita la riproduzione del modello con stampa monocromatica in nero, purché siano garantite chiarezza, intelligibilità nel tempo, conformità grafica e rispetto della sequenza dei dati.
Obblighi dell’intermediario e conservazione della documentazione
Quando la trasmissione avviene tramite intermediario, questi deve rilasciare al soggetto interessato:
- un esemplare cartaceo del formulario predisposto con il software;
- copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento, che costituisce prova della presentazione.
Il formulario, sottoscritto dall’intermediario e dal contribuente, deve essere conservato da quest’ultimo.
Struttura del formulario
Il formulario è composto da:
- frontespizio, con informativa sul trattamento dei dati personali e dati identificativi del richiedente;
- quadro A, con i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta.
Nelle istruzioni è precisato che tutti i formulari presentati dalla medesima impresa, comprese le rinunce, devono essere numerati progressivamente a partire da 01.
Contenuti del frontespizio
Il frontespizio richiede l’indicazione di:
- avvio dell’attività, distinguendo tra attività già avviata entro il 28 novembre 2008 e attività avviata successivamente;
- data di avvio dell’attività di ricerca, desumibile da atti o documenti con data certa;
- dati identificativi dell’impresa beneficiaria, con differenze tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche;
- dati del rappresentante firmatario;
- referente da contattare;
- recapiti;
- eventuale rinuncia al credito d’imposta, totale o parziale;
- sottoscrizione del beneficiario;
- numero dei moduli quadro A compilati;
- impegno alla presentazione telematica, riservato all’intermediario.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o ragione sociale, senza abbreviazioni salvo la natura giuridica. Il codice della natura giuridica e il codice carica devono essere desunti dalle tabelle UNICO richiamate dalle istruzioni.
Se è barrata la casella relativa ad attività avviata entro il 28 novembre 2008, la data di avvio non può essere successiva a tale data.
Rinuncia totale o parziale al credito d’imposta
Il modello può essere utilizzato anche per rinunciare a un formulario già presentato.
In caso di rinuncia totale:
- va compilato solo il frontespizio;
- non va compilato il quadro A;
- va indicato il numero di protocollo del formulario originario;
- va barrata la casella “TOTALE”.
La rinuncia totale comporta la perdita di ogni diritto derivante dal formulario precedente, compreso l’ordine cronologico acquisito. Un successivo formulario assumerà un nuovo ordine cronologico in base alla data e all’ora di trasmissione.
In caso di rinuncia parziale:
- va compilato frontespizio e quadro A;
- va indicato il numero di protocollo del formulario originario;
- va barrata la casella “PARZIALE”.
Nel quadro A devono essere riportati integralmente i nuovi dati. Se sono stati compilati più moduli, devono essere tutti nuovamente compilati. Il totale del credito d’imposta non può superare quello del formulario revocato; in caso contrario il sistema scarta automaticamente la revoca parziale. La rinuncia parziale non fa perdere l’ordine cronologico acquisito.
Quadro A: investimenti agevolabili e calcolo del credito
Nel quadro A vanno indicati, per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare dell’investimento agevolabile e il credito d’imposta relativo, distinti per tipologia di costo.
Le istruzioni precisano che il limite massimo dei costi rilevanti è pari a 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta, considerando complessivamente tutti i progetti agevolabili, anche se comunicati con formulari diversi.
Se gli investimenti riguardano più periodi d’imposta, va utilizzato un modulo per ciascun periodo, con numerazione progressiva nel campo “Mod. N.”. Per i moduli successivi al primo va compilato solo il quadro A, oltre al codice fiscale dell’impresa.
I costi da indicare nei righi A1-A7 sono:
- personale, limitatamente a ricercatori e tecnici;
- strumenti e attrezzature di laboratorio;
- fabbricati per centri di ricerca;
- ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti;
- servizi di consulenza;
- spese generali;
- materiali, forniture e prodotti analoghi.
Per ciascuna voce va indicato anche, nella colonna 2, l’ammontare dei costi riferiti a contratti con università ed enti pubblici di ricerca.
Nel rigo A8 vanno riportati:
- la somma degli importi della colonna 1 dei righi A1-A7;
- la somma degli importi della colonna 2 dei righi A1-A7;
- il totale del credito d’imposta, dato dalla somma del credito al 10% sulla differenza tra colonna 1 e colonna 2 e del credito al 40% sugli importi della colonna 2.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il modello include una specifica informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003. Viene chiarito che i dati personali contenuti nel formulario sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari previsti dalla legge per finalità di accertamento dei dati dichiarati.
L’informativa precisa che:
- i dati richiesti sono obbligatori per usufruire dell’agevolazione;
- il trattamento avviene prevalentemente con modalità informatizzate;
- i dati possono essere verificati con altri dati in possesso delle amministrazioni o di altri organismi;
- gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Ministero dell’Economia e delle Finanze o all’Agenzia delle entrate;
- soggetti pubblici e intermediari non devono acquisire il consenso al trattamento, in quanto il conferimento è obbligatorio per legge.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- decreto legge 29 novembre 2008, n. 185;
- d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- decreto ministeriale 28 marzo 2008, n. 76;
- decreto del Ministro delle finanze 31 luglio 1998.
Il documento precisa infine che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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