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Provvedimento

Provvedimento del 17/12/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate attua l’art. 9 del DM 17 ottobre 2008 e stabilisce che, dal 1 gennaio 2009, gli agenti della riscossione del Friuli-Venezia Giulia devono effettuare due distinti versamenti allo Stato e alla Regione secondo le percentuali indicate nell’Allegato A per varie entrate tributarie e sostitutive.

attuazione delle percentuali di riversamento delle entrate riscosse tramite ruolo a favore del Friuli-Venezia Giulia

Attuazione delle percentuali di riversamento delle entrate riscosse tramite ruolo per il Friuli-Venezia Giulia

Il provvedimento dà attuazione all’art. 9 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2008 in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia. Esso definisce le percentuali di riparto delle somme riscosse tramite ruolo tra Stato e Regione, da applicare dai soggetti della riscossione operanti nel territorio regionale.

Finalità e presupposto normativo

La disciplina si inserisce nel quadro dell’attribuzione diretta alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dei proventi spettanti ai sensi dell’art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificata. Il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 ha previsto tale attribuzione diretta, mentre il DM 17 ottobre 2008 ha fissato modalità e criteri contabili per l’imputazione sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla Regione delle quote di gettito erariale spettanti.

In particolare, l’art. 9 del DM 17 ottobre 2008 stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2009, gli agenti della riscossione situati nel territorio regionale, al momento del versamento in Tesoreria delle somme riscosse tramite ruolo, devono effettuare due distinti versamenti, uno allo Stato e uno alla Regione, sulla base di percentuali da determinarsi con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Contenuto dispositivo

Il provvedimento dispone che gli agenti della riscossione situati nel territorio regionale, quando versano in Tesoreria le somme riscosse tramite ruolo, debbano eseguire due versamenti separati, allo Stato e alla Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le percentuali stabilite nell’Allegato A.

Ambito applicativo e soggetti interessati

La regola riguarda gli agenti della riscossione situati nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e si applica alle somme riscosse tramite ruolo e versate in Tesoreria.

Percentuali di riparto

L’Allegato A elenca numerose entrate, specificando per ciascuna la quota regionale e la quota statale. Tra le principali categorie indicate figurano:

  • energia elettrica e consumo tabacchi: 90% Regione e 10% Stato;
  • IRPEF al netto di alcune fattispecie e relative definizioni di pendenze tributarie: 60% Regione e 40% Stato;
  • IRES e relative definizioni di pendenze tributarie: 45% Regione e 55% Stato;
  • condoni IRPEF e IRES: rispettivamente 60%/40% e 45%/55%;
  • canoni acque: 90% Regione e 10% Stato;
  • IVA interna e relative definizioni/condoni: 91% Regione e 9% Stato;
  • varie imposte sostitutive e regolarizzazioni fiscali: percentuali differenziate, generalmente tra 45% e 60% per la Regione, con corrispondente quota statale complementare.

Tra le ulteriori percentuali riportate nell’allegato figurano anche riparti specifici pari, ad esempio, a 49%/51%, 47,10%/52,90%, 47,25%/52,75%, 47,55%/52,45%, 55,09%/44,91%, 29,20%/70,80% e 80%/20%, a seconda della tipologia di imposta o di regolarizzazione.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra le altre, le seguenti fonti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento agli articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
  • statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, articolo 2, comma 1;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
  • decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137;
  • legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche;
  • decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 ottobre 2008, articolo 9;
  • decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
  • decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Pubblicazione ed efficacia

È previsto che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenga luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Dati di sottoscrizione

L’atto è datato Roma, 17 dicembre 2008, ed è firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera.

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